CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47344/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se0te le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con rideterminazione della pena residua. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, con ordinanza in data 24/10/2020, riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze emesse da: -Tribunale di Rimini il 23/11/2002, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui erano stati inflitti mesi otto di reclusione ed euro 1400 di multa; -Corte d'appello di Bologna in data 26/10/2012, irrevocabile il 10/1/2013, con cui erano stati inflitti anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa (pena espiata con residuo di mesi quattro giorni 29 di reclusione in ragione del presofferto, per l'applicazione dell'indulto e dei benefici penitenziari). [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione riteneva che sussistesse il medesimo disegno criminoso, in considerazione del periodo temporale di riferimento e della natura dei delitti: i fatti erano strutturalmente omogenei e commessi tra il mese di novembre 2002 e l'ottobre 2003. Si procedeva, quindi, alla determinazione della pena, fissando la sanzione base per il delitto più grave (in ordine al quale erano stati inflitti anni quattro mesi otto di reclusione, ridotti per il presofferto cautelare e per l'indulto e i benefici penitenziari, ad una pena di mesi quattro\di reclusionere giorni 29 ed euro 10.000 di multa) e quantificando l'aumento per continuazione sulla pena residua di un mese di reclusione ed euro 100 di multa. La pena finale era, pertanto, calcolata in mesi cinque e giorni ventinove di reclusione ed euro 10.100 di multa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, e denunzia violazione di legge nell'applicazione dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 657 cod. proc. pen. e violazione del divieto di reformatio in peíus. Osserva che il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nella determinazione del calcolo della pena da espiare. La pena inflitta dal Giudice per l'udienza preliminare di Forlì, confermata dalla Corte d'appello di Bologna in data 26/10/2012, era stata interamente espiata in regime di affidamento in prova ai servizi sociali (si trattava della sanzione di anni quattro mesi otto di reclusione euro 20.000 di multa di cui all'esito dell'applicazione dell'indulto residuava la pena di mesi sette giorni 28 di reclusione ed euro 10.000 di multa). La pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Rimini di mesi otto di reclusione ed euro 1400 di multa, all'esito delle vicende esecutive, era pari a mesi quattro giorni 29 di reclusione ed euro 11.400 di multa. Rappresenta che la pena di mesi sette e giorni 28 di reclusione è stata interamente eseguita e, a seguito della continuazione, quella di mesi quattro giorni 29 di reclusione ed euro 1.400 di multa ha perso completamente autonomia sanzionatoria e la sola pena da espiare è quella di mesi uno di reclusione ed euro 10.100 di multa, non quella erroneamente indicata nell'ordinanza impugnata. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata una memoria, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui si richiama il contenuto del ricorso e si chiede di annullare l'ordinanza impugnata e di tenere conto del nuovo cumulo notificato il 5/2/2021, nel quale la pena da espiare è stata determinata nella sola multa di 10.100 euro. 4. Il ricorso è fondato essendo errato il principio seguito per la determinazione della pena in executivis. La pena complessiva è stata determinata fissando quella base per il delitto più grave (in ordine al quale era stata inflitta la sanzione di anni quattro mesi otto di reclusione, ridotta per il presofferto cautelare e per l'indulto ad una pena di mesi quattro di reclusione giorni 29 ed euro 10.000 di multa) praticando un aumento di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa, con una pena rideterminata in quella di mesi cinque giorni ventinove di reclusione ed euro 10.100 di multa. Essa pena riflette quella che costituisce oggetto di esecuzione, in quanto entrata nel rapporto esecutivo che compete al Pubblico Ministero. Al contrario, si deve ribadire che, l'applicazione del reato continuato può avvenire anche in fase esecutiva. In tema di continuazione, invero, l'unificazione sanzionatoria, pur applicandosi in caso di espiazione della pena, opera su quella inflitta a monte per i singoli reati satellite e non su quella residua e, ancora, da eseguire. Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì. Così deciso in Roma il 3 dice