CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15708/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
veva un avviso di accertamento per l’annod’imposta 2006 ai fini Irpef, per aver indicato compensi per euro7.400,00 provenienti da [OSCURATO:PERSONA] 2 srl, come “redditi diversi” nonsoggetti a tassazione. Un distinto avviso era notificato anche allaNumero registro generale 25412/2019Numero sezionale 3812/2026Numero di raccolta generale 15708/2026società perché non aveva diritto alle esenzioni fiscali riservate allaData pubblicazione 22/05/2026società sportive iscritte al CONI.2. La CTP di Modena, con la sentenza n. 532/2014, accoglieva ilricorso del contribuente. La società [OSCURATO:PERSONA] 2, costituita il[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva chiesto l’affiliazione al CSI di Carpi che, quale entedi promozione sportiva riconosciuto dal CONI, aveva verificato lasussistenza delle condizioni e le aveva concesso il riconoscimento afini sportivi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima dell’entrata in vigore del registrodel CONI il 5/11/2005. L’iter per la concessione era iniziato primadel 2006 e la successiva autorizzazione produceva effetto dalmomento della domanda. La società doveva ritenersi iscritta nelregistro istituito dal CONI per l’anno 2006/2007.3. La CTR dell’Emilia-Romagna, con la sentenza n. 2798/2018,accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate e rigettava il ricorsodel contribuente. Il giudice di secondo grado rilevava:- che la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna n. 3420/2017 nonaveva riconosciuto alla società [OSCURATO:PERSONA] 2 srl l’esenzioned’imposta ed era passata in giudicato;- che all’epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA] 2 srl non era iscritta al CONI el’Ufficio aveva dimostrato che la circostanza era nota al ricorrentegiacché, oltre che istruttore, era anche un amministratore dellasocietà e quindi doveva essere ben consapevole della mancataiscrizione;- che sono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, primo comma, lett. m),t.u.i.r. e godono di un regime fiscale di favore i compensi erogatinell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI,dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale perl'Incremento delle [OSCURATO:PERSONA] (UNIRE), dagli enti di promozionesportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, chepersegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi siariconosciuto. In una di queste categorie non rientrava [OSCURATO:PERSONA] 2srl, avendo ottenuto il riconoscimento solo tempo dopo.2 di 8Numero registro generale 25412/2019Numero sezionale 3812/2026Esclusivamente al CONI (e non anche alle federazioni sportiveNumero di raccolta generale 15708/2026nazionali e agli enti di promozione sportiva) è conferita la pDoastas piubbbilliictaàzio ne 22/05/2026di stabilire quali siano le prestazioni sportive dilettantisticheinquadrabili nel regime agevolativo. La delega conferita al CONIevitava che ogni singola federazione o ente potesse fornireinterpretazioni estensive e comportava la decadenza delle delibereemanate in materia dalle federazioni sportive nazionali e dagli entidi promozione sportiva. La sola affiliazione al CONI, secondo lagiurisprudenza (Cass. 13236/2017), non era sufficiente per ottenerel’agevolazione tributaria, occorrendo la prova – a carico delcontribuente - dell’effettivo svolgimento di attività senza fine dilucro;- che tra sostituto d’imposta e sostituito vale il principio di solidarietàsia che l’importo della ritenuta sia stato evidenziato sia che, comenel caso in esame, non venga “[…] estrapolato dal totale e debbaessere ricavato per differenza”, ferma restando la possibilità delsostituito di agire in via di regresso nei confronti del sostituto.4. Il contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi mentrel’Agenzia delle entrate, nonostante la notifica del 31/7/2019, èrimasta intimata.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza è stata depositata il 4/12/2018 e il ricorso è statonotificato il 31/7/2019. L’impugnazione deve ritenersi tempestivaperché in base all’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018,convertito in legge n. 136 del 2018, per le controversie definibili (cioèquelle attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenziadelle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi e pendenti in ognistato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche aseguito di rinvio) sono sospesi per nove mesi i termini diimpugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di3 di 8Numero registro generale 25412/2019Numero sezionale 3812/2026riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso inNumero di raccolta generale 15708/2026Cassazione che scadono tra la data del 24 ottobre 2018 di eDnattar paubtbalic ianzio ne 22/05/2026vigore del decreto e il 31 luglio 2019.2. Con il primo motivo del ricorso, rubricato «per omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti ai sensi dell’art. 360 n. 5) c.p.c., sulla decisività di unacircostanza estranea e irrilevante rispetto alla posizione delcontribuente e cioè il consolidamento dell’avviso di accertamento acarico del sostituto d’imposta», il contribuente lamenta che lasentenza sia incorsa nella violazione di più fatti decisivi che hannoprodotto un errore motivazionale: a) l’aver considerato decisivo ilconsolidamento dell’avviso di accertamento societario conun’indagine ex post applicata retroattivamente; b) l’aver ritenuto lasocietà non iscritta al CONI perché all’epoca la società era iscritta alCONI; c) l’aver considerato il contribuente un amministratore dellasocietà. Il CSI aveva iscritto la società nel febbraio 2007 ma il CONIcon delibera n. 52/59 del 19/5/2011 aveva disposto che ilriconoscimento a fini sportivi fosse esteso a tutte le società sportivenon dall’iscrizione ma dall’affiliazione ai propri enti di promozione ofederazioni. L’onere della prova dell’effettivo svolgimento dell’attivitàsportiva senza fine di lucro non poteva essere addossato alprestatore d’opera ma semmai alla società dilettantistica. “Perl’effetto” doveva ritenersi erroneo anche il ragionamento sullasolidarietà tra sostituto e sostituito.3. Con il secondo motivo, rubricato «per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiai sensi dell’art. 360 n. 5) c.p.c., sulla carica di amministratore delMichencigh all’interno della compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA] 2 ar.l.», il contribuente deduce che altro fatto decisivo era costituitodalla circostanza che mai il contribuente, come invece sostenutoapoditticamente dalla decisione, avesse rivestito all’interno dellacompagine sociale la carica di amministratore. Se non fosse incorsa4 di 8Numero registro generale 25412/2019Numero sezionale 3812/2026in questo errore, la sentenza sarebbe giunta a una conclusioneNumero di raccolta generale 15708/2026opposta. Data pubblicazione 22/05/20264. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili.4.1 La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 8053/2014), ha chiaritoche l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nella formulazionenovellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla leggen. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che,nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c. il ricorrente deveindicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato»,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il«quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale trale parti e la sua «decisività». È stato anche precisato che deduzioniaventi a oggetto la persuasività del ragionamento del giudice dimerito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono allasufficienza della motivazione e sono, pertanto, inammissibili ovetrovi applicazione l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nellaformulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. nellalegge n. 134 del 2012 (Cass. 11863/2018). Non costituiscono “fatti”suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esamenon è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del num. 5 dell’art.360 (Cass. n. 9637/2021), né costituiscono “fatti storici” le singolequestioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di unaccadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesialternative (Cass. n. 10525/2022). Altrettanto inammissibile è unmotivo di ricorso che evidenzi solo l’insufficiente motivazione, per5 di 8Numero registro generale 25412/2019Numero sezionale 3812/2026Numero di raccolta generale 15708/2026non avere la giudice di merito considerato tutte le circostanze dellaData pubblicazione 22/05/2026fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 13366/2016).4.2 I primi due motivi non prendono in considerazione fatti storicinel senso appena delineato. Il secondo motivo, peraltro, si limita aripetere una circostanza già richiamata con il primo motivo. Ilricorrente indica come fatti decisivi oggetto di mancato esame dellequestioni invero trattate dalla sentenza, quali quella dell’iscrizione alCONI della società e della carica sociale rivestita dal contribuentenella società, per poi contestare le considerazioni del giudice inordine all’onere della prova del presupposto sostanziale per goderedell’agevolazione, costituito dall'effettivo svolgimento da parte dellesocietà di attività sportiva senza fine di lucro.5. Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dellanorma ai sensi dell’art. 360 n. 5) c.p.c., dell’omesso principiodell’affidamento e del terzo», il contribuente deduce che ildisconoscimento della natura giuridica e/o fiscale del soggettoerogatore del compenso non può pregiudicare la posizione delpercipiente. La società sportiva dilettantistica era affiliata all’ente dipromozione sportiva CSI e aveva quale oggetto principale l’avvio,l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportivedilettantistiche pratiche all’interno dei locali, oltre che larealizzazione di eventi, manifestazioni e gare sportive. Se uninadempimento vi era stato, era da imputare al sostituto d’imposta.6. Anche il terzo motivo è inammissibile.6.1 In base all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso devecontenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiedela cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilitàalla decisione impugnata. Occorre l'esatta individuazione del capo dipronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modointelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi didiritto, ovvero le carenze della motivazione. Il diritto d'impugnazioneè esercitato in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è6 di 8Numero registro generale 25412/2019Numero sezionale 3812/2026esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e,Numero di raccolta generale 15708/2026quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni perD actau piu bebslicsaazio ne 22/05/2026è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbonoconcretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da essenon possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che nonrispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità alraggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazionetale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», èespressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. 21296/2016).6.2 Il ricorrente formula un motivo confuso e cumulativo. Da un lato,richiama come paradigma quello dell’art. 360, primo comma, num.5, c.p.c., sull’omesso esame di un fatto decisivo, senza descriverecome sarebbe stato necessario, un preciso fatto storico; dall’altro,senza alcun riferimento normativo, si duole della violazione delprincipio dell’affidamento per la necessità di distinguere la posizionedel contribuente da quella della società per cui prestava l’attivitàmuovendo dalla premessa di non essere stato, come invece sisostiene nella sentenza, un amministratore della società.7. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Non siprovvede sulle spese perché l’Agenzia delle entrate è rimastaintimata. Sussistono i presupposti processuali per imporre alcontribuente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 6/5/2026il Presidente7 di 8Numero registro generale 25412/2019Numero sezionale 3812/2026Numero di raccolta generale 15708/2026Lucio NapolitanoData pubblicazione 22/05/20268 di 8