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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 650/2024

ECLI:EU:C:2024:938
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0291 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 7 novembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Competenza giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 10, paragrafo 1 – Competenza sussidiaria in materia di successioni – Residenza abituale del defunto al momento della morte, situata in uno Stato terzo – Criterio della collocazione dei beni ereditari in uno Stato membro – Momento decisivo – Valutazione al momento della morte» Nella causa C‑291/23 [Hantoch] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), con decisione del 27 aprile 2023, pervenuta in cancelleria l’8 maggio 2023, nel procedimento LS contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Quinta Sezione), composta da

I. Jarukaitis, presidente della quarta sezione, facente funzione di presidente della quinta sezione, D. Gratsias e E. Regan (relatore), giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo spagnolo, da

I. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per la Commissione europea, da L. Hohenecker e W. Wils, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2012, L 201, pag. 107 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra LS e PL, riguardante la successione di una persona deceduta in Egitto.

Contesto normativo 3 I considerando 7, 23, 30 e 37 del regolamento n. 650/2012 sono così formulati: «(7) È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere.

Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione.

I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace. (...) (23) In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, il presente regolamento prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la residenza abituale del defunto al momento della morte.

Al fine di determinare la residenza abituale, l’autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso.

La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento. (...) (30) Per far sì che gli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi motivi, esercitare la competenza in ordine alla successione di persone non abitualmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] momento della morte, il presente regolamento dovrebbe elencare tassativamente, in ordine gerarchico, i motivi in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria. (...) (37) Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta loro di conoscere in anticipo la legge applicabile alla loro successione.

Occorre introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori.

La regola principale dovrebbe garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti.

Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, tale legge dovrebbe regolare l’intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell’eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo». 4 Il capo II di tale regolamento, rubricato «Competenza», comprende, in particolare, gli articoli 4 e 10 di quest’ultimo. 5 L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Competenza generale», prevede quanto segue: «Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte». 6 L’articolo 10 dello stesso regolamento, intitolato «Competenza sussidiaria», così dispone: «1.

Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull’intera successione, nella misura in cui: a) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza, b) la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale.

2. Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 7 Il defunto è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ha vissuto e lavorato per molti anni in Germania, luogo in cui ha anche fondato una famiglia.

Alla data della sua morte in Egitto, il 18 marzo 2017, egli possedeva la doppia cittadinanza tedesca e egiziana. 8 Dopo la cessazione della sua attività professionale in Germania, il defunto ha soggiornato principalmente in Egitto.

Egli fruiva di un’assicurazione malattia nonché di una pensione di vecchiaia tedesche, di cui, mediante bonifico permanente, trasferiva le prestazioni erogate su un conto aperto presso una banca avente sede in Germania, conservato a questo solo scopo, al proprio conto bancario in Egitto.

Poiché il pagamento della pensione di vecchiaia che egli riceveva era erogato dal regime pensionistico dell’ordine dei medici tedesco, egli era soggetto passivo d’imposta anche in Germania. 9 LS e PL sono i discendenti del defunto.

PL è l’unico erede testamentario. 10 LS ha adito il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), giudice del rinvio, presentando una domanda diretta a ottenere da PL talune informazioni e il pagamento di una somma di denaro a titolo del diritto di riserva ereditaria.

Essa ritiene che tale giudice sia competente a livello internazionale a conoscere della sua domanda e sostiene che, alla data dell’apertura della successione, il defunto disponeva di beni ereditari in Germania consistenti, oltre che negli averi detenuti presso la banca tedesca, segnatamente in crediti nei confronti dell’amministrazione fiscale e nei confronti di una società di assicurazione malattia privata. 11 PL contesta la competenza internazionale del giudice del rinvio. 12 Secondo quest’ultimo, il defunto aveva la sua ultima residenza abituale, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, in Egitto.

Ciò malgrado, la sua competenza giurisdizionale potrebbe essere basata, a titolo sussidiario, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012, sulla presenza di beni ereditari in Germania.

Esso nutre tuttavia dei dubbi quanto all’interpretazione di tale disposizione. 13 Infatti, il giudice del rinvio fa osservare che la dottrina tedesca è divisa sulla questione relativa a quale momento occorra considerare per valutare la condizione della presenza di beni ereditari nello Stato membro del giudice adito, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012.

Per taluni, sarebbe determinante il momento della morte, mentre altri considerano determinante quello della proposizione della domanda giurisdizionale. 14 Secondo detto giudice, la soluzione di tale quesito è di importanza determinante, in quanto, nel caso di specie, il conto del defunto alla data della morte, che era detenuto presso una banca tedesca quale bene ereditario situato in Germania, presentava un saldo positivo; tuttavia, alla data della proposizione del ricorso principale, tale conto era già stato liquidato. 15 Al ricorrere di tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, per l’interpretazione dell’articolo 10 del [regolamento n. 650/2012] quanto alla questione dell’esistenza di beni ereditari nello Stato membro dell’organo giurisdizionale adito, occorra prendere in considerazione il momento di apertura della successione o il momento di proposizione dell’azione».

Sulla questione pregiudiziale 16 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se possa essere esercitata la competenza sussidiaria degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari, a statuire sull’intera della successione, occorre esaminare se detti beni permangano situati in tale Stato membro nel momento in cui tali giudici vengono aditi o nel momento in cui è avvenuta la morte. 17 Occorre, conformemente ad una giurisprudenza costante, interpretare le disposizioni del diritto dell’Unione tenendo conto non soltanto della lettera delle stesse, ma anche del contesto in cui si inseriscono e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (sentenza del 1o agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑14/21 e C‑15/21 , EU:C:2022:604 , punto 115 e giurisprudenza ivi citata). 18 Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, occorre rilevare che tale disposizione stabilisce una norma sulla competenza secondo cui, qualora la residenza abituale del defunto al momento del decesso non sia situata in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui sono situati beni ereditari sono tuttavia competenti a statuire sull’intera successione se il defunto possedeva la cittadinanza di tale Stato membro al momento del decesso o, in mancanza, se egli, in precedenza, aveva risieduto abitualmente in tale Stato membro. 19 Se è pur vero che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 non fornisce alcuna precisazione quanto al momento che deve essere preso in considerazione per valutare se taluni beni ereditari si trovino in uno Stato membro, l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento prevede esplicitamente che è il «momento della morte» a costituire la data pertinente sia per determinare lo Stato membro in cui era situata la residenza abituale dell’interessato sia per stabilire la cittadinanza di quest’ultimo.

Quanto all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, esso obbliga a tenere conto, qualora il defunto non possedesse la cittadinanza dello Stato membro di cui trattasi al momento della morte, della sua residenza abituale «precedente». 20 L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 fonda dunque la competenza sussidiaria dello Stato membro del luogo di collocazione dei beni ereditari su condizioni che si realizzano al più tardi al momento della morte. 21 In secondo luogo, riguardo al contesto in cui si inserisce l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, tanto dagli articoli 4 e 10 di tale regolamento quanto dai considerando 23 e 30 di quest’ultimo risulta che, per valutare se ricorrano i criteri dell’operatività della competenza generale o di una delle competenze sussidiarie, detto regolamento accoglie generalmente il momento della morte. 22 Tale circostanza è del pari intesa a dimostrare che, salvo contraria indicazione, è questo il momento che va considerato per valutare se ricorra uno di questi criteri di competenza, come, nel caso di specie, quello relativo all’esistenza di beni ereditari nello Stato membro dell’organo giurisdizionale adito, previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012. 23 D’altronde, detti criteri di competenza hanno lo scopo di istituire il nesso di collegamento del defunto con lo Stato membro che esercita la competenza.

In tal contesto, è logico tener conto della collocazione dei beni al momento della morte del defunto che ne era il proprietario. 24 In terzo luogo, tale interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento, i quali, come risulta dai suoi considerando 7 e 37, consistono, in particolare, nel garantire che i cittadini possano essere in grado di organizzare in anticipo la loro successione, nel rispetto della certezza del diritto e in maniera prevedibile, nonché nel vegliare in maniera efficace sui diritti degli eredi e dei legatari, delle altre persone vicine al defunto e dei creditori dell’eredità. 25 Infatti, la realizzazione di tali scopi sarebbe compromessa se la competenza giurisdizionale potesse dipendere da circostanze successive alla morte, come la liquidazione o il trasferimento in un altro Stato membro dei beni ereditari successivamente alla morte. 26 Ne consegue che, per stabilire se, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012, possa essere esercitata la competenza sussidiaria dell’organo giurisdizionale adito in base all’esistenza di beni ereditari nello Stato membro di tale organo giurisdizionale, occorre porsi non nel momento in cui detto organo giurisdizionale viene adito, bensì nel momento in cui è avvenuta la morte. 27 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se possa essere esercitata la competenza sussidiaria degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari, a statuire sull’intera successione, occorre esaminare se tali beni si trovino in tale Stato membro non nel momento in cui tali organi giurisdizionali vengono aditi, bensì al momento della morte.

Sulle spese 28 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, dev’essere interpretato nel senso che: per stabilire se possa essere esercitata la competenza sussidiaria degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari, a statuire sull’intera successione, occorre esaminare se tali beni si trovino in tale Stato membro non nel momento in cui tali organi giurisdizionali vengono aditi, bensì al momento della morte.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0291 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 7 novembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Competenza giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 10, paragrafo 1 – Competenza sussidiaria in materia di successioni – Residenza abituale del defunto al momento della morte, situata in uno Stato terzo – Criterio della collocazione dei beni ereditari in uno Stato membro – Momento decisivo – Valutazione al momento della morte» Nella causa C‑291/23 [Hantoch] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), con decisione del 27 aprile 2023, pervenuta in cancelleria l’8 maggio 2023, nel procedimento LS contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Quinta Sezione), composta da I. Jarukaitis, presidente della quarta sezione, facente funzione di presidente della quinta sezione, D. Gratsias e E. Regan (relatore), giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo spagnolo, da I. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per la Commissione europea, da L. Hohenecker e W. Wils, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2012, L 201, pag. 107 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra LS e PL, riguardante la successione di una persona deceduta in Egitto. Contesto normativo 3 I considerando 7, 23, 30 e 37 del regolamento n. 650/2012 sono così formulati: «(7) È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace. (...) (23) In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, il presente regolamento prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la residenza abituale del defunto al momento della morte. Al fine di determinare la residenza abituale, l’autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento. (...) (30) Per far sì che gli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi motivi, esercitare la competenza in ordine alla successione di persone non abitualmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] momento della morte, il presente regolamento dovrebbe elencare tassativamente, in ordine gerarchico, i motivi in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria. (...) (37) Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta loro di conoscere in anticipo la legge applicabile alla loro successione. Occorre introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, tale legge dovrebbe regolare l’intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell’eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo». 4 Il capo II di tale regolamento, rubricato «Competenza», comprende, in particolare, gli articoli 4 e 10 di quest’ultimo. 5 L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Competenza generale», prevede quanto segue: «Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte». 6 L’articolo 10 dello stesso regolamento, intitolato «Competenza sussidiaria», così dispone: «1.   Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull’intera successione, nella misura in cui: a) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza, b) la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale. 2.   Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni». Procedimento principale e questione pregiudiziale 7 Il defunto è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ha vissuto e lavorato per molti anni in Germania, luogo in cui ha anche fondato una famiglia. Alla data della sua morte in Egitto, il 18 marzo 2017, egli possedeva la doppia cittadinanza tedesca e egiziana. 8 Dopo la cessazione della sua attività professionale in Germania, il defunto ha soggiornato principalmente in Egitto. Egli fruiva di un’assicurazione malattia nonché di una pensione di vecchiaia tedesche, di cui, mediante bonifico permanente, trasferiva le prestazioni erogate su un conto aperto presso una banca avente sede in Germania, conservato a questo solo scopo, al proprio conto bancario in Egitto. Poiché il pagamento della pensione di vecchiaia che egli riceveva era erogato dal regime pensionistico dell’ordine dei medici tedesco, egli era soggetto passivo d’imposta anche in Germania. 9 LS e PL sono i discendenti del defunto. PL è l’unico erede testamentario. 10 LS ha adito il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), giudice del rinvio, presentando una domanda diretta a ottenere da PL talune informazioni e il pagamento di una somma di denaro a titolo del diritto di riserva ereditaria. Essa ritiene che tale giudice sia competente a livello internazionale a conoscere della sua domanda e sostiene che, alla data dell’apertura della successione, il defunto disponeva di beni ereditari in Germania consistenti, oltre che negli averi detenuti presso la banca tedesca, segnatamente in crediti nei confronti dell’amministrazione fiscale e nei confronti di una società di assicurazione malattia privata. 11 PL contesta la competenza internazionale del giudice del rinvio. 12 Secondo quest’ultimo, il defunto aveva la sua ultima residenza abituale, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, in Egitto. Ciò malgrado, la sua competenza giurisdizionale potrebbe essere basata, a titolo sussidiario, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012, sulla presenza di beni ereditari in Germania. Esso nutre tuttavia dei dubbi quanto all’interpretazione di tale disposizione. 13 Infatti, il giudice del rinvio fa osservare che la dottrina tedesca è divisa sulla questione relativa a quale momento occorra considerare per valutare la condizione della presenza di beni ereditari nello Stato membro del giudice adito, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012. Per taluni, sarebbe determinante il momento della morte, mentre altri considerano determinante quello della proposizione della domanda giurisdizionale. 14 Secondo detto giudice, la soluzione di tale quesito è di importanza determinante, in quanto, nel caso di specie, il conto del defunto alla data della morte, che era detenuto presso una banca tedesca quale bene ereditario situato in Germania, presentava un saldo positivo; tuttavia, alla data della proposizione del ricorso principale, tale conto era già stato liquidato. 15 Al ricorrere di tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, per l’interpretazione dell’articolo 10 del [regolamento n. 650/2012] quanto alla questione dell’esistenza di beni ereditari nello Stato membro dell’organo giurisdizionale adito, occorra prendere in considerazione il momento di apertura della successione o il momento di proposizione dell’azione». Sulla questione pregiudiziale 16 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se possa essere esercitata la competenza sussidiaria degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari, a statuire sull’intera della successione, occorre esaminare se detti beni permangano situati in tale Stato membro nel momento in cui tali giudici vengono aditi o nel momento in cui è avvenuta la morte. 17 Occorre, conformemente ad una giurisprudenza costante, interpretare le disposizioni del diritto dell’Unione tenendo conto non soltanto della lettera delle stesse, ma anche del contesto in cui si inseriscono e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (sentenza del 1o agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑14/21 e C‑15/21 , EU:C:2022:604 , punto 115 e giurisprudenza ivi citata). 18 Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, occorre rilevare che tale disposizione stabilisce una norma sulla competenza secondo cui, qualora la residenza abituale del defunto al momento del decesso non sia situata in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui sono situati beni ereditari sono tuttavia competenti a statuire sull’intera successione se il defunto possedeva la cittadinanza di tale Stato membro al momento del decesso o, in mancanza, se egli, in precedenza, aveva risieduto abitualmente in tale Stato membro. 19 Se è pur vero che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 non fornisce alcuna precisazione quanto al momento che deve essere preso in considerazione per valutare se taluni beni ereditari si trovino in uno Stato membro, l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento prevede esplicitamente che è il «momento della morte» a costituire la data pertinente sia per determinare lo Stato membro in cui era situata la residenza abituale dell’interessato sia per stabilire la cittadinanza di quest’ultimo. Quanto all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, esso obbliga a tenere conto, qualora il defunto non possedesse la cittadinanza dello Stato membro di cui trattasi al momento della morte, della sua residenza abituale «precedente». 20 L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 fonda dunque la competenza sussidiaria dello Stato membro del luogo di collocazione dei beni ereditari su condizioni che si realizzano al più tardi al momento della morte. 21 In secondo luogo, riguardo al contesto in cui si inserisce l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, tanto dagli articoli 4 e 10 di tale regolamento quanto dai considerando 23 e 30 di quest’ultimo risulta che, per valutare se ricorrano i criteri dell’operatività della competenza generale o di una delle competenze sussidiarie, detto regolamento accoglie generalmente il momento della morte. 22 Tale circostanza è del pari intesa a dimostrare che, salvo contraria indicazione, è questo il momento che va considerato per valutare se ricorra uno di questi criteri di competenza, come, nel caso di specie, quello relativo all’esistenza di beni ereditari nello Stato membro dell’organo giurisdizionale adito, previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012. 23 D’altronde, detti criteri di competenza hanno lo scopo di istituire il nesso di collegamento del defunto con lo Stato membro che esercita la competenza. In tal contesto, è logico tener conto della collocazione dei beni al momento della morte del defunto che ne era il proprietario. 24 In terzo luogo, tale interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento, i quali, come risulta dai suoi considerando 7 e 37, consistono, in particolare, nel garantire che i cittadini possano essere in grado di organizzare in anticipo la loro successione, nel rispetto della certezza del diritto e in maniera prevedibile, nonché nel vegliare in maniera efficace sui diritti degli eredi e dei legatari, delle altre persone vicine al defunto e dei creditori dell’eredità. 25 Infatti, la realizzazione di tali scopi sarebbe compromessa se la competenza giurisdizionale potesse dipendere da circostanze successive alla morte, come la liquidazione o il trasferimento in un altro Stato membro dei beni ereditari successivamente alla morte. 26 Ne consegue che, per stabilire se, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012, possa essere esercitata la competenza sussidiaria dell’organo giurisdizionale adito in base all’esistenza di beni ereditari nello Stato membro di tale organo giurisdizionale, occorre porsi non nel momento in cui detto organo giurisdizionale viene adito, bensì nel momento in cui è avvenuta la morte. 27 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se possa essere esercitata la competenza sussidiaria degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari, a statuire sull’intera successione, occorre esaminare se tali beni si trovino in tale Stato membro non nel momento in cui tali organi giurisdizionali vengono aditi, bensì al momento della morte. Sulle spese 28 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, dev’essere interpretato nel senso che: per stabilire se possa essere esercitata la competenza sussidiaria degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari, a statuire sull’intera successione, occorre esaminare se tali beni si trovino in tale Stato membro non nel momento in cui tali organi giurisdizionali vengono aditi, bensì al momento della morte. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 650/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris