CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09200/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
russo, che la rappresenta e difende,essendo subentrata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] di Grosseto, elettivamente domiciliata agli indicatiindirizzi PEC delle avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che larappresentano e difendono- controricorrente -avverso la sentenza n. 391/2018 della Corte d'Appello di Fi-renze, depositata il 15.2.2018.Numero registro generale 9770/2019Numero sezionale 3697/2025Numero di raccolta generale 9200/2026Data pubblicazione 11/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del30.10.2025 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto fu stipulato uncontratto d'appalto per l'ampliamento di un tratto stradale trale località di Macchiascandona e Ponti di Badia.Nel corso e al termine dei lavori l'impresa sottoscrisse ilregistro di contabilità con varie riserve che poi trasfuse in unadomanda di condanna al risarcimento dei danni proposta controla [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Grosseto.Instauratosi il contraddittorio ed esperite due successiveconsulenze tecniche d'ufficio (c.t.u.), il Giudice di primo gradoaccolse la domanda, condannando l'ente pubblico al paga-mento, in linea capitale: di € 459.530,11, per maggiore impiegodi mezzi e attrezzature; di € 139.364,45, per maggiore impiegodi mano d'opera; di € 60.997,98 per aumento dei materiali oltreil limite del 20%.[OSCURATO:PERSONA] di Grosseto impugnò la sentenza del Tribu-nale e la Corte d'Appello di Firenze, in parziale accoglimento delgravame, riconobbe all'impresa soltanto il diritto al pagamentodi € 60.997,98 per il ristoro dell'aumento dei materiali.Contro la sentenza di secondo grado [OSCURATO:SOCIETA]. ha pro-posto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel ter-mine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 9770/2019Numero sezionale 3697/2025Numero di raccolta generale 9200/2026Data pubblicazione 11/04/20261. Con il primo motivo di ricorso, si censurano, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «violazione e falsa applica-zione dell'art. 115 c.p.c. … Violazione del principio di non con-testazione».La Corte d'appello, nel ritenere non provati i danni damaggior impiego di mezzi e di mano d'opera, ha valorizzato l'as-senza di un cronoprogramma predisposto dall'appaltatore, sullabase del quale calcolare e stimare il ritardo nell'esecuzione deilavori imputabile alla committente. La ricorrente contesta que-sta parte della motivazione della sentenza impugnata, osser-vando che non esisteva alcun obbligo per l'impresa di presen-tare un cronoprogramma e che la [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto nonaveva mai sollevato la relativa eccezione.2. Con il secondo motivo di ricorso, la sentenza della Corted'Appello di Firenze viene censurata, sempre ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per «violazione e/o falsa applica-zione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. …Divieto di nova error in procedendo».Si completa il tema della mancanza di un'eccezione diparte collegata al cronoprogramma per sostenere che la Corteterritoriale, valorizzando d'ufficio la sua assenza, avrebbe ancheesteso la propria cognizione oltre i limiti propri del giudizio d'ap-pello e della domanda proposta dall'appellante.3. Il terzo motivo prospetta il vizio di «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e dell'art. 2909c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Giudicatoendoprocessuale».La Corte d'appello, nel negare l'esistenza delle due voci didanno relative a maggior impiego di mezzi e di mano d'opera,ha condiviso le conclusioni cui era giunta la prima consulentenominata dal Tribunale e smentito il parere del secondo c.t.u.Numero registro generale 9770/2019Numero sezionale 3697/2025Numero di raccolta generale 9200/2026Data pubblicazione 11/04/2026(che era stato invece condiviso dal Giudice di primo grado). Sulpunto, la ricorrente contesta alla Corte territoriale di non avereconsiderato che controparte, nel precisare le conclusioni, avevaabbandonato «l'eccezione di contestazione della c.t.u. [del se-condo consulente]».4. Il quarto motivo denuncia «violazione e falsa applica-zione dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con gli artt. 99,112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c.» e fa anch'esso riferimentoall'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.Si contesta nuovamente la preferenza data alla prima con-sulenza tecnica d'ufficio, questa volta sub specie di violazionedelle norme sulla ripartizione degli oneri probatori e sulla valu-tazione delle prove disponibili.5. Segue il quinto motivo, che è rubricato: «violazione efalsa applicazione della legge n. 109 del 1994 e s.m. e int.,Reg.to d.P.R. n. 554 del 1999, Cap. gen. d'appalto D.M. 145 del2000, del d.lgs. n. 626 del 1994; art. 15 contratto di appaltocon richiamo al d.lgs. n. 494 del 1996 e del D.M. 11.12.1978,Tav. 1, pubblicato nella G.U. 357 del 23.12.1978, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».Si insiste sulla migliore qualità della seconda consulenzatecnica d'ufficio, che sarebbe stata redatta – a differenza dellaprima – sulla scorta delle pertinenti norme di settore, richiamatenel contratto d'appalto.6. Con il sesto motivo la ricorrente censura «violazione efalsa applicazione, nonché carenza di motivazione dell'art. 111Cost., dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in rela-zione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.».Si sostiene che la motivazione della sentenza impugnatasarebbe meramente apparente e, quindi, non rispettosa del cd.Numero registro generale 9770/2019Numero sezionale 3697/2025Numero di raccolta generale 9200/2026Data pubblicazione 11/04/2026«minimo costituzionale» necessario per dare conto delle ragionidella decisione adottata.7. Infine, con il settimo motivo si denunciano «violazionee falsa applicazione degli artt. 2043, 1223, 1224 e 1226 c.c., inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».Si afferma che la sentenza impugnata sarebbe illogica, dalche – si lascia intendere – scaturirebbe la violazione delle dispo-sizioni di legge indicate in rubrica.8. Il ricorso è inammissibile, perché nessuno dei motivi siconfronta realmente con la ratio decidendi della sentenza impu-gnata, la quale – nella parte che qui interessa – è basata essen-zialmente sull'accertamento della mancanza di una prova ade-guata dell'effettiva sussistenza dei danni lamentati dalla ricor-rente. Si tratta, pertanto, di un accertamento in fatto, che di persé non è sindacabile in sede di legittimità, mentre i motivi indiritto spesi a sostegno del ricorso non sono pertinenti rispettoal decisum.8.1. La ricorrente insiste molto su quella che definisce unaeccezione di cronoprogramma, per dolersi, da un lato, che le siastato addossato l'obbligo di predisporre tale documento e,dall'altro lato, che la Corte d'appello abbia trattato la questionesenza che essa fosse sollevata da controparte.Ma la decisione impugnata non si regge affatto sull'affer-mazione di un obbligo dell'impresa di redigere il cronopro-gramma, né fa alcun riferimento a una (inesistente) eccezionedi cronoprogramma. L'assenza di questo documento è statasemplicemente menzionata nell'ambito di un più ampio discorsovolto a motivare l'affermazione dell'assenza di prova dell'esi-stenza delle voci di danno così come allegate e pretese dall'im-presa. La Corte d'appello ha anche osservato, per escludere laprova del danno, che la produzione netta giornaliera effettivaNumero registro generale 9770/2019Numero sezionale 3697/2025Numero di raccolta generale 9200/2026Data pubblicazione 11/04/2026dell'appalto era risultata molto simile a quella attesa e che «lapresenza dei mezzi in cantiere dall'agosto al dicembre, del tuttonon operativi», era stata soltanto affermata, ma non dimo-strata.L'unica questione trattata dalla Corte territoriale è stata,dunque, l'accertamento dei fatti posti a fondamento della do-manda, tra i quali rientra indubbiamente l'esistenza del dannodi cui si chiede il risarcimento. Nessuna eccezione nuova, quindi,e nessun allargamento della cognizione rispetto alla materia delcontendere affrontata in primo grado e devoluta alla Corte conl'atto d'appello, contrariamente a quanto la ricorrente prospettanei motivi uno e due.8.2. Con il che rimane sicuramente da escludere anche lapertinenza del tema della ripartizione degli oneri probatori (mo-tivo 4), in quanto la prova del danno non può che essere a caricodella parte che propone la domanda di risarcimento, con il risul-tato che anche la semplice incertezza sull'esistenza del danno(e non solo la prova certa della sua inesistenza) comporta il ri-getto di quella domanda.8.3. È appena il caso di aggiunge che il Giudice d'appello,così come quello di primo grado, ha piena facoltà di apprezzareil materiale istruttorio disponibile, comprese le relazioni deic.t.u., nei limiti della materia del contendere a lui devoluta conl'atto di impugnazione, non potendosi certo ipotizzare la forma-zione di un giudicato interno sulle conclusioni del c.t.u. le cuiargomentazioni non siano state specificamente contestate dallaparte appellante (motivo 3).Né può integrare un'ipotesi di violazione di norme di dirittoil fatto in sé che il giudice del merito abbia considerato condivi-sibili e fatto proprie le conclusioni di un consulente tecnico d'uf-ficio invece che quelle di un altro c.t.u. (motivo 5).Numero registro generale 9770/2019Numero sezionale 3697/2025Numero di raccolta generale 9200/2026Data pubblicazione 11/04/20268.4. La totale assenza di motivazione (motivo 6) non vienenemmeno prospettata nei termini suoi propri, posto che la ri-corrente afferma che quanto sostenuto dal Giudice d'appello«non è affatto condivisibile», il che implica una censura a unamotivazione esistente (e non condivisa), e non l'affermazionedell'inesistenza di una motivazione.8.5. Infine, del tutto priva di una qualsiasi illustrazione asostegno è la mera affermazione che la decisione impugnataavrebbe violato le disposizioni di legge che pongono la regolagenerale del neminem laedere e le norme sulla risarcibilità e laliquidazione del danno (motivo 7).9. Per tutte le ragioni anzidette, dichiarato inammissibileil ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano in dispositivo.10. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrenteal pagamento delle spese relative al presente giudizio di legitti-mità, liquidate in € 10.000 per compensi, oltre alle spese gene-rali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versa-mento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.10.2025.Numero registro generale 9770/2019Numero sezionale 3697/2025Numero di raccolta generale 9200/2026Data pubblicazione 11/04/2026Il PresidenteGuido MERCOLINO