Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28796/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LUGOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1, Con sentenza del 5 ottobre 2021, il Giudice di pace di i ugn ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. e l'ha condannata alla pena di € 1.500,00 di multa.

2. Secondo l'ipotesi accusatoria, il 15 dicembre 2015, omettendo di fermarsi e di dare la precedenza ad [OSCURATO:PERSONA] che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, la Petroncini, che si trovava alla guida dell'autovettura targata [OSCURATO:TARGA], aveva provocato alla Baldassarri lesioni personali, guarite in 40 giorni, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e in violazione dell'art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3. Contro la sentenza del Giudice di pace l'imputata ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. 3,1.

Col primo motivo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 546 cod. proc. pen.

Sostiene che la motivazione della sentenza, pur formalmente presente, è solo apparente e presenta carenze tali da rendere incomprensibili le ragioni della decisione.

Osserva che dalle poche righe nelle quali la motivazione si esaurisce non è dato comprendere sulla base di quali elementi abbia potuto essere ritenuto esistente un comportamento alternativo lecito idoneo ad impedire l'evento.

3.2. Col secondo motivo, la ricorrente si duole che sia stata immotivatamente disattesa la richiesta avanzata dalla difesa di disporre una perizia sulla dinamica dell'inridente.

Rileva che non emerge dalla motivazione sula base di quali elementi sia stato affermato che l'imputata avrebbe potuto evitare l'investimento.

La difesa richiama in tal senso le argomentazioni sviluppate in udienza dal proprio consulente tecnico che la sentenza ha ignorato senza spiegare perché non potessero essere condivise.

4. Con provvedimento reso ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen., il Tribunale di Ravenna, ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità.

Ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena pecuniaria non sono appellabili, ma, nel caso di specie, «i motivi di censura veicolati con l'impugnazione», erano volti a contestare l'esistenza stesa della motivazione, potevano dunque avere rilievo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e, pertanto, l'appello doveva essere convertito in ricorso.5.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente A. Come noto, cecnnrin la giurisprudenza di legittimità rientrano nella violazione di legge «sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza P rAginneVO!P77A P quindi inidoneo a rendere cdrnprensihile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Nel caso di specie la sentenza impugnata si esaurisce nelle seguenti apodittiche afferma7loni: la persona investita si trovava sulle strisce pedonali; pertanto, è stato violato l'art. 141 del codice della strada; se l'imputata avesse adeguato la velocità dell'auto avrebbe potuto vedere il pedone; anche se la velocità di marcia era modesta questo non esclude la colpa; se non fosse stata in grado di vedere il omone l'imputata avrebbe dovuto «rallentare ancora, anche fino a fermarsi».

Dalla sentenza non risulta in che modo si verificò l'investimento e in quale punto della carreggiata avvenne.

La motivazione del provvedimento impugnato allude A possibili difficoltà neWavvistamento de! pedone, ma non spiega se dipendessero dalla eccessiva velocità del veicolo o da altre cause La motivazione è così laconica da far ritenere che la sussistenza della colpa sia stata desunta ex post dal fatto che l'evento si è verificato.

7. Non essendo dato comprendere l'itinerario logico giuridico che ha condotto all'affermazione della responsabilità dell'imputata, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Lugo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Lugo in diversa composizione fisica.

Così deciso il 6 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LUGOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1, Con sentenza del 5 ottobre 2021, il Giudice di pace di i ugn ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. e l'ha condannata alla pena di € 1.500,00 di multa. 2. Secondo l'ipotesi accusatoria, il 15 dicembre 2015, omettendo di fermarsi e di dare la precedenza ad [OSCURATO:PERSONA] che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, la Petroncini, che si trovava alla guida dell'autovettura targata [OSCURATO:TARGA], aveva provocato alla Baldassarri lesioni personali, guarite in 40 giorni, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e in violazione dell'art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 3. Contro la sentenza del Giudice di pace l'imputata ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. 3,1. Col primo motivo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. Sostiene che la motivazione della sentenza, pur formalmente presente, è solo apparente e presenta carenze tali da rendere incomprensibili le ragioni della decisione. Osserva che dalle poche righe nelle quali la motivazione si esaurisce non è dato comprendere sulla base di quali elementi abbia potuto essere ritenuto esistente un comportamento alternativo lecito idoneo ad impedire l'evento. 3.2. Col secondo motivo, la ricorrente si duole che sia stata immotivatamente disattesa la richiesta avanzata dalla difesa di disporre una perizia sulla dinamica dell'inridente. Rileva che non emerge dalla motivazione sula base di quali elementi sia stato affermato che l'imputata avrebbe potuto evitare l'investimento. La difesa richiama in tal senso le argomentazioni sviluppate in udienza dal proprio consulente tecnico che la sentenza ha ignorato senza spiegare perché non potessero essere condivise. 4. Con provvedimento reso ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen., il Tribunale di Ravenna, ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità. Ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena pecuniaria non sono appellabili, ma, nel caso di specie, «i motivi di censura veicolati con l'impugnazione», erano volti a contestare l'esistenza stesa della motivazione, potevano dunque avere rilievo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e, pertanto, l'appello doveva essere convertito in ricorso.5. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente A. Come noto, cecnnrin la giurisprudenza di legittimità rientrano nella violazione di legge «sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza P rAginneVO!P77A P quindi inidoneo a rendere cdrnprensihile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel caso di specie la sentenza impugnata si esaurisce nelle seguenti apodittiche afferma7loni: la persona investita si trovava sulle strisce pedonali; pertanto, è stato violato l'art. 141 del codice della strada; se l'imputata avesse adeguato la velocità dell'auto avrebbe potuto vedere il pedone; anche se la velocità di marcia era modesta questo non esclude la colpa; se non fosse stata in grado di vedere il omone l'imputata avrebbe dovuto «rallentare ancora, anche fino a fermarsi». Dalla sentenza non risulta in che modo si verificò l'investimento e in quale punto della carreggiata avvenne. La motivazione del provvedimento impugnato allude A possibili difficoltà neWavvistamento de! pedone, ma non spiega se dipendessero dalla eccessiva velocità del veicolo o da altre cause La motivazione è così laconica da far ritenere che la sussistenza della colpa sia stata desunta ex post dal fatto che l'evento si è verificato. 7. Non essendo dato comprendere l'itinerario logico giuridico che ha condotto all'affermazione della responsabilità dell'imputata, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Lugo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Lugo in diversa composizione fisica. Così deciso il 6 giugno 202
Sentenza Cassazione n. 28796/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris