Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 02420/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 4836/2023 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal: Tribunale di Ragusa, con ordinanza emessa il 07/02/2023 (r.g. n. 2084/2022)nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituita in questa fase- contro [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti non costituiti in questa fase – Oggetto: conflitto negativo di giurisdizione Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliereLEONE [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’, il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso al Tribunale Regionale per la Sicilia per impugnare gli esiti della procedura per la formazione di una graduatoria per eventuale conferimento di incarichi di collaboratore sanitario professionale, ritenendo non corettoil punteggio che la Commissione esaminatrice le aveva assegnato.

In particolare, contestava che, nella valutazione dei titoli, il servizio prestato presso la Fondazione S. [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa fosse stato valutato quale servizio “alle dipendenze di Case di cura private accreditate con il [OSCURATO:PERSONA]” e non come “servizio prestato presso Aziende sanitario Ospedaliere”, con conseguente attribuzione di minori punteggi.

A parere della ricorrente, infatti, gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, quali la predetta Fondazione, sarebbero rientrati in questa seconda categoria.

Era inoltre lamentata l’erronea e omessa valutazione dei corsi di formazione e seminari pur indicati nella domanda, con conseguente difetto di motivazione del provvedimento, ed infine, era denunciata l’attribuzione, ad altra concorrente di punteggi non spettati, oltre che la presentazione, da parte di quest’ultima, del curriculum vitae privo della dichiarazione di assunzione della responsabilità penale per le dichiarazioni in esso contenute.

Chiedeva quindi l’annullamento della graduatoria e la conseguente rettifica del punteggio, con ogni conseguente statuizione, anche ai fini della successiva assunzione.

Il TAR adito, con sentenza del 1.8.2022, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione trattandosi, a suo giudizio, di selezione contraddistinta dalla predeterminazione analitica dei punteggi attribuibili ai titoli validi per il concorso e, soprattutto, dalla previsione della formazione, al suo termine, di una graduatoria per il conferimento solo eventuale di incarichi solo a tempo determinato.

La eventualità della assunzione e la predeterminazione dei criteri di formazione della graduatoria, utile solo ai fini di una mera idoneità, dovevano far escludere la giurisdizione del giudice amministrativo, avendo giurisdizione in materia il giudice ordinario, in particolare il giudice del lavoro.

Riassunta la causa, il Tribunale di Ragusa ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo trattarsi, nel caso in esame, di una procedura concorsuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 4, t.u. pubb.imp.

Il rappresentante della Procura generale ha concluso per la declaratoria di giurisdizione del Giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto della domanda in origine azionata da [OSCURATO:PERSONA] era l’annullamento della graduatoria definitiva pubblicata in data 19.4.22, nella parte in cui la stessa ricorrente era collocata nell’ottava posizione con il punteggio di 48,918 punti; era anche l’annullamento della scheda di valutazione nella parte in cui erano stati erroneamente considerati gli anni di servizio prestati presso la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Siracusa come servizio prestato alle dipendenze di case di cura private in luogo di servizio prestato alle dipendenze degli enti di cui agli artt. 21 e 22 dpr n.220/2001, nonché la mancata considerazione dei corsi di aggiornamento.

La ricorrente chiedeva altresì annullarsi la scheda di valutazione di altra concorrente perché erroneamente valutato quanto indicato nel curriculum vitae sebbene lo stesso fosse privo di sottoscrizione e assunzione responsabilità penale per la veridicità di quanto dichiarato.

Sulla base di siffatta prospettazione della originaria domanda (guardando al petitum sostanziale-Cass.

Sez.U. n. 10105/2021), deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo.

Questa Corte ha in più occasioni chiarito che “In tema diimpiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite allagiurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale allagiurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente leprocedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni verticali novative" e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento”( Cass. Sez.

U. n. 7218/2020; da ultimo Cass. Sez.

U.n.36027/2022, ed ancora Cass.Sez.U n.8799/2017) In base ai suddetti principi deve ritenersi che le circostanze di fatto caratterizzanti la fattispecie in esame attestino la sussistenza di una fase selettiva per la quale non puo’ che riconoscersi la giurisdizione del TAR in origine adito.

Si tratta infatti di un contesto concorsuale in cui le modalità di svolgimento della selezione necessitavano di una comparazione e valutazione e, dunque, di una attività discrezionale rimessa alla commissione esaminatrice (concorso per titoli e colloquio, per la cui valutazione è stata costituita un’apposita Commissione, che in base al bando poteva assegnare un massimo di 80 punti per candidato, ripartiti in 30 punti per i titoli –di cui massimo 20 punti per i titoli di carriera, massimo 3 punti per i titoli accademici edi studio, massimo 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici, e massimo 4 punti per curriculum formativo e professionale –e 50 punti per il colloquio).

In sostanza, l’oggetto della controversia riguarda proprio quelle “procedureconcorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A”, per le quali opera la riserva in via residuale allagiurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63 t.u. pubb.imp.( si veda anche Cass.Sez.U n.14233/2018) .

La presenza di valutazione discrezionale nella selezione dei candidati daparte dell’Autorità pubblica che agisca quale datore di lavoro ed utilizziparametri che, pur specificati in linea astratta, siano peraltro suscettibili di apprezzamento discrezionale differente in ragione degli elementi soggettivi di cui il candidato è portatore (pubblicazioni, curriculum e colloquio), costituisce il discrimine per il riconoscimento della giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Deve quindi ribadirsi, in continuità con Cass. Sez.

U.n. 5453/2009, che sono attribuite allagiurisdizione del giudice amministrativo, le controversie in materia di procedureconcorsuali per l’assunzione dipubblici dipendenti caratterizzate da una prima fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione, nonché dalla successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto dellecapacità, mirata ad operare laselezione in modo obbiettivo e dominata da una discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa nellavalutazione dei candidati (a tal riguardo Cass.Sez.U. n.10360/2021 e Cass.Sez.

U. n. 21599/2018, pur giungendo al riconoscimento dellagiurisdizione ordinaria in una differente ipotesi di conferimento di incarico dispecialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale, sottolinea come solo in assenza di discrezionalità nella valutazione dei candidati possa individuarsi la giurisdizione ordinaria).

Del tutto irrilevante risulta poi la circostanza evidenziata dal TAR siciliano circa la finalità della graduatoria in questione, destinata al conferimento solo eventuale di incarichi solo a tempo determinato, trattandosi comunque di procedura diretta alla assunzione che, una volta stabilita e decisa dall’amministrazione, sia pur nei limiti temporali dati, deve seguire le regole selettive di garanzia attuative del disposto dell’art. 97 Cost. (SU n. 13531/2016;SU n. 529/2010).

In ragione di quanto esposto deve dichiararsi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia, sezione territorialmente competente).

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 4836/2023 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal: Tribunale di Ragusa, con ordinanza emessa il 07/02/2023 (r.g. n. 2084/2022)nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituita in questa fase- contro [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti non costituiti in questa fase – Oggetto: conflitto negativo di giurisdizione Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliereLEONE [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’, il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso al Tribunale Regionale per la Sicilia per impugnare gli esiti della procedura per la formazione di una graduatoria per eventuale conferimento di incarichi di collaboratore sanitario professionale, ritenendo non corettoil punteggio che la Commissione esaminatrice le aveva assegnato. In particolare, contestava che, nella valutazione dei titoli, il servizio prestato presso la Fondazione S. [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa fosse stato valutato quale servizio “alle dipendenze di Case di cura private accreditate con il [OSCURATO:PERSONA]” e non come “servizio prestato presso Aziende sanitario Ospedaliere”, con conseguente attribuzione di minori punteggi. A parere della ricorrente, infatti, gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, quali la predetta Fondazione, sarebbero rientrati in questa seconda categoria. Era inoltre lamentata l’erronea e omessa valutazione dei corsi di formazione e seminari pur indicati nella domanda, con conseguente difetto di motivazione del provvedimento, ed infine, era denunciata l’attribuzione, ad altra concorrente di punteggi non spettati, oltre che la presentazione, da parte di quest’ultima, del curriculum vitae privo della dichiarazione di assunzione della responsabilità penale per le dichiarazioni in esso contenute. Chiedeva quindi l’annullamento della graduatoria e la conseguente rettifica del punteggio, con ogni conseguente statuizione, anche ai fini della successiva assunzione. Il TAR adito, con sentenza del 1.8.2022, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione trattandosi, a suo giudizio, di selezione contraddistinta dalla predeterminazione analitica dei punteggi attribuibili ai titoli validi per il concorso e, soprattutto, dalla previsione della formazione, al suo termine, di una graduatoria per il conferimento solo eventuale di incarichi solo a tempo determinato. La eventualità della assunzione e la predeterminazione dei criteri di formazione della graduatoria, utile solo ai fini di una mera idoneità, dovevano far escludere la giurisdizione del giudice amministrativo, avendo giurisdizione in materia il giudice ordinario, in particolare il giudice del lavoro. Riassunta la causa, il Tribunale di Ragusa ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo trattarsi, nel caso in esame, di una procedura concorsuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 4, t.u. pubb.imp. Il rappresentante della Procura generale ha concluso per la declaratoria di giurisdizione del Giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto della domanda in origine azionata da [OSCURATO:PERSONA] era l’annullamento della graduatoria definitiva pubblicata in data 19.4.22, nella parte in cui la stessa ricorrente era collocata nell’ottava posizione con il punteggio di 48,918 punti; era anche l’annullamento della scheda di valutazione nella parte in cui erano stati erroneamente considerati gli anni di servizio prestati presso la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Siracusa come servizio prestato alle dipendenze di case di cura private in luogo di servizio prestato alle dipendenze degli enti di cui agli artt. 21 e 22 dpr n.220/2001, nonché la mancata considerazione dei corsi di aggiornamento. La ricorrente chiedeva altresì annullarsi la scheda di valutazione di altra concorrente perché erroneamente valutato quanto indicato nel curriculum vitae sebbene lo stesso fosse privo di sottoscrizione e assunzione responsabilità penale per la veridicità di quanto dichiarato. Sulla base di siffatta prospettazione della originaria domanda (guardando al petitum sostanziale-Cass. Sez.U. n. 10105/2021), deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che “In tema diimpiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite allagiurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale allagiurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente leprocedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni verticali novative" e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento”( Cass. Sez. U. n. 7218/2020; da ultimo Cass. Sez. U.n.36027/2022, ed ancora Cass.Sez.U n.8799/2017) In base ai suddetti principi deve ritenersi che le circostanze di fatto caratterizzanti la fattispecie in esame attestino la sussistenza di una fase selettiva per la quale non puo’ che riconoscersi la giurisdizione del TAR in origine adito. Si tratta infatti di un contesto concorsuale in cui le modalità di svolgimento della selezione necessitavano di una comparazione e valutazione e, dunque, di una attività discrezionale rimessa alla commissione esaminatrice (concorso per titoli e colloquio, per la cui valutazione è stata costituita un’apposita Commissione, che in base al bando poteva assegnare un massimo di 80 punti per candidato, ripartiti in 30 punti per i titoli –di cui massimo 20 punti per i titoli di carriera, massimo 3 punti per i titoli accademici edi studio, massimo 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici, e massimo 4 punti per curriculum formativo e professionale –e 50 punti per il colloquio). In sostanza, l’oggetto della controversia riguarda proprio quelle “procedureconcorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A”, per le quali opera la riserva in via residuale allagiurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63 t.u. pubb.imp.( si veda anche Cass.Sez.U n.14233/2018) . La presenza di valutazione discrezionale nella selezione dei candidati daparte dell’Autorità pubblica che agisca quale datore di lavoro ed utilizziparametri che, pur specificati in linea astratta, siano peraltro suscettibili di apprezzamento discrezionale differente in ragione degli elementi soggettivi di cui il candidato è portatore (pubblicazioni, curriculum e colloquio), costituisce il discrimine per il riconoscimento della giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Deve quindi ribadirsi, in continuità con Cass. Sez. U.n. 5453/2009, che sono attribuite allagiurisdizione del giudice amministrativo, le controversie in materia di procedureconcorsuali per l’assunzione dipubblici dipendenti caratterizzate da una prima fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione, nonché dalla successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto dellecapacità, mirata ad operare laselezione in modo obbiettivo e dominata da una discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa nellavalutazione dei candidati (a tal riguardo Cass.Sez.U. n.10360/2021 e Cass.Sez. U. n. 21599/2018, pur giungendo al riconoscimento dellagiurisdizione ordinaria in una differente ipotesi di conferimento di incarico dispecialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale, sottolinea come solo in assenza di discrezionalità nella valutazione dei candidati possa individuarsi la giurisdizione ordinaria). Del tutto irrilevante risulta poi la circostanza evidenziata dal TAR siciliano circa la finalità della graduatoria in questione, destinata al conferimento solo eventuale di incarichi solo a tempo determinato, trattandosi comunque di procedura diretta alla assunzione che, una volta stabilita e decisa dall’amministrazione, sia pur nei limiti temporali dati, deve seguire le regole selettive di garanzia attuative del disposto dell’art. 97 Cost. (SU n. 13531/2016;SU n. 529/2010). In ragione di quanto esposto deve dichiararsi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia, sezione territorialmente competente). Nulla per le spese. P.Q.M. La Corte dich
Sentenza Cassazione n. 02420/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris