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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23734/2026

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26, nella causa iscritta al n. 5279/2024 R.G. [OSCURATO:PERSONA], vertenteGaetano Velotto; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-attore-Repubblica federale di Germania;-convenuta contumace-nonchéMinistero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica;C.C. 08/07/2026 Numero registro generale 5093/2026r.g.n. 05093/2026 Numero sezionale 2247/2026Pres.

IannelloNumero di raccolta generale 23734/2026Est.

SpazianiData pubblicazione 21/07/2026rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Napoli;-interventore volontario-udìta la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio dell’8 luglio2026 dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata lacompetenza del Tribunale di Napoli.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] – premesso che il padre, [OSCURATO:PERSONA], soldatodell’esercito italiano, dopo l’8 settembre 1943, era stato catturato dalle forzemilitari tedesche e deportato in Germania, ove era stato costretto ai lavoriforzati per quasi due anni, sino alla sua liberazione, avvenuta nel luglio del1945 – convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Frosinone, la Repubblicafederale di Germania, chiedendone, iure hereditario, la condanna alrisarcimento del danno patito dal proprio congiunto;nella contumacia della Repubblica federale di Germania, intervennevolontariamente in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze italiano,rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, che eccepì preliminarmentel’incompetenza per territorio del giudice adìto;in accoglimento dell’eccezione, il Tribunale di Frosinone declinò lapropria competenza territoriale, in favore di quella del Tribunale di Napoli;2. riassunta la causa dall’attore e costituitosi nuovamente in giudizio ilsolo Ministero dell’economia e delle finanze, nella perdurante contumacia dellaRepubblica federale di Germania, il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza inepigrafe, ha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45cod. proc. civ., reputando che la competenza territoriale spettiinderogabilmente al Tribunale di Roma;il giudice partenopeo ha richiamato – reputandolo applicabile allafattispecie – il principio affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 7371 del19 marzo 2025, secondo cui, «per le controversie aventi ad oggetto ilC.C. 08/07/2026 Numero registro generale 5093/2026r.g.n. 05093/2026 Numero sezionale 2247/2026Pres.

IannelloNumero di raccolta generale 23734/2026Est.

SpazianiData pubblicazione 21/07/2026risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e control’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante la seconda guerramondiale è territorialmente competente il giudice di Roma, secondo il criteriodel forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione specialedettata dall’art. 43 del D.L. n. 36 del 2022, convertito dalla L. n. 79 del 2022,e cioè il giudice del luogo dove è ubicata la tesoreria di riferimento dell’autoritàamministrativa centrale istituita presso il Ministero dell’economia e dellefinanze, deputata in via esclusiva all’erogazione dei … ristori risarcitori»;3. il Procuratore Generale ha domandato che sia dichiarata lacompetenza del Tribunale di Napoli.Considerato che:1. il conflitto di competenza negativo elevato dal Tribunale di Napoli èammissibile;il regolamento d’ufficio è stato infatti tempestivamente richiesto, nonessendo maturata, nella fattispecie, la barriera preclusiva di cui all’art. 38,terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis,regola di cui deve comunque ribadirsi la portata generale (in tema, v., ex aliis,Cass. 29/08/2023, n. 25391); ciò, in quanto, per un verso, nell’ordinanza sidà atto che la questione della competenza territoriale inderogabile è statasollevata all’udienza del 20 gennaio 2026 (la prima celebrata a contraddittoriointegro), essendo stata ordinata, nelle precedenti udienze del 2 luglio 2024 edel 7 marzo 2025 (e, in quest’ultima, all’esito di espressa riserva, “sciolta”con provvedimento del successivo 9 marzo 2025), dapprima l’acquisizione delfascicolo del Tribunale di Frosinone, successivamente la notifica dell’atto diriassunzione della causa alla parte convenuta contumace, indebitamenteomessa; per altro verso, non trovava applicazione, nella fattispecie (in cui ilprocedimento era stato instaurato dinanzi al Tribunale di Frosinone nel 2022),la novella introdotta con l’art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. 31 ottobre 2024,n. 164 (che ha sostituito il terzo comma dell’art. 38 cod. proc. civ., nel sensoche “l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio neiNumero registro generale 5093/2026C.C. 08/07/2026 Numero sezionale 2247/2026r.g.n. 05093/2026 Numero di raccolta generale 23734/2026Pres.

IannelloData pubblicazione 21/07/2026Est.

Spazianicasi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio con il decreto previstodall’articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza”), dal momento che l’art. 7, comma 1, delmedesimo decreto legislativo ha stabilito (con previsione distopica) che lenorme da esso introdotte si applicano, ove non diversamente previsto, “aiprocedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”;il testuale riferimento alla “introduzione” del procedimento esclude,infatti, che, ai fini dell’applicazione della novella legislativa, debba tenersiconto della data di “riassunzione” presso il giudice dichiarato competente, inquanto la litispendenza si determina al momento della proposizione delladomanda e l’effetto della translatio iudicii, determinatosi all’esito delladeclinatoria di competenza del giudice preventivamente adìto e dellasuccessiva riassunzione della causa, non determina l’instaurazione di ungiudizio nuovo e distinto rispetto a quello originariamente introdotto, il quale«continua» davanti al nuovo giudice (art. 50 cod. proc. civ.; Cass.29/10/1971, n. 3068; Cass. 30/01/1998, n. 974; Cass. 1/03/2021, n. 5542;Cass. 15/09/2025, n. 25245);2. nel merito, l’istanza di regolamento d’ufficio è, peraltro, infondata,dovendosi affermare, come correttamente osservato dal Pubblico Ministero,la competenza ratione loci del Tribunale di Napoli;2.1. l’art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, conmodificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, al fine di assicurarecontinuità all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale diGermania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile1962, n. 1263 (c.d.

Accordo di Bonn), ha istituito il Fondo con cui lo Statoitaliano si fa carico del «ristoro» dei danni subìti dalle vittime di crimini diguerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona,compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalleforze del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945;C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Numero registro generale 5093/2026r.g.n. 05093/2026 Numero sezionale 2247/2026Pres.

IannelloNumero di raccolta generale 23734/2026Est.

SpazianiData pubblicazione 21/07/2026il titolo per l’accesso al Fondo è costituito da sentenze passate ingiudicato aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni dacrimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata invigore del decreto-legge n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro iltermine già prorogato dall’art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, conmodificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14; sia in relazione ai giudizipendenti alla data di entrata in vigore del decreto che a quelli instauratisuccessivamente resta ferma, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà didefinizione mediante transazione, che costituisce altro titolo per l’accesso alle pronunce di condanna – le quali, in deroga all’art. 282 cod. proc. civ.(come prescrive il citato art. 43), acquistano efficacia esecutiva al momentodel passaggio in giudicato – sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo;conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedureesecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiaratiestinti;2.2. la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 2023), nel dichiararenon fondata la questione di legittimità costituzionale di questa norma, percontrasto con l’art. 24 Cost., ha ritenuto che, per effetto di essa, si configuriun diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto ilpagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata ingiudicato con liberazione dell’originario debitore (la Germania), con la soladetrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima dicrimini di guerra (gli indennizzi dell’accordo del 1961 e altri benefici); ed haevidenziato come venga in considerazione una sorta di espromissione ex lege(art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura incui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti deldebitore (la Germania) e non è più proponibile una nuova;C.C. 08/07/2026 Numero registro generale 5093/2026r.g.n. 05093/2026 Numero sezionale 2247/2026Pres.

IannelloNumero di raccolta generale 23734/2026Est.

SpazianiData pubblicazione 21/07/2026sotto altro profilo, la Corte costituzionale ha poi richiamato la diversaincidenza della norma di diritto internazionale consuetudinario sull’immunitàdalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii in relazione ai giudizidi cognizione (nei quali tale regola non opera – nel senso che non vi èl’adeguamento automatico di cui all’art. 10, primo comma, Cost. – quando ciòcomporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima dicrimini contro l’umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali dellapersona) e in relazione ai giudizi di esecuzione (nei quali, invece, la normaconsuetudinaria di diritto internazionale, come riconosciuta dalla Corteinternazionale di giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012, ha ingresso nelnostro ordinamento ex art. 10, primo comma, Cost., nei limiti della c.d.immunità ristretta, implicando non già l’esclusione della giurisdizione delgiudice nazionale ma la limitazione della categoria dei beni suscettibili dipignoramento e di esecuzione forzata, circoscrivendola a quelli che attengonoall’attività iure gestionis dello Stato, e tenendone fuori i beni riferibili ad unafunzione in senso lato pubblicistica, ossia ad attività iure imperii);2.3. ciò posto, è evidente che l’art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022,nel prevedere che i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguentiper i crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadiniitaliani dalle forze del [OSCURATO:PERSONA], possono essere eseguiti esclusivamente avalere sul Fondo (con esclusione della possibilità di iniziare o proseguireprocedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non ha fattovenir meno la legittimazione del detto Stato ad essere convenuto nei giudizidi cognizione aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità per ipredetti danni, ma ha introdotto un rimedio destinato ad operareesclusivamente nella fase esecutiva, al fine di realizzare un bilanciamento –reputato dalla Corte costituzionale “non irragionevole” – tra due principi dirango costituzionale: da un lato, il principio per cui la garanzia della tutelagiurisdizionale dei diritti assicurata dall’art. 24 Cost. comprende anche la fasedell’esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l’attuazioneC.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Numero registro generale 5093/2026r.g.n. 05093/2026 Numero sezionale 2247/2026Pres.

IannelloNumero di raccolta generale 23734/2026Est.

SpazianiData pubblicazione 21/07/2026del provvedimento giudiziale (Corte cost. n. 140 del 2022, n. 128 del 2021,n. 522 del 2002 e n. 321 del 1998); dall’altro lato, il rilievo per cui costituisceun principio dell’ordinamento giuridico il rispetto dei vincoli derivanti dagliobblighi internazionali e quindi dai trattati (Corte cost. n. 102 del 2020), le cuidisposizioni – a partire dalle note sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 – sonofinanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale dellanormativa interna (art. 117, primo comma, Cost.);2.4. la legittimazione passiva dello Stato estero in relazione all’azionerisarcitoria di cognizione, non può reputarsi esclusa, in favore di quella delloStato italiano – e, per esso, del Ministero dell’Economia e delle Finanze – nésulla base della disposizione sostanziale contenuta nell’ultimo periodo delcomma 2, né in ragione di quella processuale contenuta nel comma 6 delsuccitato art. 43;la prima disposizione, infatti, nel prevedere che tanto i giudizi pendenti(evidentemente, nei confronti della Repubblica federale di Germania) alla datadi entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2022, quanto quelli instauratisuccessivamente possono essere definiti mediante “transazione” (checostituisce titolo per l’accesso al Fondo), non preclude ovviamente aldanneggiato la possibilità di ottenere, in sede di cognizione, l’accertamentodella responsabilità risarcitoria dello Stato tedesco, ma consente di soddisfareil relativo credito mediante accesso al rimedio esecutivo apprestato dal “FondoRistori” pur in mancanza di una sentenza di condanna irrevocabile, sulla basedi un accordo con l’amministrazione statale italiana concluso a seguito delparere favorevole, in tal senso, dell’Avvocatura dello Stato e della rinunciaall’azione nei confronti di quella tedesca;la seconda disposizione, nel prescrivere la notificazione degli attiintroduttivi dei giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore del decreto-leggepresso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell’art. 144 cod. proc.civ., ha invece la funzione di consentire alla difesa erariale l’acquisizione dellanotizia dell’introduzione del procedimento, nonché degli estremi dellaNumero registro generale 5093/2026C.C. 08/07/2026 Numero sezionale 2247/2026r.g.n. 05093/2026 Numero di raccolta generale 23734/2026Pres.

IannelloData pubblicazione 21/07/2026Est.

Spazianidomanda risarcitoria, onde poter tempestivamente e compiutamenteesercitare il proprio diritto all’intervento; è infatti evidente che, stante lapossibilità che, in caso di accoglimento della domanda in confronto dellaRepubblica federale di Germania, la sentenza di condanna venga emessa inesecuzione a valere sul “[OSCURATO:PERSONA]”, all’amministrazione statale italianadeve riconoscersi, con riguardo al precedente giudizio di cognizione (non giàla legittimazione esclusiva quale “giusta parte” passivamente legittimata,bensì), la legittimazione ad intervenire ad adiuvandum per sostenere le ragionidello Stato estero convenuto, avendo un proprio interesse al rigetto delladomanda proposta nei confronti di questo;2.5. tutto ciò premesso, quanto alla competenza sull’azione dicognizione risarcitoria, questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. Cass.21/08/2025, n. 23669 e Cass. 8/01/2026, n. 460, nonché Cass. 14/05/2026,n. 14180 e Cass. 14/05/2026, n. 14207, le quali si pongono in linea dicontinuità con Cass. 19/03/2025, n. 7371, concernente una fattispecieparzialmente diversa) che occorre distinguere l’ipotesi in cui l’azione dicognizione venga esercitata nei confronti della Repubblica federale diGermania, soggetto legittimato passivo (mentre il Ministero dell’economia edelle finanze, notificatogli l’atto introduttivo del giudizio, eventualmenteeserciti il proprio diritto ad intervenire ad adiuvandum, sostenendo le ragionidello Stato estero convenuto, avendo interesse al rigetto della domanda)dall’ipotesi in cui invece lo Stato italiano, quantunque non legittimato passivoin proprio all’azione di cognizione (ma titolare di una situazione legittimanteall’intervento adesivo dipendente), venga comunque convenuto in giudizio sindall’origine con la domanda attorea, la quale sia direttamente proposta, oltreche nei confronti della Repubblica federale di Germania, anche nei confrontidel Ministero dell’economia e delle finanze o – come è in concreto accaduto –della Presidenza del Consiglio dei Ministri;2.6. nella prima ipotesi, l’esercizio del diritto di intervento non implica,quanto alla competenza, l’applicazione della regola del foro erariale, in ragioneC.C. 08/07/2026 Numero registro generale 5093/2026r.g.n. 05093/2026 Numero sezionale 2247/2026Pres.

IannelloNumero di raccolta generale 23734/2026Est.

SpazianiData pubblicazione 21/07/2026dell’eccezione prevista dall’art. 7 del R.D. n. 1611/1933, a norma del quale lenorme ordinarie di competenza rimangono ferme nei casi di volontariointervento in causa di un’amministrazione dello Stato; l’unico soggettooriginariamente convenuto in giudizio, in tale fattispecie, è infatti laRepubblica federale di Germania, non essendo stata l’azione risarcitoriaesercitata anche nei confronti dello Stato italiano, con conseguente neutralità,ai fini della competenza territoriale, dell’atto di intervento volontario delMinistero dell’economia e delle finanze;2.7. implicazioni diverse ha invece la seconda ipotesi, in cui lo Statoitaliano, in persona del Ministero dell’economia e delle finanze, vengaoriginariamente convenuto in giudizio, unitamente allo Stato estero;in questa seconda ipotesi si iscrive la fattispecie in relazione alla qualeè stata emessa l’ordinanza n. 7371 del 2025, evocata dal giudice a quo, in cuila domanda risarcitoria era stata appunto proposta nei confronti non solo dellaRepubblica federale tedesca ma anche dello Stato italiano, sicché, nellacontumacia della prima, dopo che nella lite aveva spiegato resistenza attivala Presidenza del Consiglio dei Ministri, la successiva (volontaria) costituzionein giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze, avvenuta con larivendicazione della propria esclusiva legittimazione passiva rispetto alladomanda attorea, aveva integrato, non già un intervento propriamente detto,ma piuttosto la costituzione della amministrazione statale dotata – in chiavedi affermazione – della titolarità passiva rispetto al rapporto dedotto in giudizioed avente pertanto la qualità di “giusta parte” da convenire in giudizio, inluogo di quella erroneamente individuata nell’atto introduttivo della lite, cosìin sostanza realizzandosi un effetto di sanatoria equivalente a quello disegnatodall’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (in tema, v.

Cass., Sez.

Un.,27/11/2018, n. 30649);ebbene, in questa ipotesi la circostanza che nella causa venga convenutaun’amministrazione dello Stato (la quale vi riveste dunque la qualità di parteoriginaria necessaria e non di volontario interventore) implica la competenzaNumero registro generale 5093/2026C.C. 08/07/2026 Numero sezionale 2247/2026r.g.n. 05093/2026 Numero di raccolta generale 23734/2026Pres.

IannelloData pubblicazione 21/07/2026Est.

Spazianiinderogabile del giudice del foro erariale, da individuarsi, in base al criterio diradicamento basato sul forum destinatae solutionis (esclusa l’operatività delforum commissi delicti, ove il denunciato illecito sia stato perpetrato fuori daiconfini nazionali, ed in applicazione delle norme di contabilità pubblica in luogodi quella generale dell’art. 1182 cod. civ.), nel Tribunale di Roma: in tal senso,infatti, depone il combinato disposto dell’art. 43 del decreto-legge 30 aprile2022, n. 36 (come convertito) e dell’art. 4 del D.M. del Ministero dell’economiae delle finanze del 28 giugno 2023, di concerto con il Ministro degli affari esterie con il Ministro della giustizia (emesso ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.400, e, dunque, qualificabile come regolamento di delegificazione), secondocui l’erogazione dei ristori è effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoroistituita presso il Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale edei servizi del Ministero, con attribuzione della competenza unicamente allatesoreria centrale, ubicata nella Capitale, e con esclusione delle tesoriereterritoriali, ai cui uffici sono assegnati soltanto compiti ancillari al pagamento,quale la comunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del creditoa titolo di assegno vitalizio o altra indennità;2.8. nella fattispecie in esame, ricorre la prima delle due ipotesi sopratratteggiate, in quanto la domanda di risarcimento dei danni subìti dallevittime dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del TerzoReich, durante la seconda guerra mondiale, è stata proposta nei soli confrontidella Repubblica federale di Germania, mentre il Ministero dell’Economia edelle Finanze ha spiegato intervento volontario in giudizio;la competenza per tale domanda si determina, dunque, secondo lenorme ordinarie, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, del R.D. n. 1611/1933,che, derogando alla norma generale posta dal precedente art. 6 dello stessoregio decreto, esclude l’applicabilità della regola del foro erariale «nei casi divolontario intervento in causa di un'Amministrazione dello Stato»;esclusa l’operatività del foro erariale, va dunque dichiarata lacompetenza del Tribunale di Napoli, foro competente secondo le regoleNumero registro generale 5093/2026C.C. 08/07/2026 Numero sezionale 2247/2026r.g.n. 05093/2026 Numero di raccolta generale 23734/2026Pres.

IannelloData pubblicazione 21/07/2026Est.

Spazianiordinarie, non essendo controverso che nel territorio della circoscrizione ditale Tribunale abbia il proprio domicilio l’attore, affermatosi come creditore(artt. 20 cod. proc. civ. e 1182, terzo comma, cod. civ.);2.9. non deve provvedersi sulle spese del regolamento, che è statoproposto ex officio dal giudice competente.[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli;fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione dellapresente ordinanza.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte di cassazione, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteEmilio Iannello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26, nella causa iscritta al n. 5279/2024 R.G. [OSCURATO:PERSONA], vertenteGaetano Velotto; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-attore-Repubblica federale di Germania;-convenuta contumace-nonchéMinistero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica;C.C. 08/07/2026 Numero registro generale 5093/2026r.g.n. 05093/2026 Numero sezionale 2247/2026Pres. IannelloNumero di raccolta generale 23734/2026Est. SpazianiData pubblicazione 21/07/2026rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Napoli;-interventore volontario-udìta la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio dell’8 luglio2026 dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata lacompetenza del Tribunale di Napoli.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] – premesso che il padre, [OSCURATO:PERSONA], soldatodell’esercito italiano, dopo l’8 settembre 1943, era stato catturato dalle forzemilitari tedesche e deportato in Germania, ove era stato costretto ai lavoriforzati per quasi due anni, sino alla sua liberazione, avvenuta nel luglio del1945 – convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Frosinone, la Repubblicafederale di Germania, chiedendone, iure hereditario, la condanna alrisarcimento del danno patito dal proprio congiunto;nella contumacia della Repubblica federale di Germania, intervennevolontariamente in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze italiano,rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, che eccepì preliminarmentel’incompetenza per territorio del giudice adìto;in accoglimento dell’eccezione, il Tribunale di Frosinone declinò lapropria competenza territoriale, in favore di quella del Tribunale di Napoli;2. riassunta la causa dall’attore e costituitosi nuovamente in giudizio ilsolo Ministero dell’economia e delle finanze, nella perdurante contumacia dellaRepubblica federale di Germania, il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza inepigrafe, ha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45cod. proc. civ., reputando che la competenza territoriale spettiinderogabilmente al Tribunale di Roma;il giudice partenopeo ha richiamato – reputandolo applicabile allafattispecie – il principio affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 7371 del19 marzo 2025, secondo cui, «per le controversie aventi ad oggetto ilC.C. 08/07/2026 Numero registro generale 5093/2026r.g.n. 05093/2026 Numero sezionale 2247/2026Pres. IannelloNumero di raccolta generale 23734/2026Est. SpazianiData pubblicazione 21/07/2026risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e control’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante la seconda guerramondiale è territorialmente competente il giudice di Roma, secondo il criteriodel forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione specialedettata dall’art. 43 del D.L. n. 36 del 2022, convertito dalla L. n. 79 del 2022,e cioè il giudice del luogo dove è ubicata la tesoreria di riferimento dell’autoritàamministrativa centrale istituita presso il Ministero dell’economia e dellefinanze, deputata in via esclusiva all’erogazione dei … ristori risarcitori»;3. il Procuratore Generale ha domandato che sia dichiarata lacompetenza del Tribunale di Napoli.Considerato che:1. il conflitto di competenza negativo elevato dal Tribunale di Napoli èammissibile;il regolamento d’ufficio è stato infatti tempestivamente richiesto, nonessendo maturata, nella fattispecie, la barriera preclusiva di cui all’art. 38,terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis,regola di cui deve comunque ribadirsi la portata generale (in tema, v., ex aliis,Cass. 29/08/2023, n. 25391); ciò, in quanto, per un verso, nell’ordinanza sidà atto che la questione della competenza territoriale inderogabile è statasollevata all’udienza del 20 gennaio 2026 (la prima celebrata a contraddittoriointegro), essendo stata ordinata, nelle precedenti udienze del 2 luglio 2024 edel 7 marzo 2025 (e, in quest’ultima, all’esito di espressa riserva, “sciolta”con provvedimento del successivo 9 marzo 2025), dapprima l’acquisizione delfascicolo del Tribunale di Frosinone, successivamente la notifica dell’atto diriassunzione della causa alla parte convenuta contumace, indebitamenteomessa; per altro verso, non trovava applicazione, nella fattispecie (in cui ilprocedimento era stato instaurato dinanzi al Tribunale di Frosinone nel 2022),la novella introdotta con l’art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. 31 ottobre 2024,n. 164 (che ha sostituito il terzo comma dell’art. 38 cod. proc. civ., nel sensoche “l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio neiNumero registro generale 5093/2026C.C. 08/07/2026 Numero sezionale 2247/2026r.g.n. 05093/2026 Numero di raccolta generale 23734/2026Pres. IannelloData pubblicazione 21/07/2026Est. Spazianicasi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio con il decreto previstodall’articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza”), dal momento che l’art. 7, comma 1, delmedesimo decreto legislativo ha stabilito (con previsione distopica) che lenorme da esso introdotte si applicano, ove non diversamente previsto, “aiprocedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”;il testuale riferimento alla “introduzione” del procedimento esclude,infatti, che, ai fini dell’applicazione della novella legislativa, debba tenersiconto della data di “riassunzione” presso il giudice dichiarato competente, inquanto la litispendenza si determina al momento della proposizione delladomanda e l’effetto della translatio iudicii, determinatosi all’esito delladeclinatoria di competenza del giudice preventivamente adìto e dellasuccessiva riassunzione della causa, non determina l’instaurazione di ungiudizio nuovo e distinto rispetto a quello originariamente introdotto, il quale«continua» davanti al nuovo giudice (art. 50 cod. proc. civ.; Cass.29/10/1971, n. 3068; Cass. 30/01/1998, n. 974; Cass. 1/03/2021, n. 5542;Cass. 15/09/2025, n. 25245);2. nel merito, l’istanza di regolamento d’ufficio è, peraltro, infondata,dovendosi affermare, come correttamente osservato dal Pubblico Ministero,la competenza ratione loci del Tribunale di Napoli;2.1. l’art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, conmodificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, al fine di assicurarecontinuità all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale diGermania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile1962, n. 1263 (c.d. Accordo di Bonn), ha istituito il Fondo con cui lo Statoitaliano si fa carico del «ristoro» dei danni subìti dalle vittime di crimini diguerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona,compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalleforze del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945;C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Numero registro generale 5093/2026r.g.n. 05093/2026 Numero sezionale 2247/2026Pres. IannelloNumero di raccolta generale 23734/2026Est. SpazianiData pubblicazione 21/07/2026il titolo per l’accesso al Fondo è costituito da sentenze passate ingiudicato aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni dacrimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata invigore del decreto-legge n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro iltermine già prorogato dall’art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, conmodificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14; sia in relazione ai giudizipendenti alla data di entrata in vigore del decreto che a quelli instauratisuccessivamente resta ferma, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà didefinizione mediante transazione, che costituisce altro titolo per l’accesso alle pronunce di condanna – le quali, in deroga all’art. 282 cod. proc. civ.(come prescrive il citato art. 43), acquistano efficacia esecutiva al momentodel passaggio in giudicato – sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo;conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedureesecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiaratiestinti;2.2. la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 2023), nel dichiararenon fondata la questione di legittimità costituzionale di questa norma, percontrasto con l’art. 24 Cost., ha ritenuto che, per effetto di essa, si configuriun diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto ilpagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata ingiudicato con liberazione dell’originario debitore (la Germania), con la soladetrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima dicrimini di guerra (gli indennizzi dell’accordo del 1961 e altri benefici); ed haevidenziato come venga in considerazione una sorta di espromissione ex lege(art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura incui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti deldebitore (la Germania) e non è più proponibile una nuova;C.C. 08/07/2026 Numero registro generale 5093/2026r.g.n. 05093/2026 Numero sezionale 2247/2026Pres. IannelloNumero di raccolta generale 23734/2026Est. SpazianiData pubblicazione 21/07/2026sotto altro profilo, la Corte costituzionale ha poi richiamato la diversaincidenza della norma di diritto internazionale consuetudinario sull’immunitàdalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii in relazione ai giudizidi cognizione (nei quali tale regola non opera – nel senso che non vi èl’adeguamento automatico di cui all’art. 10, primo comma, Cost. – quando ciòcomporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima dicrimini contro l’umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali dellapersona) e in relazione ai giudizi di esecuzione (nei quali, invece, la normaconsuetudinaria di diritto internazionale, come riconosciuta dalla Corteinternazionale di giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012, ha ingresso nelnostro ordinamento ex art. 10, primo comma, Cost., nei limiti della c.d.immunità ristretta, implicando non già l’esclusione della giurisdizione delgiudice nazionale ma la limitazione della categoria dei beni suscettibili dipignoramento e di esecuzione forzata, circoscrivendola a quelli che attengonoall’attività iure gestionis dello Stato, e tenendone fuori i beni riferibili ad unafunzione in senso lato pubblicistica, ossia ad attività iure imperii);2.3. ciò posto, è evidente che l’art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022,nel prevedere che i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguentiper i crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadiniitaliani dalle forze del [OSCURATO:PERSONA], possono essere eseguiti esclusivamente avalere sul Fondo (con esclusione della possibilità di iniziare o proseguireprocedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non ha fattovenir meno la legittimazione del detto Stato ad essere convenuto nei giudizidi cognizione aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità per ipredetti danni, ma ha introdotto un rimedio destinato ad operareesclusivamente nella fase esecutiva, al fine di realizzare un bilanciamento –reputato dalla Corte costituzionale “non irragionevole” – tra due principi dirango costituzionale: da un lato, il principio per cui la garanzia della tutelagiurisdizionale dei diritti assicurata dall’art. 24 Cost. comprende anche la fasedell’esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l’attuazioneC.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Numero registro generale 5093/2026r.g.n. 05093/2026 Numero sezionale 2247/2026Pres. IannelloNumero di raccolta generale 23734/2026Est. SpazianiData pubblicazione 21/07/2026del provvedimento giudiziale (Corte cost. n. 140 del 2022, n. 128 del 2021,n. 522 del 2002 e n. 321 del 1998); dall’altro lato, il rilievo per cui costituisceun principio dell’ordinamento giuridico il rispetto dei vincoli derivanti dagliobblighi internazionali e quindi dai trattati (Corte cost. n. 102 del 2020), le cuidisposizioni – a partire dalle note sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 – sonofinanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale dellanormativa interna (art. 117, primo comma, Cost.);2.4. la legittimazione passiva dello Stato estero in relazione all’azionerisarcitoria di cognizione, non può reputarsi esclusa, in favore di quella delloStato italiano – e, per esso, del Ministero dell’Economia e delle Finanze – nésulla base della disposizione sostanziale contenuta nell’ultimo periodo delcomma 2, né in ragione di quella processuale contenuta nel comma 6 delsuccitato art. 43;la prima disposizione, infatti, nel prevedere che tanto i giudizi pendenti(evidentemente, nei confronti della Repubblica federale di Germania) alla datadi entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2022, quanto quelli instauratisuccessivamente possono essere definiti mediante “transazione” (checostituisce titolo per l’accesso al Fondo), non preclude ovviamente aldanneggiato la possibilità di ottenere, in sede di cognizione, l’accertamentodella responsabilità risarcitoria dello Stato tedesco, ma consente di soddisfareil relativo credito mediante accesso al rimedio esecutivo apprestato dal “FondoRistori” pur in mancanza di una sentenza di condanna irrevocabile, sulla basedi un accordo con l’amministrazione statale italiana concluso a seguito delparere favorevole, in tal senso, dell’Avvocatura dello Stato e della rinunciaall’azione nei confronti di quella tedesca;la seconda disposizione, nel prescrivere la notificazione degli attiintroduttivi dei giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore del decreto-leggepresso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell’art. 144 cod. proc.civ., ha invece la funzione di consentire alla difesa erariale l’acquisizione dellanotizia dell’introduzione del procedimento, nonché degli estremi dellaNumero registro generale 5093/2026C.C. 08/07/2026 Numero sezionale 2247/2026r.g.n. 05093/2026 Numero di raccolta generale 23734/2026Pres. IannelloData pubblicazione 21/07/2026Est. Spazianidomanda risarcitoria, onde poter tempestivamente e compiutamenteesercitare il proprio diritto all’intervento; è infatti evidente che, stante lapossibilità che, in caso di accoglimento della domanda in confronto dellaRepubblica federale di Germania, la sentenza di condanna venga emessa inesecuzione a valere sul “[OSCURATO:PERSONA]”, all’amministrazione statale italianadeve riconoscersi, con riguardo al precedente giudizio di cognizione (non giàla legittimazione esclusiva quale “giusta parte” passivamente legittimata,bensì), la legittimazione ad intervenire ad adiuvandum per sostenere le ragionidello Stato estero convenuto, avendo un proprio interesse al rigetto delladomanda proposta nei confronti di questo;2.5. tutto ciò premesso, quanto alla competenza sull’azione dicognizione risarcitoria, questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. Cass.21/08/2025, n. 23669 e Cass. 8/01/2026, n. 460, nonché Cass. 14/05/2026,n. 14180 e Cass. 14/05/2026, n. 14207, le quali si pongono in linea dicontinuità con Cass. 19/03/2025, n. 7371, concernente una fattispecieparzialmente diversa) che occorre distinguere l’ipotesi in cui l’azione dicognizione venga esercitata nei confronti della Repubblica federale diGermania, soggetto legittimato passivo (mentre il Ministero dell’economia edelle finanze, notificatogli l’atto introduttivo del giudizio, eventualmenteeserciti il proprio diritto ad intervenire ad adiuvandum, sostenendo le ragionidello Stato estero convenuto, avendo interesse al rigetto della domanda)dall’ipotesi in cui invece lo Stato italiano, quantunque non legittimato passivoin proprio all’azione di cognizione (ma titolare di una situazione legittimanteall’intervento adesivo dipendente), venga comunque convenuto in giudizio sindall’origine con la domanda attorea, la quale sia direttamente proposta, oltreche nei confronti della Repubblica federale di Germania, anche nei confrontidel Ministero dell’economia e delle finanze o – come è in concreto accaduto –della Presidenza del Consiglio dei Ministri;2.6. nella prima ipotesi, l’esercizio del diritto di intervento non implica,quanto alla competenza, l’applicazione della regola del foro erariale, in ragioneC.C. 08/07/2026 Numero registro generale 5093/2026r.g.n. 05093/2026 Numero sezionale 2247/2026Pres. IannelloNumero di raccolta generale 23734/2026Est. SpazianiData pubblicazione 21/07/2026dell’eccezione prevista dall’art. 7 del R.D. n. 1611/1933, a norma del quale lenorme ordinarie di competenza rimangono ferme nei casi di volontariointervento in causa di un’amministrazione dello Stato; l’unico soggettooriginariamente convenuto in giudizio, in tale fattispecie, è infatti laRepubblica federale di Germania, non essendo stata l’azione risarcitoriaesercitata anche nei confronti dello Stato italiano, con conseguente neutralità,ai fini della competenza territoriale, dell’atto di intervento volontario delMinistero dell’economia e delle finanze;2.7. implicazioni diverse ha invece la seconda ipotesi, in cui lo Statoitaliano, in persona del Ministero dell’economia e delle finanze, vengaoriginariamente convenuto in giudizio, unitamente allo Stato estero;in questa seconda ipotesi si iscrive la fattispecie in relazione alla qualeè stata emessa l’ordinanza n. 7371 del 2025, evocata dal giudice a quo, in cuila domanda risarcitoria era stata appunto proposta nei confronti non solo dellaRepubblica federale tedesca ma anche dello Stato italiano, sicché, nellacontumacia della prima, dopo che nella lite aveva spiegato resistenza attivala Presidenza del Consiglio dei Ministri, la successiva (volontaria) costituzionein giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze, avvenuta con larivendicazione della propria esclusiva legittimazione passiva rispetto alladomanda attorea, aveva integrato, non già un intervento propriamente detto,ma piuttosto la costituzione della amministrazione statale dotata – in chiavedi affermazione – della titolarità passiva rispetto al rapporto dedotto in giudizioed avente pertanto la qualità di “giusta parte” da convenire in giudizio, inluogo di quella erroneamente individuata nell’atto introduttivo della lite, cosìin sostanza realizzandosi un effetto di sanatoria equivalente a quello disegnatodall’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (in tema, v. Cass., Sez. Un.,27/11/2018, n. 30649);ebbene, in questa ipotesi la circostanza che nella causa venga convenutaun’amministrazione dello Stato (la quale vi riveste dunque la qualità di parteoriginaria necessaria e non di volontario interventore) implica la competenzaNumero registro generale 5093/2026C.C. 08/07/2026 Numero sezionale 2247/2026r.g.n. 05093/2026 Numero di raccolta generale 23734/2026Pres. IannelloData pubblicazione 21/07/2026Est. Spazianiinderogabile del giudice del foro erariale, da individuarsi, in base al criterio diradicamento basato sul forum destinatae solutionis (esclusa l’operatività delforum commissi delicti, ove il denunciato illecito sia stato perpetrato fuori daiconfini nazionali, ed in applicazione delle norme di contabilità pubblica in luogodi quella generale dell’art. 1182 cod. civ.), nel Tribunale di Roma: in tal senso,infatti, depone il combinato disposto dell’art. 43 del decreto-legge 30 aprile2022, n. 36 (come convertito) e dell’art. 4 del D.M. del Ministero dell’economiae delle finanze del 28 giugno 2023, di concerto con il Ministro degli affari esterie con il Ministro della giustizia (emesso ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.400, e, dunque, qualificabile come regolamento di delegificazione), secondocui l’erogazione dei ristori è effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoroistituita presso il Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale edei servizi del Ministero, con attribuzione della competenza unicamente allatesoreria centrale, ubicata nella Capitale, e con esclusione delle tesoriereterritoriali, ai cui uffici sono assegnati soltanto compiti ancillari al pagamento,quale la comunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del creditoa titolo di assegno vitalizio o altra indennità;2.8. nella fattispecie in esame, ricorre la prima delle due ipotesi sopratratteggiate, in quanto la domanda di risarcimento dei danni subìti dallevittime dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del TerzoReich, durante la seconda guerra mondiale, è stata proposta nei soli confrontidella Repubblica federale di Germania, mentre il Ministero dell’Economia edelle Finanze ha spiegato intervento volontario in giudizio;la competenza per tale domanda si determina, dunque, secondo lenorme ordinarie, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, del R.D. n. 1611/1933,che, derogando alla norma generale posta dal precedente art. 6 dello stessoregio decreto, esclude l’applicabilità della regola del foro erariale «nei casi divolontario intervento in causa di un'Amministrazione dello Stato»;esclusa l’operatività del foro erariale, va dunque dichiarata lacompetenza del Tribunale di Napoli, foro competente secondo le regoleNumero registro generale 5093/2026C.C. 08/07/2026 Numero sezionale 2247/2026r.g.n. 05093/2026 Numero di raccolta generale 23734/2026Pres. IannelloData pubblicazione 21/07/2026Est. Spazianiordinarie, non essendo controverso che nel territorio della circoscrizione ditale Tribunale abbia il proprio domicilio l’attore, affermatosi come creditore(artt. 20 cod. proc. civ. e 1182, terzo comma, cod. civ.);2.9. non deve provvedersi sulle spese del regolamento, che è statoproposto ex officio dal giudice competente.[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli;fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione dellapresente ordinanza.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte di cassazione, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteEmilio Iannello