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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35916/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/0711969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;udito l'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]:o, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza del 16 ottobre 2020 con cui la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del 9 aprile 2014 del Tribunale di Roma, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod.pen., ha dichiarato la prescrizione dei reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la prescrizione già dichiarata dal tribunale per il reato di cui al capo b) ascritto a [OSCURATO:PERSONA].

Ha quindi confermato la confisca in applicazione dell'art. 578-bis, cod. proc. pen.

Deducono:

1.1. COLAO Aurino (Capi E, F e I) e ADAMI Vincenzo (Capi E e I), con il comune difensore.

1.1.1. "Art. 606 lett.

B), C) ed E) in relazione agli artt. 546 lett.

E) c.p.p., 512-bis e 240-bis c.p.

Carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale della condotta attribuzione fittizia della titolarità dell'azienda - Omesso esame della prova sulla provenienza delle risorse dai presunti interposti - Difetto dei presupposti della confisca".

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la mancanza logico-giuridica della motivazione, in quanto costituita da una giustificazione fittizia delle ragioni della decisione.

Lamentano anche l'omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della sussistenza dell'elemento materiale del reato, in relazione alla provenienza delle risorse impiegate per acquistare i beni oggetto di procedimento, con particolare riguardo al mancato esame dei documenti e della consulenza a firma del [OSCURATO:PERSONA] e oltre che delle prove testimoniali a discarico.

A fini comparativi, il ricorso riporta, per ciascun capo di imputazione, le proposizioni della sentenza di primo grado e i rilievi mossi con l'atto di appello, al fine di dimostrare il generale e sistematico discostamento tra valutazione giudiziale e la realtà delle acquisizioni dibattimentali, oltre che lo scostamento tra la valutazione giudiziale e i criteri di logica e di ragione.

All'esito di detta esposizione, i ricorrenti risaltano come la Corte di appello si sia limitata a indicare i tratti salienti del percorso di giucizio del Tribunale, senza aggiungere alcuna valutazione critica quanto alle censure mosse in relazione al contegno omissivo assunto dal giudice di primo grado.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo (capi A, B, C, D, E, F, I, K, L).

1.2.1. "Violazione di legge ex art. 606 c.p.p. c. 1 lett.

B ed E in ordine al reato di intestazione fittizia, ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 192 c.p.p.

Elusione della norma in materia di valutazione della prova e vizio di motivazione (art. 12 quinquies art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 606 c. 1 lettera B ed E)".

Con il primo motivo il ricorrente premette che il Tribunale di Roma e la Corte di appello "hanno ritenuto esistente il reato di attribuzione fittizia di beni, nonostante ciò fosse sostenuto da soli elementi indiziari e nonostante non vi fosse la prova di alcuna provenienza illecita delle somme occorrenti con le quali si sarebbero acquistati i beni oggetto del provvedimento ablativo e che sono oggetto di reato" nel procedimento.

Inoltre: assume l'assenza dei presupposti richiesti per la configurazione del reato, in quanto l'affermazione di responsabilità è basata su intercettazioni svolte a distanza di tempo rispetto ai momenti attributivi del diritto di proprietà per i soggetti che risultano intestatari formali e reali dei beni; prospetta la mancanza del requisito della pericolosità sociale; denuncia la mancanza di riferimenti rispetto al parametro dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego; lamenta la violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, così come indicati dall'art. 192, cod.proc.pen. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] Grazia (Capi A, B, D ed F), [OSCURATO:PERSONA] Rosa (Capi B e D), [OSCURATO:PERSONA] Roberto (Capi A e F), CRISAFULLI Giuseppe ([OSCURATO:PERSONA] B), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Capo C), con il comune difensore.

1.3.1. "Erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 192 c.p.p. - Elusione delle norme in materia di valutazione della prova e vizio di motivazione (art. 12 quinquies e art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 606 c. 1 lettera b ed e)".

Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che i giudici di merito non hanno tenuto conto di quanto acquisito nel corso del dibattimento, come la documentazione prodotta per provare la proporzionalità dei redditi degli imputati rispetto ai beni acquistati; denunciano altresì l'omessa verifica della provenienza legittima e lecita delle somme utilizzate per l'acquisto dei beni.

Vengono, dunque, richiamate le circostanze evidenziate con il gravame rispetto alle società [OSCURATO:PERSONA], Tortuga, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].

1.3.2. "Violazione dell'art. 24 D.L. 159/2011 in relazione all'art. 19 dell'art. 12 quinquies D.L. 306/92 ora art. 512-bis c.p. per totale mancanza di motivazione sui presupposti relativi all'applicazione della misura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Crisafulli ed [OSCURATO:PERSONA] nonché sui criteri normativi ai quali è subordinata l'adozione della misura patrimoniale nei confronti di terzi".

Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono che i giudici di merito non si sono confrontati con gli elementi forniti dalla difesa per dimostrare la legittimità della titolarità dei beni, avendo prodotto documentazione corposa in ordine alla provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto di ogni singolo bene confiscato.

Denunciano, quindi, la violazione dei criteri di distribuzione dell'onere della prova rispetto al reato di interposizione fittizia, considerando che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Crisafulli non rientrano nella categoria di cui al n. 3, dell'art. 19 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Si denuncia altresì la violazione dell'art. 512-bis, cod.pen., per la mancanza dei presupposti richiesti per la sua configurazione, con particolare riguardo al dolo specifico. 1.3.3.

"Erronea applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. ex art. 606 lett.

B e C, c.p.p.".

Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono che nel caso n esame non ci si trova in presenza di una doppia sentenza conforme, perché la Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, negando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod.pen. e dichiarando non doversi procedere nei confronti degli imputati, con la conseguenza che non risulta accertata la sussistenza del fatto e la responsabilità ai fini della confisca, per come richiesto dall'art. 578-bis, cod. proc. pen. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Capi B e D), ESPOSITO Domenica (Capo K) ".

1.4.1. "Erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 192 c.p.p. - Elusione delle norme in materia di valutazione della prova e vizio di motivazione (art. 12 quinquies e art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 606 c. 1 lettera b ed e)".

Il primo motivo è sovrapponibile a quello esposto al superiore § 1.3.1., alla cui lettura si rimanda.

1.4.2. "Violazione di legge.

Errata applicazione dell'art. 512-bis ex art. 606 c. lett. b) relativamente al capo di imputazione K".

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l'omessa motivazione con riguardo al dolo specifico richiesto per la configurazione dell'art. 512-bis, cod.pen., giacché -scrive la difesa "al di là del materiale intercettivo non riscontrati con le prove documentali e contabili portati dalla difesa dei due imputati che escludevano la provenienza illecita e la corretta proporzionalità dei redditi per l'acquisto del bene, non è emersa alcuna prova ed i giudici non hanno fornito alcuna motivazione sulla volontà elusiva del reato in questione, tanto che non si è formata nessuna prova che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano costituito nel lontano 2010 la società [OSCURATO:SOCIETA]. per conto di [OSCURATO:PERSONA] al solo scopo di far eludere allo stesso le misure di prevenzione".

Assumono, quindi, che la spiegazione offerta dalla Corte di appello non è adeguata con riferimento al contributo che avrebbero dato Palarnara ed Esposito al perfezionamento della fattispecie elusiva.

A sostegno dell'assunto vengono ripercorse le argomentazioni della Corte di appello.

1.4.3. "Violazione art. 24 decreto legislativo 159/2011 in relazione all'art. 19 dell'art. 12 quinques dl. 306/1992 ora art. 512-bis c.p. per totale mancanza di motivazione sui presupposti relativi all'applicazione della misura nei confronti degli odierni ricorrenti nonché sui criteri normativi ai quali è subordinata l'adozione della misura patrimoniale nei confronti di terzi".

Il motivo è sovrapponibile a quello esposto al superiore § 1.3.2., alla cui lettura si rimanda.

1.4.4. "Erronea applicazione dell'art. 578-bis, c.p.p. ex art. 606 lett. b) ed c) c.p.p.".

Il motivo è sovrapponibile a quello esposto al superiore § 1.3.3., alla cui lettura si rimanda. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati, perché aspecifici e perché propongono questioni non c:onsentite in sede di legittimità.

1.1. Va premesso che la Corte di appello ha dato conto delle ragioni che l'hanno condotta a ritenere la sussistenza del reato di interposizione fittizia a carico dei ricorrenti, richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado e valorizzando una molteplicità di elementi conducenti nel senso della configurabilità del reato di interposizione fittizia.

Osserva, in particolare, la Corte di appello: «Non può non rilevarsi che è a dir poco singolare che soggetti, di origine calabrese e lì residenti legati da vincoli di parentela o vicinanza all'[OSCURATO:PERSONA], assolutamente privi di capacità imprenditoriali nel campo della ristorazione, con redditi inadeguati ad ipotizzare che potessero intraprendere operazioni commerciali di rilievo, costituiscano società destinate ad operare a Roma in coincidenza con il trasferimento di [OSCURATO:PERSONA] in quella città.

Così è singolare che si affidino tutti ad [OSCURATO:PERSONA] per la gestione delle varie attività riconoscendogli una capacità imprenditoriale non suffragata da elementi concreti, essendo stato dichiarato il fallimento della società Alpaca 90 di cui era titolare, e soprattutto non valutando il rischio connesso alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto a sorveglianza speciale e figlio di persona condannata per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. su cui potevano appuntarsi indagini.

Ancora, non possono che ritenersi sospetti i continui cambiamenti degli assetti societari con subentro degli stessi soggetti da una società all'altra senza una chiara motivazione di tipo economico o imprenditoriale, nonché gli acquisti di quote societarie con denaro in contante così da impedire o rendere difficoltoso risalire alla provenienza.

A fronte di tali elementi probatori oggettivi e inconfutabili i difensori si sono limitati a riproporre nei motivi di gravarne tesi difensive smentite dai dati acclarati ovvero irragionevoli o inverosimili, come già osservato dal primo giudice cui si fa rinvio».

Va aggiunto che la Corte di appello non si è limitata a un mero rinvio alle motivazioni della sentenza di primo grado, ma si è preoccupata di dare risposta alle doglianze difensive degli odierni ricorrenti, puntualmente descritte, affrontate e disattese dalla pagina 40 alla pagina 48 della sentenza impugnata, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni, oltre che conforme ai principi di diritto fissati sia in punto di configurabilità del reato, sia quanto alla sussistenza dei presupposti legittimanti la confisca.

Nel fare ciò, la Corte di appello ha affrontato tutti i temi sollevati dalle difese, spiegando le ragioni per cui ha ritenuto di condividere le conclusioni e le argomentazioni del giudice di primo grado.

1.2. Alla luce di ciò discende -anzitutto- la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione diffusamente esposta da tutti i ricorrenti, dovendosi nuovamente ribadire che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridic:i della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione», (così, Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; nello stesso senso, Sez. 2 -, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E. Rv. 277218 - 01). 2.8.2.

1.3. Tutti i ricorsi risultano altresì manifestamente infondati là dove si dolgono della mancata risposta a ogni singola argomentazione esposta con i rispettivi atti di appello.

A tal riguardo va rimarcato che il vizio di omessa motivazione non può essere ravvisato nella mancata risposta a tutte le questioni poste, giacché «l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi i fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen.», (Così, Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260841 - 01).

1.4. Va altresì rilevato come i ricorsi si risolvano nella reiterazione dei medesimi motivi di gravame affrontati e risolti dalla Corte di appello che - a sua volta- aveva rimarcato la natura reiterativa degli atti di appello.

A tale proposito, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la sostanziale riproposizione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello.

1.5. Infine -in conseguenza dei vizi fin qui rilevati- va evidenziato come i motivi esposti in tutti i ricorsi in esame non contengano la denuncia di vizi scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi nella proposta di una lettura delle emergenze dibattimentali alternativa a quella dei giudici di merito.

Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità di tutti i ricorsi, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep.1>vs, 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

1.6. Va, infine, rilevata la manifesta infondatezza della doglianza esposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], là dove negano che nel caso in esame possa configurarsi l'ipotesi della doppia sentenza conforme.

La Corte di cassazione, infatti, ha già spiegato che «ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).

Tali caratteristiche emergono evidenti nel caso in esame ; visto che la Corte di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità ritenuta dal Tribunale, condividendone e incorporandone le motivazioni.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/0711969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;udito l'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]:o, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza del 16 ottobre 2020 con cui la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del 9 aprile 2014 del Tribunale di Roma, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod.pen., ha dichiarato la prescrizione dei reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la prescrizione già dichiarata dal tribunale per il reato di cui al capo b) ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. Ha quindi confermato la confisca in applicazione dell'art. 578-bis, cod. proc. pen. Deducono: 1.1. COLAO Aurino (Capi E, F e I) e ADAMI Vincenzo (Capi E e I), con il comune difensore. 1.1.1. "Art. 606 lett. B), C) ed E) in relazione agli artt. 546 lett. E) c.p.p., 512-bis e 240-bis c.p. Carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale della condotta attribuzione fittizia della titolarità dell'azienda - Omesso esame della prova sulla provenienza delle risorse dai presunti interposti - Difetto dei presupposti della confisca". Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la mancanza logico-giuridica della motivazione, in quanto costituita da una giustificazione fittizia delle ragioni della decisione. Lamentano anche l'omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della sussistenza dell'elemento materiale del reato, in relazione alla provenienza delle risorse impiegate per acquistare i beni oggetto di procedimento, con particolare riguardo al mancato esame dei documenti e della consulenza a firma del [OSCURATO:PERSONA] e oltre che delle prove testimoniali a discarico. A fini comparativi, il ricorso riporta, per ciascun capo di imputazione, le proposizioni della sentenza di primo grado e i rilievi mossi con l'atto di appello, al fine di dimostrare il generale e sistematico discostamento tra valutazione giudiziale e la realtà delle acquisizioni dibattimentali, oltre che lo scostamento tra la valutazione giudiziale e i criteri di logica e di ragione. All'esito di detta esposizione, i ricorrenti risaltano come la Corte di appello si sia limitata a indicare i tratti salienti del percorso di giucizio del Tribunale, senza aggiungere alcuna valutazione critica quanto alle censure mosse in relazione al contegno omissivo assunto dal giudice di primo grado. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo (capi A, B, C, D, E, F, I, K, L). 1.2.1. "Violazione di legge ex art. 606 c.p.p. c. 1 lett. B ed E in ordine al reato di intestazione fittizia, ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 192 c.p.p. Elusione della norma in materia di valutazione della prova e vizio di motivazione (art. 12 quinquies art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 606 c. 1 lettera B ed E)". Con il primo motivo il ricorrente premette che il Tribunale di Roma e la Corte di appello "hanno ritenuto esistente il reato di attribuzione fittizia di beni, nonostante ciò fosse sostenuto da soli elementi indiziari e nonostante non vi fosse la prova di alcuna provenienza illecita delle somme occorrenti con le quali si sarebbero acquistati i beni oggetto del provvedimento ablativo e che sono oggetto di reato" nel procedimento. Inoltre: assume l'assenza dei presupposti richiesti per la configurazione del reato, in quanto l'affermazione di responsabilità è basata su intercettazioni svolte a distanza di tempo rispetto ai momenti attributivi del diritto di proprietà per i soggetti che risultano intestatari formali e reali dei beni; prospetta la mancanza del requisito della pericolosità sociale; denuncia la mancanza di riferimenti rispetto al parametro dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego; lamenta la violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, così come indicati dall'art. 192, cod.proc.pen. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] Grazia (Capi A, B, D ed F), [OSCURATO:PERSONA] Rosa (Capi B e D), [OSCURATO:PERSONA] Roberto (Capi A e F), CRISAFULLI Giuseppe ([OSCURATO:PERSONA] B), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Capo C), con il comune difensore. 1.3.1. "Erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 192 c.p.p. - Elusione delle norme in materia di valutazione della prova e vizio di motivazione (art. 12 quinquies e art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 606 c. 1 lettera b ed e)". Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che i giudici di merito non hanno tenuto conto di quanto acquisito nel corso del dibattimento, come la documentazione prodotta per provare la proporzionalità dei redditi degli imputati rispetto ai beni acquistati; denunciano altresì l'omessa verifica della provenienza legittima e lecita delle somme utilizzate per l'acquisto dei beni. Vengono, dunque, richiamate le circostanze evidenziate con il gravame rispetto alle società [OSCURATO:PERSONA], Tortuga, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. 1.3.2. "Violazione dell'art. 24 D.L. 159/2011 in relazione all'art. 19 dell'art. 12 quinquies D.L. 306/92 ora art. 512-bis c.p. per totale mancanza di motivazione sui presupposti relativi all'applicazione della misura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Crisafulli ed [OSCURATO:PERSONA] nonché sui criteri normativi ai quali è subordinata l'adozione della misura patrimoniale nei confronti di terzi". Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono che i giudici di merito non si sono confrontati con gli elementi forniti dalla difesa per dimostrare la legittimità della titolarità dei beni, avendo prodotto documentazione corposa in ordine alla provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto di ogni singolo bene confiscato. Denunciano, quindi, la violazione dei criteri di distribuzione dell'onere della prova rispetto al reato di interposizione fittizia, considerando che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Crisafulli non rientrano nella categoria di cui al n. 3, dell'art. 19 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Si denuncia altresì la violazione dell'art. 512-bis, cod.pen., per la mancanza dei presupposti richiesti per la sua configurazione, con particolare riguardo al dolo specifico. 1.3.3. "Erronea applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. ex art. 606 lett. B e C, c.p.p.". Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono che nel caso n esame non ci si trova in presenza di una doppia sentenza conforme, perché la Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, negando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod.pen. e dichiarando non doversi procedere nei confronti degli imputati, con la conseguenza che non risulta accertata la sussistenza del fatto e la responsabilità ai fini della confisca, per come richiesto dall'art. 578-bis, cod. proc. pen. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Capi B e D), ESPOSITO Domenica (Capo K) ". 1.4.1. "Erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 192 c.p.p. - Elusione delle norme in materia di valutazione della prova e vizio di motivazione (art. 12 quinquies e art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 606 c. 1 lettera b ed e)". Il primo motivo è sovrapponibile a quello esposto al superiore § 1.3.1., alla cui lettura si rimanda. 1.4.2. "Violazione di legge. Errata applicazione dell'art. 512-bis ex art. 606 c. lett. b) relativamente al capo di imputazione K". Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l'omessa motivazione con riguardo al dolo specifico richiesto per la configurazione dell'art. 512-bis, cod.pen., giacché -scrive la difesa "al di là del materiale intercettivo non riscontrati con le prove documentali e contabili portati dalla difesa dei due imputati che escludevano la provenienza illecita e la corretta proporzionalità dei redditi per l'acquisto del bene, non è emersa alcuna prova ed i giudici non hanno fornito alcuna motivazione sulla volontà elusiva del reato in questione, tanto che non si è formata nessuna prova che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano costituito nel lontano 2010 la società [OSCURATO:SOCIETA]. per conto di [OSCURATO:PERSONA] al solo scopo di far eludere allo stesso le misure di prevenzione". Assumono, quindi, che la spiegazione offerta dalla Corte di appello non è adeguata con riferimento al contributo che avrebbero dato Palarnara ed Esposito al perfezionamento della fattispecie elusiva. A sostegno dell'assunto vengono ripercorse le argomentazioni della Corte di appello. 1.4.3. "Violazione art. 24 decreto legislativo 159/2011 in relazione all'art. 19 dell'art. 12 quinques dl. 306/1992 ora art. 512-bis c.p. per totale mancanza di motivazione sui presupposti relativi all'applicazione della misura nei confronti degli odierni ricorrenti nonché sui criteri normativi ai quali è subordinata l'adozione della misura patrimoniale nei confronti di terzi". Il motivo è sovrapponibile a quello esposto al superiore § 1.3.2., alla cui lettura si rimanda. 1.4.4. "Erronea applicazione dell'art. 578-bis, c.p.p. ex art. 606 lett. b) ed c) c.p.p.". Il motivo è sovrapponibile a quello esposto al superiore § 1.3.3., alla cui lettura si rimanda. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati, perché aspecifici e perché propongono questioni non c:onsentite in sede di legittimità. 1.1. Va premesso che la Corte di appello ha dato conto delle ragioni che l'hanno condotta a ritenere la sussistenza del reato di interposizione fittizia a carico dei ricorrenti, richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado e valorizzando una molteplicità di elementi conducenti nel senso della configurabilità del reato di interposizione fittizia. Osserva, in particolare, la Corte di appello: «Non può non rilevarsi che è a dir poco singolare che soggetti, di origine calabrese e lì residenti legati da vincoli di parentela o vicinanza all'[OSCURATO:PERSONA], assolutamente privi di capacità imprenditoriali nel campo della ristorazione, con redditi inadeguati ad ipotizzare che potessero intraprendere operazioni commerciali di rilievo, costituiscano società destinate ad operare a Roma in coincidenza con il trasferimento di [OSCURATO:PERSONA] in quella città. Così è singolare che si affidino tutti ad [OSCURATO:PERSONA] per la gestione delle varie attività riconoscendogli una capacità imprenditoriale non suffragata da elementi concreti, essendo stato dichiarato il fallimento della società Alpaca 90 di cui era titolare, e soprattutto non valutando il rischio connesso alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto a sorveglianza speciale e figlio di persona condannata per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. su cui potevano appuntarsi indagini. Ancora, non possono che ritenersi sospetti i continui cambiamenti degli assetti societari con subentro degli stessi soggetti da una società all'altra senza una chiara motivazione di tipo economico o imprenditoriale, nonché gli acquisti di quote societarie con denaro in contante così da impedire o rendere difficoltoso risalire alla provenienza. A fronte di tali elementi probatori oggettivi e inconfutabili i difensori si sono limitati a riproporre nei motivi di gravarne tesi difensive smentite dai dati acclarati ovvero irragionevoli o inverosimili, come già osservato dal primo giudice cui si fa rinvio». Va aggiunto che la Corte di appello non si è limitata a un mero rinvio alle motivazioni della sentenza di primo grado, ma si è preoccupata di dare risposta alle doglianze difensive degli odierni ricorrenti, puntualmente descritte, affrontate e disattese dalla pagina 40 alla pagina 48 della sentenza impugnata, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni, oltre che conforme ai principi di diritto fissati sia in punto di configurabilità del reato, sia quanto alla sussistenza dei presupposti legittimanti la confisca. Nel fare ciò, la Corte di appello ha affrontato tutti i temi sollevati dalle difese, spiegando le ragioni per cui ha ritenuto di condividere le conclusioni e le argomentazioni del giudice di primo grado. 1.2. Alla luce di ciò discende -anzitutto- la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione diffusamente esposta da tutti i ricorrenti, dovendosi nuovamente ribadire che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridic:i della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione», (così, Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; nello stesso senso, Sez. 2 -, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E. Rv. 277218 - 01). 2.8.2. 1.3. Tutti i ricorsi risultano altresì manifestamente infondati là dove si dolgono della mancata risposta a ogni singola argomentazione esposta con i rispettivi atti di appello. A tal riguardo va rimarcato che il vizio di omessa motivazione non può essere ravvisato nella mancata risposta a tutte le questioni poste, giacché «l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi i fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen.», (Così, Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260841 - 01). 1.4. Va altresì rilevato come i ricorsi si risolvano nella reiterazione dei medesimi motivi di gravame affrontati e risolti dalla Corte di appello che - a sua volta- aveva rimarcato la natura reiterativa degli atti di appello. A tale proposito, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la sostanziale riproposizione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello. 1.5. Infine -in conseguenza dei vizi fin qui rilevati- va evidenziato come i motivi esposti in tutti i ricorsi in esame non contengano la denuncia di vizi scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi nella proposta di una lettura delle emergenze dibattimentali alternativa a quella dei giudici di merito. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità di tutti i ricorsi, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep.1>vs, 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.6. Va, infine, rilevata la manifesta infondatezza della doglianza esposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], là dove negano che nel caso in esame possa configurarsi l'ipotesi della doppia sentenza conforme. La Corte di cassazione, infatti, ha già spiegato che «ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Tali caratteristiche emergono evidenti nel caso in esame ; visto che la Corte di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità ritenuta dal Tribunale, condividendone e incorporandone le motivazioni. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara
Sentenza Cassazione n. 35916/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris