CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06803/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo e il secondo motivo, deduce l'omessa motivazione in ordine all'idoneità dimostrativa degli elementi indiziari relativi alla configurabilità del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado (che hanno congruamente valorizzato gli esiti delle intercettazioni telefoniche, del verbale di sequestro e del verbale di arresto); Rilevato che il ricorrente, con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione effettiva, logica e congrua, ha ritenuto di escludere la concessione delle attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta e dei precedenti penali dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ot