CassazionedecretoSezione 4Decisione del 3 marzo 2025
Cassazione n. 11446/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale di Benevento ha rigettato le richieste di riesame, presentate nell’interesse di MOLINARO Giuseppa, terza estranea al reato, nell’ambito di un procedimento nel quale si procede a carico di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore per più ipotesi ai sensi dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del pubblico ministero e il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di quel Tribunale. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la MOLINARO con proprio difensore, formulando due motivi, con il primo dei quali ha dedotto violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, in termini di travisamento della prova, quanto alla titolarità delle somme in sequestro, con il secondo analoghi vizi, quanto alla sussistenza del periculum, giustificativo della misura reale disposta. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con successivo atto, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso nella qualità di difensore di fiducia, allegando procura speciale in data 03/03/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 lett. d) cod. proc. pen., essendo stata acquisita formale rinuncia al ricorso, da parte del difensore, procuratore speciale della ricorrente, giusta procura allegata alla nota depositata. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere ogni profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000), che si reputa congruo determinare in complessivi euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così è deci