CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 novembre 2023
Cassazione n. 09005/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sulla richiesta d'ufficio volta alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del 14/11/2023 della Corte di Cassazione nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Deve essere accolta la richiesta d'ufficio volta alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza in epigrafe, nella parte in cui, nel dispositivo, non è stata Frb indicata la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ritualmente depositato le proprie conclusioni le quali, per mero errore materiale, non sono state prese in considerazione. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, emessa il 14 novembre 2023, nel procedimento n. R.G. 23486/2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che nel dispositivo della sentenza ed in quello contenuto nel ruolo dell'udienza pubblica del 14 novembre 2023, deve essere aggiunta la seguente frase: "Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.01.2024.