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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38472/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA]- vatore, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal 13 dicembre 2010 al 30 maggio 2018 per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen..

Nell'ordinanza custodiale il G.I.P. aveva ritenuto sussistente un grave quadro indiziario in ordine al coinvolgimento apicale del D'Anna nella consorteria mafiosa sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Seidita, Pulizzi e Briguglio.

Nella sentenza di primo grado era escluso il ruolo verticistico del D'Anna, che tuttavia era ritenuto inserito nel gruppo criminoso sulla base delle propalazioni del Briguglio e del Pulizzi.

Nella sentenza assolutoria, sebbene si desse atto dell'intrinseca attendibilità dei collaboratori di giustizia, le loro dichiarazioni erano ritenute inidonee a configurare la partecipazione del D'Anna al sodalizio, ma sufficienti a delineare una sua posizione di generica disponibilità nell'interesse del clan, non potendo essere obliterati i sicuri riferimenti alla sua persona. [OSCURATO:PERSONA] riferiva di avere direttamente raccolto uno sfogo di [OSCURATO:PERSONA]- cio, il quale si lamentava della mancanza della somma di euro cinquecento da quella di tremila che pagava lo Sgroi per i due esercizi di Terrasini, danaro che, tramite [OSCURATO:PERSONA], era destinato alla famiglia del Terrasini, rappresentata dal D'Anna.

In tale contesto, il Briguglio evocava l'esistenza di un pizzino, nel quale si utilizzava l'espressione "gli ho fatto avere a Salvatore il pizzino e un involucro e sarebbero i soldi", analoga a quella contenuta nello scritto ZE3 (con tali codici erano identificati i pizzini rinvenuti nel covo ove da ultimo si era consumata la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e del Polizzi) e che, dunque, contrariamente a quanto sostenuto nella me- moria difensiva ("senonché il processo non offre alcuna traccia né del pizzino né dei soldi"), riscontrava inequivocabilmente le indicazioni del collaboratore.

Il pizzino esi- steva ed era stato inviato proprio dal [OSCURATO:PERSONA] - soggetto indicato dal Briguglio quale anello di collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] e il D'Anna - al [OSCURATO:PERSONA] che ne era stato trovato in possesso.

Anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] descriveva il ruolo del tutto statico del t D'Anna, precisando di sapere che a Terrasini "c'era [OSCURATO:PERSONA]Anna", da lui cono- sciuto durante la detenzione carceraria.

Pur emergendo la mancanza di un contributo fattivo e consapevole del D'Anna alla vita dell'ente, emergeva la sua vicinanza ai soggetti che avevano reso dichiara- zioni su di lui e coi quali a vario titolo era entrato in contatto.Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avevano superato il vaglio di atten- dibilità della Corte di cassazione in sede di ricorso avverso il provvedimento del Tri- bunale del riesame che aveva confermato la misura custodiale. [OSCURATO:PERSONA]Anna, pertanto, aveva contribuito col proprio comportamento a dar causa alla misura cautelare subita.

2. [OSCURATO:PERSONA]Anna, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen..

Si deduce che la Corte territoriale ha svolto un'arbitraria ricostruzione dei fatti, contrastante con gli esiti della pronunzia di annullamento emessa dalla Corte di cas- sazione e del successivo giudizio di rinvio.

Nell'ordinanza impugnata non è stata indicata la condotta dolosa o gravemente colposa idonea a legittimare il provvedimento restrittivo in quanto l'apparato moti- vazionale concerneva esclusivamente la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia e non le condotte poste in essere dal D'Anna.

Peraltro, la scelta del D'Anna di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, sottolineata nel provvedimento impugnato, era divenuta irrilevante per effetto della modifica normativa di cui al d.

Igs. n. 188 del 2021.

La Corte territoriale ha travisato il contenuto della sentenza assolutoria per le seguenti ragioni: A) Il collaboratore Seidita aveva reso dichiarazioni del tutto irrilevanti, perché relative ad un arco temporale già coperto dal giudicato assolutorio.

B) [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mai conosciuto il D'Anna, aveva riferito di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] che il D'Anna, pur in presenza di una rituale affilia- zione, era responsabile della famiglia di Terrasini, tanto da essere destinatario di missive; C) Secondo la Corte distrettuale, il Pulizzi attribuiva al D'Anna una posizione di generica disponibilità dell'imputato; l'organo giudicante, tuttavia, non descriveva specifiche condotte apprezzabili quali dati sintomatici di stabile partecipazione all'or- ganismo mafioso; in particolare, la partecipazione era posta in crisi dalla vicenda dello sconto a [OSCURATO:PERSONA], la quale, pur priva di qualsiasi riscontro in ordine a fatti, persone e date, non dimostrava - come rilevato dalla Corte di cassazione nella sen- tenza di annullamento - una condizione di soggezione e di indiscriminata messa a disposizione a favore dei [OSCURATO:PERSONA], tanto da consentire al D'Anna di potersi giustifi- care di non aver ottemperato alla richiesta con una dimenticanza, spiegazione che contraddice l'essenza di vincolo mafioso, laddove la militanza implica obbedienza e pronta esecuzione delle indicazioni dei capi.

Peraltro, la sentenza assolutoria non aveva accertato una posizione di generica disponibilità dell'imputato, bensì si era li- mitata a ritenere inattendibili le dichiarazioni del Polizzi perché smentite dai fatti.

D) Il collaboratore Briguglio, aldilà di indicazioni generiche e non riscontrate, non descriveva contributi del D'Anna alla vita del sodalizio mafioso.

Nell'ordinanza impugnata è stata attribuita credibilità a dichiarazioni già giudicate inattendibili ed è stata affermata l'esistenza di circostanze smentite nel processo pe- nale.

In proposito, secondo il giudice della riparazione, il pizzino ZE3 riscontrava ine- quivocabilmente le indicazioni del collaboratore, mentre la Corte di appello in sede di giudizio di rinvio espressamente escludeva tale circostanza.

E) Nell'ordinanza impugnata si è affermato che il Pipitone aveva riferito di un ruolo statico del D'Anna ("a Terrasini c'era [OSCURATO:PERSONA]Anna").

Nella pronunzia asso- lutoria, tuttavia, si sottolineava che il Pipitone non aveva saputo descrivere, sotto il profilo dinamico, condotte specifiche integranti contributi alla vita dell'ente, ma lo indicava come soggetto genericamente disponibile.

Non erano emerse una sorta di vicinanza tra il D'Anna e i collaboratori nonché una sua contiguità al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. A fronte dei rilievi mossi con il ricorso che si esamina è opportuno premettere, con estrema sintesi, l'indicazione delle linee portanti della disciplina dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, così come delineata dalla giurisprudenza di le- gittimità.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o ma- croscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).

In particolare, quanto al compendio degli elementi valutabili, il S.C. ha ripetuta- mente puntualizzato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condi- zione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta deten- zione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposi- zione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Annbro- sio, Rv. 247664; Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).

Secondo la consolidata giurisprudenza, in tema di riparazione per l'ingiusta de- tenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappre- sentata dall'avere il richiedente dato causa, all'ingiusta carcerazione, deve concre- tarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possano essere di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascu- ratezza tali da aver determinato l'imputazione), o di tipo processuale (autoincolpa- zione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi); il giudice è peraltro tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di tali compor- tamenti, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pavone, Rv. 220984).

Vale anche precisare che idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'inden- nizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., è non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche "la condotta con- sapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comune- mente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla ripara- zione, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disci- plinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso" (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).

Quanto all'ipotesi di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. - che da quella di cui al primo comma si distingue per essere stata giudizialmente accertata l'insussi- stenza dei requisiti per l'adozione della misura, quali previsti dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. - va rammentato che anche per essa viene in considerazione, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta de- tenzione, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave.

Ovviamente, l'operatività di siffatta condizione non può con- cretamente esplicarsi nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione uni- camente di una loro diversa valutazione (in tal senso, Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

Nella presente sede occorre stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine all'idoneità della condotta posta in essere dall'istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un probabile coinvolgimento del medesimo nell'attività illecita at- tribuitagli.

Va però tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo pe- nale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione.

Questi, pur do- vendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico- motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore con- dizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "deten- zione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638).

3. Nel caso in esame, il giudice della riparazione ha rinvenuto nel comportamento del D'Anna precedente e successivo all'adozione della misura cautelare una macro- scopica colpa, causalmente efficiente rispetto all'instaurazione del vincolo cautelare, sia pure in sinergia con l'errore nel quale è incorsa l'autorità procedente.

Nell'ordinanza impugnata sono stati evidenziati i seguenti elementi: a) la gene- rica disponibilità del D'Anna a fornire il proprio contributo al gruppo e la sua "vici- nanza" al medesimo; b) l'apporto non compiutamente descritto del D'Anna alla vi- cenda del pizzino descritta dal collaboratore di giustizia Briguglio; c) il ruolo "statico" del D'Anna sommariamente delineato dal collaboratore di giustizia Pipitone.

Non emerge, tuttavia, un effettivo approfondimento delle caratteristiche delle presunte condotte colpose, le quali sono state lumeggiate in termini eccessivamente generici per poter riuscire a chiarire il ragionamento logico posto a base della deci- sione di rigetto dell'istanza riparatoria.

La Corte palermitana, infatti, non ha spiegato chiaramente il contesto in cui si sono verificate tali vicende né ha illustrato le ragioni dell'asserita sinergia tra tali condotte e la restrizione cautelare.Si tratta, pertanto, di comportamenti che - in assenza di ulteriori indicazioni ido- nee a meglio specificare i fatti addebitabili - appaiono neutri e non indicativi di colpa grave.

4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, perché svolga un nuovo esame dell'istanza avanzata dal D'Anna, che ne esamini il comportamento antecedente e successivo all'adozione della misura, facendo applicazione dei principi sopra ramm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA]- vatore, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal 13 dicembre 2010 al 30 maggio 2018 per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Nell'ordinanza custodiale il G.I.P. aveva ritenuto sussistente un grave quadro indiziario in ordine al coinvolgimento apicale del D'Anna nella consorteria mafiosa sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Seidita, Pulizzi e Briguglio. Nella sentenza di primo grado era escluso il ruolo verticistico del D'Anna, che tuttavia era ritenuto inserito nel gruppo criminoso sulla base delle propalazioni del Briguglio e del Pulizzi. Nella sentenza assolutoria, sebbene si desse atto dell'intrinseca attendibilità dei collaboratori di giustizia, le loro dichiarazioni erano ritenute inidonee a configurare la partecipazione del D'Anna al sodalizio, ma sufficienti a delineare una sua posizione di generica disponibilità nell'interesse del clan, non potendo essere obliterati i sicuri riferimenti alla sua persona. [OSCURATO:PERSONA] riferiva di avere direttamente raccolto uno sfogo di [OSCURATO:PERSONA]- cio, il quale si lamentava della mancanza della somma di euro cinquecento da quella di tremila che pagava lo Sgroi per i due esercizi di Terrasini, danaro che, tramite [OSCURATO:PERSONA], era destinato alla famiglia del Terrasini, rappresentata dal D'Anna. In tale contesto, il Briguglio evocava l'esistenza di un pizzino, nel quale si utilizzava l'espressione "gli ho fatto avere a Salvatore il pizzino e un involucro e sarebbero i soldi", analoga a quella contenuta nello scritto ZE3 (con tali codici erano identificati i pizzini rinvenuti nel covo ove da ultimo si era consumata la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e del Polizzi) e che, dunque, contrariamente a quanto sostenuto nella me- moria difensiva ("senonché il processo non offre alcuna traccia né del pizzino né dei soldi"), riscontrava inequivocabilmente le indicazioni del collaboratore. Il pizzino esi- steva ed era stato inviato proprio dal [OSCURATO:PERSONA] - soggetto indicato dal Briguglio quale anello di collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] e il D'Anna - al [OSCURATO:PERSONA] che ne era stato trovato in possesso. Anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] descriveva il ruolo del tutto statico del t D'Anna, precisando di sapere che a Terrasini "c'era [OSCURATO:PERSONA]Anna", da lui cono- sciuto durante la detenzione carceraria. Pur emergendo la mancanza di un contributo fattivo e consapevole del D'Anna alla vita dell'ente, emergeva la sua vicinanza ai soggetti che avevano reso dichiara- zioni su di lui e coi quali a vario titolo era entrato in contatto.Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avevano superato il vaglio di atten- dibilità della Corte di cassazione in sede di ricorso avverso il provvedimento del Tri- bunale del riesame che aveva confermato la misura custodiale. [OSCURATO:PERSONA]Anna, pertanto, aveva contribuito col proprio comportamento a dar causa alla misura cautelare subita. 2. [OSCURATO:PERSONA]Anna, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte territoriale ha svolto un'arbitraria ricostruzione dei fatti, contrastante con gli esiti della pronunzia di annullamento emessa dalla Corte di cas- sazione e del successivo giudizio di rinvio. Nell'ordinanza impugnata non è stata indicata la condotta dolosa o gravemente colposa idonea a legittimare il provvedimento restrittivo in quanto l'apparato moti- vazionale concerneva esclusivamente la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia e non le condotte poste in essere dal D'Anna. Peraltro, la scelta del D'Anna di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, sottolineata nel provvedimento impugnato, era divenuta irrilevante per effetto della modifica normativa di cui al d. Igs. n. 188 del 2021. La Corte territoriale ha travisato il contenuto della sentenza assolutoria per le seguenti ragioni: A) Il collaboratore Seidita aveva reso dichiarazioni del tutto irrilevanti, perché relative ad un arco temporale già coperto dal giudicato assolutorio. B) [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mai conosciuto il D'Anna, aveva riferito di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] che il D'Anna, pur in presenza di una rituale affilia- zione, era responsabile della famiglia di Terrasini, tanto da essere destinatario di missive; C) Secondo la Corte distrettuale, il Pulizzi attribuiva al D'Anna una posizione di generica disponibilità dell'imputato; l'organo giudicante, tuttavia, non descriveva specifiche condotte apprezzabili quali dati sintomatici di stabile partecipazione all'or- ganismo mafioso; in particolare, la partecipazione era posta in crisi dalla vicenda dello sconto a [OSCURATO:PERSONA], la quale, pur priva di qualsiasi riscontro in ordine a fatti, persone e date, non dimostrava - come rilevato dalla Corte di cassazione nella sen- tenza di annullamento - una condizione di soggezione e di indiscriminata messa a disposizione a favore dei [OSCURATO:PERSONA], tanto da consentire al D'Anna di potersi giustifi- care di non aver ottemperato alla richiesta con una dimenticanza, spiegazione che contraddice l'essenza di vincolo mafioso, laddove la militanza implica obbedienza e pronta esecuzione delle indicazioni dei capi. Peraltro, la sentenza assolutoria non aveva accertato una posizione di generica disponibilità dell'imputato, bensì si era li- mitata a ritenere inattendibili le dichiarazioni del Polizzi perché smentite dai fatti. D) Il collaboratore Briguglio, aldilà di indicazioni generiche e non riscontrate, non descriveva contributi del D'Anna alla vita del sodalizio mafioso. Nell'ordinanza impugnata è stata attribuita credibilità a dichiarazioni già giudicate inattendibili ed è stata affermata l'esistenza di circostanze smentite nel processo pe- nale. In proposito, secondo il giudice della riparazione, il pizzino ZE3 riscontrava ine- quivocabilmente le indicazioni del collaboratore, mentre la Corte di appello in sede di giudizio di rinvio espressamente escludeva tale circostanza. E) Nell'ordinanza impugnata si è affermato che il Pipitone aveva riferito di un ruolo statico del D'Anna ("a Terrasini c'era [OSCURATO:PERSONA]Anna"). Nella pronunzia asso- lutoria, tuttavia, si sottolineava che il Pipitone non aveva saputo descrivere, sotto il profilo dinamico, condotte specifiche integranti contributi alla vita dell'ente, ma lo indicava come soggetto genericamente disponibile. Non erano emerse una sorta di vicinanza tra il D'Anna e i collaboratori nonché una sua contiguità al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. A fronte dei rilievi mossi con il ricorso che si esamina è opportuno premettere, con estrema sintesi, l'indicazione delle linee portanti della disciplina dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, così come delineata dalla giurisprudenza di le- gittimità. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o ma- croscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). In particolare, quanto al compendio degli elementi valutabili, il S.C. ha ripetuta- mente puntualizzato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condi- zione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta deten- zione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposi- zione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Annbro- sio, Rv. 247664; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Secondo la consolidata giurisprudenza, in tema di riparazione per l'ingiusta de- tenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappre- sentata dall'avere il richiedente dato causa, all'ingiusta carcerazione, deve concre- tarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possano essere di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascu- ratezza tali da aver determinato l'imputazione), o di tipo processuale (autoincolpa- zione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi); il giudice è peraltro tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di tali compor- tamenti, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pavone, Rv. 220984). Vale anche precisare che idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'inden- nizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., è non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche "la condotta con- sapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comune- mente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla ripara- zione, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disci- plinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). Quanto all'ipotesi di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. - che da quella di cui al primo comma si distingue per essere stata giudizialmente accertata l'insussi- stenza dei requisiti per l'adozione della misura, quali previsti dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. - va rammentato che anche per essa viene in considerazione, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta de- tenzione, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave. Ovviamente, l'operatività di siffatta condizione non può con- cretamente esplicarsi nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione uni- camente di una loro diversa valutazione (in tal senso, Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Nella presente sede occorre stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine all'idoneità della condotta posta in essere dall'istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un probabile coinvolgimento del medesimo nell'attività illecita at- tribuitagli. Va però tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo pe- nale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione. Questi, pur do- vendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico- motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore con- dizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "deten- zione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638). 3. Nel caso in esame, il giudice della riparazione ha rinvenuto nel comportamento del D'Anna precedente e successivo all'adozione della misura cautelare una macro- scopica colpa, causalmente efficiente rispetto all'instaurazione del vincolo cautelare, sia pure in sinergia con l'errore nel quale è incorsa l'autorità procedente. Nell'ordinanza impugnata sono stati evidenziati i seguenti elementi: a) la gene- rica disponibilità del D'Anna a fornire il proprio contributo al gruppo e la sua "vici- nanza" al medesimo; b) l'apporto non compiutamente descritto del D'Anna alla vi- cenda del pizzino descritta dal collaboratore di giustizia Briguglio; c) il ruolo "statico" del D'Anna sommariamente delineato dal collaboratore di giustizia Pipitone. Non emerge, tuttavia, un effettivo approfondimento delle caratteristiche delle presunte condotte colpose, le quali sono state lumeggiate in termini eccessivamente generici per poter riuscire a chiarire il ragionamento logico posto a base della deci- sione di rigetto dell'istanza riparatoria. La Corte palermitana, infatti, non ha spiegato chiaramente il contesto in cui si sono verificate tali vicende né ha illustrato le ragioni dell'asserita sinergia tra tali condotte e la restrizione cautelare.Si tratta, pertanto, di comportamenti che - in assenza di ulteriori indicazioni ido- nee a meglio specificare i fatti addebitabili - appaiono neutri e non indicativi di colpa grave. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, perché svolga un nuovo esame dell'istanza avanzata dal D'Anna, che ne esamini il comportamento antecedente e successivo all'adozione della misura, facendo applicazione dei principi sopra ramm
Sentenza Cassazione n. 38472/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris