CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 31896/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3638/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1056/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA,depositata il 22/09/2021;Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 3638/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; consideratoche, con sentenza resa in data 22/09/2021, la Corte d’appello di Ancona,in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riformadella decisione di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e la Finecobanks.p.a., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da FabrizioFrontini in conseguenza della violazione, da parte del Politi, dei propri obblighi di diligenza professionale connessi all’attività di promotorefinanziario svolta per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., avendo il Frontini ripetutamente affidato al Politi somme di denaro al fine di investirle in titoli dichiarati come commercializzati dalla [OSCURATO:SOCIETA].,salvo avvedersi, a seguito della richiesta di disinvestimento, che tuttele somme precedentemente affidate al Politi non erano mai state investite,né risultavano depositate sul conto corrente del Frontini; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – incontestatala responsabilità diretta del Politi per la sottrazione delle sommeversate dal Frontini – ha evidenziato, diversamente da quanto rilevato dal primo giudice, come, accanto alla quella del promotore, dovesse associarsi la responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA]., avuto riguardo all’oggettiva preposizione formale del Politi, da parte dellabanca, nello svolgimento dei compiti di promotore finanziario per proprio conto, e dovendo escludersi il ricorso di un comportamento dell’investitore tale da giustificare, per le sue eventuali anomalie, l’eventualeinterruzione del nesso di causalità tra la responsabilità della banca e il danno del cliente, così come da legittimare qualsivoglia riduzionedell’entità del danno da questi sofferto, ai sensi dell’art. 1227 c.c.;Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 3638/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; LucianoFrontini resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; ilProcuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso periscritto, invocando l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimentodel secondo; entrambele parti costituite hanno depositato memoria; ritenutoche, con il primo motivo, la banca ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.lgs. n. 58/98, nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale ingiustificatamentericonosciuto una responsabilità solidale della banca ricorrentein relazione ai danni denunciati dal Frontini, avuto riguardo ai numerosi e gravi elementi di anomalia ed estraneità alla normale prassi bancaria rinvenibili nella congiunta attività del promotore finanziario e dell’investitore così come analiticamente descritti in ricorso;elementi di anomalia nel loro complesso tali da evidenziare, da un lato, la totale estraneità di [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto all’attività gestionale del Politi e, dall’altro, l’evidente e macroscopica responsabilità dell’investitore nel trascurare il controllo (a monte e a valle) del comportamento del promotore finanziario nell’amministrazionee nell’impiego dei propri fondi; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., nonché per omessoesame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la corte territoriale illegittimamente escluso (quantomeno)la corresponsabilità dell’investitore nella produzione del Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 3638/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri danno dallo stesso denunciato, avuto riguardo ai gravi elementi di anomaliarinvenibili nel relativo comportamento, tali da giustificare il riconoscimento di una sua manifesta negligenza nella sorveglianza dell’attività del promotore e nel controllo della gestione dei propri fondi; entrambele censure – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono fondate; osservail Collegio come l’illustrazione delle censure avanzate dalla bancaricorrente punt i a sollecitare il riconoscimento, in questa sede di legittimità,da un lato, del la falsa applicazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 58/98( che sancisce la responsabilità solidale della banca per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario) e, dall’altro la falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. nella parte in cui attribuisce al danneggiato l’integrale responsabilità dei danni allo stesso causalmente riconducibili in via esclusiva, ovvero la relativa corresponsabilità per i danni che avrebbe potuto evitare usando l’ordinariadiligenza; daultimo, la banca ricorrente si duole del l’omesso esame , da parte delgiudice a quo , di fatti decisivi analiticamente richiamati e descritti inricorso; al riguardo, varrà considerare come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Cort e, gli istituti di credito devono ritenersi responsabili dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'eserciziodelle mansioni, ma la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotatidi anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 3638/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (v., ex plurimis , Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28634 del 15/12/2020,Rv. 660016 - 01) ; le questioni sottoposte all’odierno esame di legittimità invitano, pertanto – nell’ambito di una responsabilità d’indole oggettiva (una volta comprovato – o incontestato, come nella specie – il nesso di occasionalitànecessaria costituito dal concreto affidamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., delle incombenze di promotore finanziario al Politi) – a indagare sulle caratteristiche del comportamento dell’investitore,se, cioè, connotate , o meno, da profili di anomalia tali da rivelare una sostanziale acquiescenza alla violazione delle regole gravantisul promotore ; conspecifico riferimento a circostanze di fatto riferibili al caso di specie in termini di ragionevole assimilazione, questa Corte ha già avutomodo di rilevare come, i n tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commessosia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni;la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propripromotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga inessere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cuiquella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022,Rv. 666074 - 01) ; allostesso modo, si è evidenziato come, ai fini del riconoscimento dellaresponsabilità dell'intermediario finanziario ex art. 31 d.lgs. n. 58 del1998, la condotta dell'investitore che, ancorché con esperienza nel Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 3638/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri settore, abbia consegnato in contanti al promotore finanziario, che agiva per conto di una SIM, una rilevante somma di denaro, a fini d'investimento,non rispettando i divieti di legge, ed abbia subito un danno patrimoniale a causa della condotta dolosa del promotore, condannato per truffa ed appropriazione indebita, integra il concorso colposodel danneggiato nella condotta dolosa accertata penalmente, per aver agevolato quanto meno con consapevole acquiescenza, la produzionedel danno, potendo trovare applicazione anche in questa ipotesi l'art. 1227 c.c. ( Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21643 del 28/07/2021,Rv. 662375 - 01) ; più in generale, elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente ‘ anomalo ’ dell'investitore possono ricavarsi dal numeroo dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalit à irregolari,dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmidi investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio - economiche ( cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27925 del 13/12/2013 , Rv. 628778- 01 ; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018 , Rv. 651665 - 01 ; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 857 del 17/01/2020 , Rv. 656687- 01) ; nel quadro di tali elemen ti, un particolare valore significativo dev’essere attribuito alla circostanza della consegna al promotore di sommedi danaro in contanti, senza richiesta di quietanza ( cfr. Cass., Sez.3, Ordinanza n. 1786 del 20/01/2022 , Rv. 663709 - 01 ); tale circostanza , infatti, assume particolare rilevanza in funzione delgiudizio circa l'anomalia della condotta del danneggiato, in quanto la consegna di denaro in contanti da parte dell'investitore nelle mani Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 3638/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delpromotore ̀ oggetto di specifico ed espresso divieto normativo (art. 31, comma 2 - bis , d.lgs. n. 58 del 1998; art. 108 del regolamento Consobadottato con delibera n. 16190 del 2007); muovendo da tali premesse argomentative, appare del tutto evidente come la corte territoriale, dopo aver rilevato l’avvenuta consegna, da parte dal Frontini al Politi, presso la propria residenza (pag. 3 della sentenza impugnata) del complessivo importo di 40.000,00euro in contanti allo scopo di destinarlo a un investimento finanziario (con la successiva consegna di altre somme, per le stesse finalità, fino al complessivo importo di 100.000,00 euro: cfr. pag. 3 dellasentenza impugnata), abbia integralmente trascurato di attribuire atale comportamento dell’investitore il corretto significato dallo stesso ragionevolmentedesumibile; pur dovendo escluder si l'operativit à di qualsiasi automatismo (atteso che la valutazione relativa agli elementi sintomatici della condotta anomala dell'investitore - e l'apprezzamento della relativa idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazionedelle regole gravanti sul promotore - costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi casoper caso, il quale sfugge al sindacato di legittimit à̀ : da ultimo, v. Cass., Sez. 3, Ordinanza del 18 maggio 2022, n. 15917, in motivazione),tuttavia, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quale, nella fattispecie,quello di consegnare al consulente finanziario unicamente assegni bancari o circolari, non trasferibili, intestati all'intermediario per cui opera ovvero alla societ à i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, o comunque di avvalersi di altri strumenti - ordini di bonifico e documenti similari, nonch é strumenti finanziari nominativi o all'ordine che abbiano come beneficiari o che Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 3638/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sianostati intestati o girati ai predetti soggetti - dotati di tracciabilit à infunzione di impedire elusioni del controllo antiriciclaggio: cfr., in tal senso, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21643 del 28/07/2021 , Rv. 662375 - 01 ), il giudice del merito ̀ tenuto ad apprezzare specificamentequeste circostanze e d , eventualmente, a dar conto, in motivazione,delle ragioni per le quali ritenga che tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l’illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabili tà che deve governare i rapporti tra consociati e che si pone alla base dellatutela dell'affidamento incolpevole, e non abbia pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalit à necessariatra il danno sub ì to dall'investitore e le incombenze affidate alpromotore, che giustifica la solidale responsabilit à dell'intermediari o (Cass.,Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022 , cit.) ; nel caso di specie, la motivazione della corte territoriale post a a fondamentodella decisione impugnata, non menzionando la dazione di denaroin contant i tra i pagamenti ritenuti ‘ atipici ’, n ́ tra quelli ritenuti ‘anomali’, deve ritenersi tale da aver trascurato l’esame di circostanze difatto fondamentali emergenti dalla condotta del Frontini , in ragione dellequali avrebbe dovuto essere formulato il giudizio di merito circa il carattere‘anomalo’ o meno di tale condotta, giacch ́ non considera che l'investitore aveva tenuto un comportamento contrario alla legge (consegnandoal promotore denaro contante senza alcuna tracciabilit à) eomette conseguentemente di manifestare alcun apprezzamento sulla rilevanza di tali ‘anomalie’ in funzione della dimostrazione della consapevole acquiescenza del promotore rispetto al contegno illecito del consulente finanziario , trascurando, in tal modo, di procedere all’apprezzamentodi fatti probatori assolutamente rilevanti sul piano Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 3638/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delladeterminazione del nesso di causalità determinante o concorrente inrelazione alla produzione dei danni denunciati ; a ta l e riguardo, con particolare riferimento al tema relativo alla provadel nesso di causalità (e dell’eventuale sussistenza di sequenze oserie causali concorrenti, ciascuna in ipotesi idone a ad assumere di persé una rilevanza causale determinante ai fini della spiegazione dei fattimateriali considerati dal giudice) , questa Corte ha già avuto modo diosservare come i criteri da applicare siano quelli ‘ della probabilit à prevalente’e ‘ del pi ù probabile che non ’; il primo criterio, della probabili tà prevalente (o della prevalenz a relativa),da adottarsi nel caso di specie, i m plica che, rispetto ad ogni enunciato fattuale, venga considerata l'eventualit à che esso possa essere vero o falso, e che, accertatane la consistenza indiziaria, l'ipotesi positiva venga scelta come alternativa razionale quando ̀ logicamente pi ù probabile di altre ipotesi, in particolare di quella/e contraria/e,per essere viceversa scartata quando gli elementi di fatto disponibilile attribuiscano una grado di conferma ‘ debole ’ , tale, c io è , da farla ritenere scarsamente credibile rispetto alle altre. In altri termini, il giudice deve scegliere l'ipotesi fattuale (essendo la valutazionedel nesso di causalit à un giudizio di fatto di tipo relazionale) ritenendo ‘ vero ’ l'enunciato che abbia ricevuto il grado di maggiore conferma relativa sulla base dei fatti indiziari disponibili, rispetto ad ogni altro enunciato, senza che rilevi il numero degli elementi di conferma dell'ipotesi prescelta, e senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili , attesa l’inconfigurabilità di un'aritmetica dei valori probatori (cfr. Cass., Sez. 3,Sentenza n. 25884 del 2 settembre 2022); le omissioni contenute nella sentenza impugnata – destinate a tradursi,sia nell'omesso esame di decisive circostanze di fatto , sia nella Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 3638/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri violazione delle regole sulla responsabilit à solidale dell'intermediario peri danni arrecati a terzi dal consulente finanziario (art. 31, comma 3,del d.lgs. n. 58 del 1998 ) , sia, infine, nella violazione della norma di cui all’art . 1227 c.c. – impongono l’accoglimento delle censure in esame; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza delle censure esaminate, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata,con il conseguen