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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 32957/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 230-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580; - intimato - avverso il decreto n. 67/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 00230 sez.

M2 - ud. 24-06-2021 -2- ritenuto che la vicenda processuale, per quel che ancora è d'utilità, deve riassumersi per come segue: - con decreto del 2013 la Corte d'appello di Perugia rigettò la domanda d'equo indennizzo proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per la non ragionevole durata di un processo amministrativo; - la Cassazione, accogliendo il ricorso della parte privata, con provvedimento del 2014 cassò con rinvio l'impugnato decreto; - la Corte d'appello di Perugia, quale giudice del rinvio, accolta la domanda, condannò il Ministero di Economia e Finanze al pagamento della somma di € 2.542,00, compensando le spese; - la Cassazione, accogliendo il ricorso della D'[OSCURATO:PERSONA], la quale si era doluta della compensazione delle spese, cassò, con decisione del 2018, con rinvio sul punto il provvedimento; - la Corte d'appello di Perugia, quale giudice del rinvio, liquidò le spese in favore della D'[OSCURATO:PERSONA] nella misura di € 650,00 in relazione al giudizio di merito definito con il decreto del 2013, di € 750,00 in relazione al giudizio di merito definito con il decreto del 2016 e in € 875,00 in relazione all'ultimo giudizio di merito, definito con l'ordinanza del 2020 di cui in epigrafe; che avverso il predetto ultimo decreto l'anzidetta istante propone ricorso esponendo, con l'unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato gli artt. 91, cod. proc. civ. e 2233, cod. civ., nonché il d.m. n. 55/2014, per avere liquidato il rimborso spese al disotto del minimo legale; che l'Amministrazione è rimasta intimata; considerato che questa Corte ha già condivisamente avuto modo di precisare che in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul d. m. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il d.m. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il d.m. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642); considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale come sopra riportata si pone al di sotto dei limiti imposti dal d.m. n. 55, tenuto conto del valore della causa contenziosa (tabella 12) e dell'autorità giudiziaria che ha definito i procedimenti e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell'affare (art. 4, cit.); che, invero, la circostanza che solo a riguardo dei due primi giudizi di merito (quelli conclusi con decreti del 2013 e del 2016) il valore della causa risulta determinato dal "quantum" liquidato a titolo d'equo compenso (€ 2.542,00), nel mentre a riguardo dell'ultimo (quello definito nel 2020 e oggi impugnato) il valore della causa è determinato dal valore delle spese, risulta ininfluente, stante che per tutti i tre giudizi di merito lo scaglione resta comunque invariato (da € 1.100,01 a € 5.200,00); considerato che a motivo dell'esposto il provvedimento gravato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Perugia, altra composizione.

Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 2021. n. 230/2021 DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 230-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580; - intimato - avverso il decreto n. 67/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 00230 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- ritenuto che la vicenda processuale, per quel che ancora è d'utilità, deve riassumersi per come segue: - con decreto del 2013 la Corte d'appello di Perugia rigettò la domanda d'equo indennizzo proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per la non ragionevole durata di un processo amministrativo; - la Cassazione, accogliendo il ricorso della parte privata, con provvedimento del 2014 cassò con rinvio l'impugnato decreto; - la Corte d'appello di Perugia, quale giudice del rinvio, accolta la domanda, condannò il Ministero di Economia e Finanze al pagamento della somma di € 2.542,00, compensando le spese; - la Cassazione, accogliendo il ricorso della D'[OSCURATO:PERSONA], la quale si era doluta della compensazione delle spese, cassò, con decisione del 2018, con rinvio sul punto il provvedimento; - la Corte d'appello di Perugia, quale giudice del rinvio, liquidò le spese in favore della D'[OSCURATO:PERSONA] nella misura di € 650,00 in relazione al giudizio di merito definito con il decreto del 2013, di € 750,00 in relazione al giudizio di merito definito con il decreto del 2016 e in € 875,00 in relazione all'ultimo giudizio di merito, definito con l'ordinanza del 2020 di cui in epigrafe; che avverso il predetto ultimo decreto l'anzidetta istante propone ricorso esponendo, con l'unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato gli artt. 91, cod. proc. civ. e 2233, cod. civ., nonché il d.m. n. 55/2014, per avere liquidato il rimborso spese al disotto del minimo legale; che l'Amministrazione è rimasta intimata; considerato che questa Corte ha già condivisamente avuto modo di precisare che in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul d. m. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il d.m. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il d.m. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642); considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale come sopra riportata si pone al di sotto dei limiti imposti dal d.m. n. 55, tenuto conto del valore della causa contenziosa (tabella 12) e dell'autorità giudiziaria che ha definito i procedimenti e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell'affare (art. 4, cit.); che, invero, la circostanza che solo a riguardo dei due primi giudizi di merito (quelli conclusi con decreti del 2013 e del 2016) il valore della causa risulta determinato dal "quantum" liquidato a titolo d'equo compenso (€ 2.542,00), nel mentre a riguardo dell'ultimo (quello definito nel 2020 e oggi impugnato) il valore della causa è determinato dal valore delle spese, risulta ininfluente, stante che per tutti i tre giudizi di merito lo scaglione resta comunque invariato (da € 1.100,01 a € 5.200,00); considerato che a motivo dell'esposto il provvedimento gravato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Perugia, altra composizione. Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 2021. n. 230/2021 DE
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