CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 04808/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di MILANO con decreto del 9/09/2021 confermava il decreto col quale il TRIBUNALE di MILANO-Sez. misure di prevenzione in data 14/07/2020 aveva applicato a FIOLO Antonino la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di un anno e sei mesi, inquadrandolo nelle categorie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 1 d. Igvo n. 159/2011. 2. FIOLO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. alle lett. b) e c) dell'art. 1 d. lgvo n. 159/2011. Reitera le contestazioni contro il decreto del TRIBUNALEproposte attraverso l'atto di appello, e reitera una differente lettura del merito di quelli che sono stati ritenuti elementi di fatto rilevanti ai fini della pericolosità sociale. In tal modo nega incidenza: - all'avere nel 2017 chiuso a chiave casa l'anziana madre convivente, tanto che costei aveva dovuto sollecitare l'intervento dei Vigili del fuoco per aprire la porta, sostenendo che da quest'episodio non aveva tratto origine alcun procedimento penale; alla vicenda rubricata come di evasione dagli arresti domiciliari (misura cautelare personale cui egli era sottoposto nel febbraio 2020), e che invece era coincisa con un accesso in farmacia per procurare un farmaco alla madre, accesso comunicato alla polizia giudiziaria; al furto del febbraio 2019, che aveva avuto come compendio una somma irrisoria di denaro e un vecchio telefono mobile; alle condotte correlate alle sostanze stupefacenti, che con tutta evidenza richiamavano la detenzione per uso personale. La conclusione era che FIOLO non potesse essere inquadrato nelle categorie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 1 d. lgvo n. 159/2011, poiché le azioni segnalate come indicative di pericolosità non rinviavano al profilo di un soggetto che viva di redditi illecitamente conseguiti, bensì di persona insofferente a regole e disciplina. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte nella direzione della inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. È ben noto che, ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011, il ricorso per cassazione nei confronti delle misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge: tale violazione non è riscontrabile nel caso in esame perché la CORTE territoriale ha fornito gli elementi a sostegno della sorveglianza speciale di p.s., e quindi non vi è alcuna omissione di motivazione; lo stesso ricorrente ha peraltro impostato la sua censura più sulla incongruità e sulla manifesta illogicità che sull'assenza/apparenza di motivazione, in quanto tale costituente violazione di legge. Non può invero qualificarsi apparente - e la relativa censura è manifestamente infondata - l'argomentazione con la quale la stessa CORTE ha disatteso i motivi di appello, poiché il decreto impugnato ha esposto in modo esteso e articolato gli elementi di fatto dai quali desumere una significativa pericolosità sociale. Essa è stata ritenuta perché i nuovi episodi si sono aggiunti a quelli che negli anni precedenti avevano indotto l'autorità giudiziaria ad applicare per più volte nei suoi confronti provvedimenti di prevenzione personale, avendo a suo carico a partire dal 1989 condanne per rapina, armi, furto, lesioni personali, tentativo di estorsione, ricettazione, in assenza di qualunque lecita attività lavorativa che faccia presumere il mantenimento di sé stesso derivante da fonti lecite.Quanto agli elementi di fatto sopraggiunti, la CORTE territoriale ha fornito congrua lettura: - della chiusura a casa dell'anziana madre. Pur non avendo avuto un seguito, o comunque un seguito giudiziario noto, le modalità di realizzazione sono state analiticamente descritte nel decreto per qualificare negativamente il proposto; dell'allontanamento dagli arresti domiciliari, poiché la p.g., pur preavvertita dall'interessato, lo aveva colto mentre chiacchierava in strada con un pregiudicato, circa un'ora dopo rispetto al momento in cui sarebbe dovuto andare con urgenza in farmacia; del furto in un bar, realizzato con un concorrente attraverso la forzatura della porta di accesso e della finestra, il cui compendio erano stati il registratore di cassa, uno smart phone e due schede telefoniche: compendio non descrivibile come di minima entità; dei due episodi di detenzione di sostanze stupefacenti, con quantitativi non irrisori, accompagnati dal possesso di denaro contante e di un bilancino di precisione, elementi non riferibili a esclusivo uso personale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 21/01/2022 Il consigliere es