CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 05387/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20817/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 495/2023 del 19 giugno 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso proposto al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] in forza di testamento olografo, ha chiesto l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per un ammontare di € 2.328,37, deducendo che l’obbligazione sarebbe nata da una scrittura privata, prodotta in copia autentica, dalla quale sarebbe risultato un debito dell’ingiunta nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sorto il 4 gennaio 1995 e con scadenza 4 gennaio 1996. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione con querela di falso. L’opposizione è stata rigettata e la querela di falso dichiarata inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello e il Tribunale di Palmi, Sez. dist. [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palmi, sospendendo il giudizio di gravame. Veniva sospeso anche il procedimento pendente davanti al Tribunale di Palmi, in seguito all’instaurazione di procedimento penale di falso. [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto la causa con ricorso depositato il 15 novembre 2011, dando atto di essere venuta a conoscenza della definizione del processo penale con sentenza n. 328/2010. Inoltre, nelle more era deceduto [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che la notifica degli atti riassuntivi doveva essere effettuata ai successori, ossia i figli del defunto Antonino, Antonio, Francesco e [OSCURATO:PERSONA]. In seguito alla riassunzione, si è costituito il solo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva e ha eccepito la tardività della riassunzione. Il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 561/2018, ha dichiarato la falsità del testamento olografo e della scrittura privata menzionati. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 495/2023, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. del17 maggio 2025, il ricorrente ha presentato istanza di decisione in adunanza. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 295, 299 e 305 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Deduce che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riassunto il giudizio incidentale di falso nei confronti dei successori di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more, il 15 novembre 2011, in quanto sarebbe venuta a conoscenza della sentenza n. 328/2010 del 22 aprile 2010, depositata il 26 aprile 2010. Afferma che tale riassunzione sarebbe stata tardiva perché effettuata oltre il termine di sei mesi ex art. 305 c.p.c. che, nella specie, attesa la sopravvenienza della morte della parte durante la sospensione, sarebbe decorso non dalla dichiarazione della morte medesima ad opera del procuratore, ma dal suo verificarsi, ossia dal 1° settembre 2010. In concreto, la disciplina in tema di interruzione sarebbe prevalsa su quella relativa alla sospensione del processo. La censura è manifestamente infondata. In primo luogo, si osserva che, nel caso in esame, il giudizio incidentale civile di falso era stato introdotto nel 2007, con la conseguenza che trovava applicazione l’art. 297, comma 1, c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma del 2009, in base al quale “ art. 3 del Codice di procedura penale art. 297, comma primo, del codice di procedura civile La giurisprudenza ha chiarito, quindi, che “ Nel caso di sospensione del processo per pregiudizialità, la parte del processo pregiudicato, quando non sia parte anche di quello pregiudicante, non ha alcun onere di attivarsi per accertarsi se quest’ultimo si sia concluso. Pertanto, incombe su chi intende eccepire la tardiva riassunzione del processo, per inutile decorso del termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante (oggi ridotto a tre mesi dall’art. 46, comma 12, della legge 18 giugno 2009 n. 69), l ’ onere di provare che la parte, la quale ha proceduto alla riassunzione, avesse avuto in qualunque modo notizia del passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante più di sei mesi prima del deposito dell’istanza di prosecuzione(Cass., Sez. 3, n. 12790 del 23 luglio 2012). Quanto alla natura interruttiva della morte di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che “Durante la sospensione del processo non possono essere compiuti, ai sensi dell’art. 298, comma 1, c.p.c., atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, poiché funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del giudizioe motivo di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l’istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero anteriormente al passaggioin giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venire meno della medesima causa” (Cass., Sez. 3, n. 1580 del24 gennaio 2020). Da quanto sopra deriva l’irrilevanza del decesso della parte durante la pendenza della causa di sospensione del processo. Nella specie, il ricorrente neppure ha allegato l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza penale (la data del quale non è stata indicata) e non ha dimostrato che la controricorrente avesse avuto notizia di questa circostanza in epoca tale da renderetardivo il suo atto di riassunzione. Peraltro, non ha pregio l’affermazione del ricorrente per il quale troverebbe applicazione il disposto dell’art. 299 c.p.c., se non altro perché, nella specie, il deceduto era costituito nel giudizio con un proprio avvocato e il processo era sospeso, con l’effetto che nessun pregiudizio al suo diritto di difesa era configurabile. 2)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380 bis c.p.c. comporta l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., come testualmente previsto dal citato art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36069 del 27 dicembre 2023, “richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., l’art. 380 bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore a € 5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c., ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‹‹altresì››)”. Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla previsione legale, stante la complessiva condivisione del ragionamento complessivo espresso dalla PDA. Nella specie, si ritiene di quantificare l’importo dovuto in base all’art. 96, comma 3, c.p.c.in € 1.000,00 e quello ai sensi del l’art. 96, comma 4 , c.p.c. in € 500,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M -rigetta il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., della ulteriore somma di € 1.000,00 e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della ulteriore somma di € 500,00; - ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello