CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 40660/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Lecce il 6 novembre 2015), provvedendo alla rideterminazione della relativa pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che la censura in punto di mancata esclusione della recidiva, contestata e ritenuta, è generica, perché formulata senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata a corredo della statuizione impugnata (pag. 2, in cui la Corte territoriale ha motivato la decisione al riguardo assunta evocando la maggiore pericolosità sociale dell'imputato, gravato da precedenti condanne per i delitti di rapina, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi e falsa attestazione a pubblico ufficiale); motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - che l'ulteriore censura in punto di diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. è manifestamente infondata, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), come avvenuto nel caso che occupa (in cui la Corte territoriale ha motivato la propria decisione alla luce dell'assenza di elementi positivi che giustificassero la concessione del beneficio richiesto, del quale non sussistevano, invero, i presupposti tenuto conto delle risultanze del certificato del casellario giudiziale intestato all'imputato); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensor