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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 10546/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli: artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Brescia 1'8 aprile 2021, capo 1 e 3); artt. 624-bis e 625 cod. pen. (fatto commesso in Brescia il 5 aprile 2021, capo 2); artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 4 e 61, n. 5, cod. pen. (fatti commessi in Brescia il 6 aprile 2021, il 9 aprile 2021 e il 16 aprile 2021, capi 4, 5 e 7) e artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Brescia il 9 aprile 2021, capo 6); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen., di cui ai capi 5 e 7 (in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]) è affidato a doglianze generiche, meramente reiterative delle stesse censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto e, comunque, non consentite in questa sede in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagg. 4 - 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha indicato specificatamente gli elementi probatori posti a fondamento della ritenuta responsabilità dell'imputato per i delitti contestati) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento alle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli: artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Brescia 1'8 aprile 2021, capo 1 e 3); artt. 624-bis e 625 cod. pen. (fatto commesso in Brescia il 5 aprile 2021, capo 2); artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 4 e 61, n. 5, cod. pen. (fatti commessi in Brescia il 6 aprile 2021, il 9 aprile 2021 e il 16 aprile 2021, capi 4, 5 e 7) e artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Brescia il 9 aprile 2021, capo 6); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen., di cui ai capi 5 e 7 (in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]) è affidato a doglianze generiche, meramente reiterative delle stesse censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto e, comunque, non consentite in questa sede in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagg. 4 - 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha indicato specificatamente gli elementi probatori posti a fondamento della ritenuta responsabilità dell'imputato per i delitti contestati) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento alle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I
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