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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25188/2025

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 3580 /20 17 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.[OSCURATO:PERSONA]Arrigo (pec: domenico.darrigo@brescia.pecavvo- cati.it),elettivamente domiciliati in Roma via M. Prestinari n. 13 presso lostudio dell'a vv . [OSCURATO:PERSONA] (pec: paolaramadori@ordineavvoca- tiroma.org); Oggetto: II.DD. –IVA – mo- tivazione apparente –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardian. 3954 / 32 /20 16 depositata il 6 / 7 /20 16 e non notificata .

Ilsostituto P rocuratore G enerale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’acco- glimentodel ricorso.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 7 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia n. 3954/32 /20 16 veniva accolto l’appello proposto da ll ’Agenzia delleentrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provin- cialedi Milano n. 10125 /2 6 /20 1 4 .

Con tale decisione era no stat i riuniti eaccolti i ricors i propost i da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro l'av- visodi accertamento, loro notificato nella qualità di autor i della viola- zionedi norme tributarie , sulla base del PVC redatto dalla Guardia di Finanza in data 25.3.2013 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. concui l’amministrazione finanziaria accertava, per l'anno 2008, ai fini delleimposte dirette, maggiore reddito imponibile e ricostruiva il valore della produzione netta, recuperando anche l’IVA indebitamente de- tratta. 2.I ricorrenti, tra l’altro, in via preliminare eccepivano la nullità degli avvisidi accertamento per mancata rituale notifica dell'atto impositivo allasocietà, in ritenuta violazione dell'articolo 2495 cod. civ. .

I l giudice diprime cure accoglieva il ricorso proposto dai ricorrenti per tale pro- filo,ritenuto assorbente, e annulla va l'avviso di accertamento co mpen- sandole spese .

La decisione veniva riformata dal giudice d’appello che ritenevavalida la notifica nei confronti della societ ̀ , effettuata ex art 145cod. proc. civ., nei confronti del legale rappresentante e, nel me- rito, rite neva fondate le riprese ad imposizione nei confronti degli odierniricorrenti. 3.Avverso la sentenza d’appello i contribuenti ha nno proposto ricorso perCassazione affidat o a quatto rdici motiv i , cui replica l’Agenzia delle entratecon controricorso .

Considerato che: 1.Con il primo motivo i ricorrent i prospetta no , in relazione all’art. 360 primocomma n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata perviolazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 137 e 140 cod. proc. civ.e 60 lett. e ) d.

P .

R . 600/73 . 2.Il motivo è fondato. 2.1.Si rammenta che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'ar t. 12 delle preleggi, come ri- duzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla mo- tivazione(cfr. Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053) .

Pertanto, è de- nunciabilein cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione d i legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze pro- cessuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni i nconciliabili" e nella "motiva- zioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione .

2.2. La sentenza d'appello può ben essere motivata per relationem senzache sia apparente la motivazione, purché il giudice del gravame diaconto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in rela- zione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado (v.Cass.

Sez. 1, ordinanza n. 20883 del 05/08/2019), sicché dalla let- turadella parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un per- corsoargomentativo esaus tivo e coerente, mentre va cassata la deci- sionecon cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia diprimo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infonda- tezzadei motivi di gravame.

2.3. La CTR ha affermatoin parte motiva (“motivi in fatto e diritto”) che «relativamente, invece, alle specifiche censure contro le motiva- zioni dell'impugnata sentenza, mosse dall'appellante, per le motiva- zioni gì infra esposte ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, restando assorbita da quanto prefato o superata per incom- patibilit̀ logico - giuridica con quanto concretamente ritenuto e consi- derato dal Collegio, il ricorso in appello di parte pubblica deve essere accolto, riformata in parte qua deve essere la sentenza impugnata e, per l'effetto devolutivo, legittimo deve essere dichiarato l'atto imposi- tivo impugnato».

La motivazione esiste esclusivamente dal punto di vista formale, ma per le sue intrinseche contraddittoriet̀ non consente di individuare il percorso logico giuridico che ha condotto il giudice a quella determinata decisione.Il giudice, superata la questione d ella nullit ̀ dell’avviso per omessa notifica, ha nel merito riconosciuto la legittimit̀ della pretesa azionata dall’Ufficio finanziario senza indicare le ragioni sottese a tale decisione e, precisamente, le circostanze in base alle quali gli odierni ricorrenti potevano ritenersi autori delle violazioni contestate nell’av- viso di accertamento impugnato. 2.4.Non v’è poi dubbio che la parte dello “svolgimento del processo” vadaletta unitamente ai “motivi della decisione” nella valutazione com- plessivadel significato e contenuto decisorio della sentenza e, tuttavia, lapresenza della parte descrittiva del fatto e del processo non può nel casoin esame utilmente integrare l’assenza di parte decisoria, mera- menteparvente.

È infatti necessaria la ragionata seppure succinta di- saminadei motivi di appello e, in assenza di tale passaggio ineludibile, sidetermina l’apoditticit̀ della decisione, la quale si limita nel caso in esame ad aderire alla decisione di primo grado affermandone la cor- rettezzaed esaustività e l’assenza di prova della diversa prospettazione offertadalla parte.

Ciònon permette di comprendere il percorso logico compiuto dal giu- diced’appello per ritenere destituite di fondamento le plurime riprese oggettodi causa e numerosi motivi di appello di cui il ricorso dà conto. 3.Restano assorbiti dall’accoglimento del suddetto mezzo di impugna- zione:il secondo motivo incentrato sulla violazione e falsa applicazione degliartt. 137 e 140 c od. p roc. c iv. e 60 lett . e ) d.

P .

R . 600/73 ; il terzo perviolazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronun- ciato.ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2495 cod. civ. e 36d.P.R. 602/ 73 e omessa pronuncia ; il quarto motivo per n ullità della sentenzaimpugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) dell’art. 36 d . l gs. n.546/92 in relazione agli art t . 2495 cod. civ. e 36 del d.

P .

R . 602/73 ; il quinto per v iolazione del principio di corrispon- denzafra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. in rela- zioneall'art. 7 d . l gs. 472/97 e omessa pronuncia ; il sesto motivo re- cantela n ullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione efalsa applicazione) ex art. 36 d . l gs. n.546/92 in relazione all'art. 7 d.lgs. 472/9 7; il settimo per v iolazione del principio di corrispondenza frail chiesto ed il pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art.11 d . l gs. 472/97 e omessa pronuncia ; l’ottavo motivo per n ullità dellasentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applica- zione) di cui all’ art.36 d . l gs. n.546/92 in relazione all'art. 11 d . l gs. 472/97;il nono motivo di v iolazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 7 legge 326/2003 e omessa pronuncia ; la decima censura, di nullitàdella sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) dell’ art. 36 d . l gs.n.546/92 in relazione all'art. 7 legge 326/2003;l’undicesimo motivo di v iolazione del principio di corrispon- denza fra il chiesto ed il pronunciato. ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 19 e 21 d . l gs. 74/2000 e omessa pronuncia ; la dodicesima censura di n ullità della sentenza impugnata per inosser- vanza( Violazione e falsa applicazione) dell’ art. 36 d . l gs. n.546/92 in relazione agli art t . 19 e 21 d . lgs. 74/2000 ; Il tredicesimo motivo di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronun- ciato,ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione degli art t. 11 , comma 3 , e15 bis d.

P .

R . 602/73 - e omessa pronuncia e il quattordicesimo motivo dinullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) dell’ art.36 d . l gs. n.546/92 in relazione agli art t . 11 , comma3, e 15 bis d.

P .

R . 602/ 73.

4. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contro- versia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M LaCorte: accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 3580 /20 17 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.[OSCURATO:PERSONA]Arrigo (pec: domenico.darrigo@brescia.pecavvo- cati.it),elettivamente domiciliati in Roma via M. Prestinari n. 13 presso lostudio dell'a vv . [OSCURATO:PERSONA] (pec: paolaramadori@ordineavvoca- tiroma.org); Oggetto: II.DD. –IVA – mo- tivazione apparente –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardian. 3954 / 32 /20 16 depositata il 6 / 7 /20 16 e non notificata . Ilsostituto P rocuratore G enerale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’acco- glimentodel ricorso. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 7 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia n. 3954/32 /20 16 veniva accolto l’appello proposto da ll ’Agenzia delleentrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provin- cialedi Milano n. 10125 /2 6 /20 1 4 . Con tale decisione era no stat i riuniti eaccolti i ricors i propost i da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro l'av- visodi accertamento, loro notificato nella qualità di autor i della viola- zionedi norme tributarie , sulla base del PVC redatto dalla Guardia di Finanza in data 25.3.2013 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. concui l’amministrazione finanziaria accertava, per l'anno 2008, ai fini delleimposte dirette, maggiore reddito imponibile e ricostruiva il valore della produzione netta, recuperando anche l’IVA indebitamente de- tratta. 2.I ricorrenti, tra l’altro, in via preliminare eccepivano la nullità degli avvisidi accertamento per mancata rituale notifica dell'atto impositivo allasocietà, in ritenuta violazione dell'articolo 2495 cod. civ. . I l giudice diprime cure accoglieva il ricorso proposto dai ricorrenti per tale pro- filo,ritenuto assorbente, e annulla va l'avviso di accertamento co mpen- sandole spese . La decisione veniva riformata dal giudice d’appello che ritenevavalida la notifica nei confronti della societ ̀ , effettuata ex art 145cod. proc. civ., nei confronti del legale rappresentante e, nel me- rito, rite neva fondate le riprese ad imposizione nei confronti degli odierniricorrenti. 3.Avverso la sentenza d’appello i contribuenti ha nno proposto ricorso perCassazione affidat o a quatto rdici motiv i , cui replica l’Agenzia delle entratecon controricorso . Considerato che: 1.Con il primo motivo i ricorrent i prospetta no , in relazione all’art. 360 primocomma n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata perviolazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 137 e 140 cod. proc. civ.e 60 lett. e ) d. P . R . 600/73 . 2.Il motivo è fondato. 2.1.Si rammenta che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'ar t. 12 delle preleggi, come ri- duzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla mo- tivazione(cfr. Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053) . Pertanto, è de- nunciabilein cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione d i legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze pro- cessuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni i nconciliabili" e nella "motiva- zioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione . 2.2. La sentenza d'appello può ben essere motivata per relationem senzache sia apparente la motivazione, purché il giudice del gravame diaconto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in rela- zione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado (v.Cass. Sez. 1, ordinanza n. 20883 del 05/08/2019), sicché dalla let- turadella parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un per- corsoargomentativo esaus tivo e coerente, mentre va cassata la deci- sionecon cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia diprimo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infonda- tezzadei motivi di gravame. 2.3. La CTR ha affermatoin parte motiva (“motivi in fatto e diritto”) che «relativamente, invece, alle specifiche censure contro le motiva- zioni dell'impugnata sentenza, mosse dall'appellante, per le motiva- zioni gì infra esposte ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, restando assorbita da quanto prefato o superata per incom- patibilit̀ logico - giuridica con quanto concretamente ritenuto e consi- derato dal Collegio, il ricorso in appello di parte pubblica deve essere accolto, riformata in parte qua deve essere la sentenza impugnata e, per l'effetto devolutivo, legittimo deve essere dichiarato l'atto imposi- tivo impugnato». La motivazione esiste esclusivamente dal punto di vista formale, ma per le sue intrinseche contraddittoriet̀ non consente di individuare il percorso logico giuridico che ha condotto il giudice a quella determinata decisione.Il giudice, superata la questione d ella nullit ̀ dell’avviso per omessa notifica, ha nel merito riconosciuto la legittimit̀ della pretesa azionata dall’Ufficio finanziario senza indicare le ragioni sottese a tale decisione e, precisamente, le circostanze in base alle quali gli odierni ricorrenti potevano ritenersi autori delle violazioni contestate nell’av- viso di accertamento impugnato. 2.4.Non v’è poi dubbio che la parte dello “svolgimento del processo” vadaletta unitamente ai “motivi della decisione” nella valutazione com- plessivadel significato e contenuto decisorio della sentenza e, tuttavia, lapresenza della parte descrittiva del fatto e del processo non può nel casoin esame utilmente integrare l’assenza di parte decisoria, mera- menteparvente. È infatti necessaria la ragionata seppure succinta di- saminadei motivi di appello e, in assenza di tale passaggio ineludibile, sidetermina l’apoditticit̀ della decisione, la quale si limita nel caso in esame ad aderire alla decisione di primo grado affermandone la cor- rettezzaed esaustività e l’assenza di prova della diversa prospettazione offertadalla parte. Ciònon permette di comprendere il percorso logico compiuto dal giu- diced’appello per ritenere destituite di fondamento le plurime riprese oggettodi causa e numerosi motivi di appello di cui il ricorso dà conto. 3.Restano assorbiti dall’accoglimento del suddetto mezzo di impugna- zione:il secondo motivo incentrato sulla violazione e falsa applicazione degliartt. 137 e 140 c od. p roc. c iv. e 60 lett . e ) d. P . R . 600/73 ; il terzo perviolazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronun- ciato.ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2495 cod. civ. e 36d.P.R. 602/ 73 e omessa pronuncia ; il quarto motivo per n ullità della sentenzaimpugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) dell’art. 36 d . l gs. n.546/92 in relazione agli art t . 2495 cod. civ. e 36 del d. P . R . 602/73 ; il quinto per v iolazione del principio di corrispon- denzafra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. in rela- zioneall'art. 7 d . l gs. 472/97 e omessa pronuncia ; il sesto motivo re- cantela n ullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione efalsa applicazione) ex art. 36 d . l gs. n.546/92 in relazione all'art. 7 d.lgs. 472/9 7; il settimo per v iolazione del principio di corrispondenza frail chiesto ed il pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art.11 d . l gs. 472/97 e omessa pronuncia ; l’ottavo motivo per n ullità dellasentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applica- zione) di cui all’ art.36 d . l gs. n.546/92 in relazione all'art. 11 d . l gs. 472/97;il nono motivo di v iolazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 7 legge 326/2003 e omessa pronuncia ; la decima censura, di nullitàdella sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) dell’ art. 36 d . l gs.n.546/92 in relazione all'art. 7 legge 326/2003;l’undicesimo motivo di v iolazione del principio di corrispon- denza fra il chiesto ed il pronunciato. ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 19 e 21 d . l gs. 74/2000 e omessa pronuncia ; la dodicesima censura di n ullità della sentenza impugnata per inosser- vanza( Violazione e falsa applicazione) dell’ art. 36 d . l gs. n.546/92 in relazione agli art t . 19 e 21 d . lgs. 74/2000 ; Il tredicesimo motivo di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronun- ciato,ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione degli art t. 11 , comma 3 , e15 bis d. P . R . 602/73 - e omessa pronuncia e il quattordicesimo motivo dinullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) dell’ art.36 d . l gs. n.546/92 in relazione agli art t . 11 , comma3, e 15 bis d. P . R . 602/ 73. 4. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contro- versia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M LaCorte: accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
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