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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 30839/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10326/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.16943/2024 depositata il 06/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc.civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10326/2025 Numero sezionale 1132/2025 Numero di raccolta generale 30839/2025 Data pubblicazione 25/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod.proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 850,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24/11/2025 Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10326/2025 Numero sezionale 1132/2025 Numero di raccolta generale 30839/2025 Data pubblicazione 25/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10326/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.16943/2024 depositata il 06/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc.civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10326/2025 Numero sezionale 1132/2025 Numero di raccolta generale 30839/2025 Data pubblicazione 25/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod.proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 850,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/11/2025 Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10326/2025 Numero sezionale 1132/2025 Numero di raccolta generale 30839/2025 Data pubblicazione 25/11/2025
Decreto Cassazione n. 30839/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris