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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 02387/2022

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 26/01/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; n udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato quella di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 27 settembre 2011, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 4 agosto 2011; pena così determinata con la recidiva specifica ed infraquinquennale ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle ritenute aggravanti.

2. Con ricorso affidato a due motivi [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce quanto di seguito riportato. 2.1.Con il primo motivo, lamenta vizi di motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 158, 161 e 99 cod. pen.

La Corte non avrebbe tenuto conto dell'esclusione della recidiva reiterata da parte del giudice di primo grado, sicché, residuando la sola recidiva specifica ed infraquinquennale, l'aumento del termine per effetto degli atti interruttivi non avrebbe dovuto eccedere la metà del termine ordinario.

La prescrizione sarebbe dunque maturata il 4 agosto 2020, al decorso di complessivi nove anni (6 anni + 3) dalla commissione del fatto.

2.2. Con il secondo motivo la difesa assume che la Corte di merito non abbia adeguatamente motivato in ordine alla doglianza con cui in appello aveva prospettato la destinazione della sostanza ad uso esclusivamente personale - benché tale finalità fosse stata ritenuta, almeno per una parte del quantitativo sequestrato, dal giudice di primo grado - ed ha invece assertivamente ritenuto la sussistenza di un'attività di spaccio da strada, in relazione al numero di dosi ricavabili, senza tenere conto della circostanza che il Putzu, dedito ad attività lavorativa, era in condizioni economiche tali da poter acquistare stupefacente così da precostituirsi una scorta.

Peraltro, la Corte non avrebbe considerato che la detenzione di un quantitativo eccedente i limiti tabellari non produce alcuna indebita inversione dell'onere probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo, inerente al mancato rilievo della prescrizione nella sentenza di secondo grado, è fondato, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle indicate dal difensore.

2. Come correttamente evidenziato dalla difesa, il giudice di primo grado ha ritenuto la recidiva specifica ed infraquinquennale e non anche reiterata; nel bilanciamento di essa con le circostanze attenuanti generiche, ha ritenuto prevalenti queste ultime.

Il calcolo deve allora essere riformulato.Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, va difatti considerato un tempo-base pari a quattro anni, corrispondenti al massimo edittale della pena prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 5.

Ciò perché, nei delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Cilente, Rv. 276016, con riferimento al termine prescrizionale del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in presenza di recidiva reiterata).

Su tale tempo va dunque applicato un aumento della metà ai sensi dell'art. 99, comma 1, cod. pen, in ragione della recidiva specifica ed infraquinquennale - incontestata dal ricorrente - trattandosi di aggravante ad effetto speciale, incidente ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. (sulla possibile duplice incidenza della aggravante in parola sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. , cfr. Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268214; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015).

Né una tale incidenza sul termine base può essere disconosciuta per il solo fatto che l'aggravante ad effetto speciale sia stata ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. possa influire sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058).

Il termine così determinato, pari a complessivi sei anni, ha avuto inizio nel momento consumativo del reato - risalente al 4 agosto 2011 - ed è stato utilmente interrotto in data 27 novembre 2011, per effetto della pronuncia della sentenza di primo grado.

Esso è poi spirato in data 27 novembre 2017, dunque ben prima dell'ulteriore atto avente valenza interruttiva, costituito dal decreto di citazione per il giudizio di appello, risalente al 23 dicembre 2020.

Al riguardo deve invero considerarsi che"... in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen (Sez. 2, n. 20654 del 23/04/2014, Ndiaye, Rv. 259583, con riferimento a fattispecie nella quale tra la sentenza di primo grado e quella di appello, pur eliminandosi dal comparto i periodi di sospensione del corso della prescrizione, era decorso un tempo superiore a quello ordinario; Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, Pinelli, Rv. 277853).

3. Assorbito ogni altro motivo, la sentenza va dunque annullata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 1/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] 'gliere stensore : Q I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 26/01/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; n udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato quella di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 27 settembre 2011, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 4 agosto 2011; pena così determinata con la recidiva specifica ed infraquinquennale ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle ritenute aggravanti. 2. Con ricorso affidato a due motivi [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce quanto di seguito riportato. 2.1.Con il primo motivo, lamenta vizi di motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 158, 161 e 99 cod. pen. La Corte non avrebbe tenuto conto dell'esclusione della recidiva reiterata da parte del giudice di primo grado, sicché, residuando la sola recidiva specifica ed infraquinquennale, l'aumento del termine per effetto degli atti interruttivi non avrebbe dovuto eccedere la metà del termine ordinario. La prescrizione sarebbe dunque maturata il 4 agosto 2020, al decorso di complessivi nove anni (6 anni + 3) dalla commissione del fatto. 2.2. Con il secondo motivo la difesa assume che la Corte di merito non abbia adeguatamente motivato in ordine alla doglianza con cui in appello aveva prospettato la destinazione della sostanza ad uso esclusivamente personale - benché tale finalità fosse stata ritenuta, almeno per una parte del quantitativo sequestrato, dal giudice di primo grado - ed ha invece assertivamente ritenuto la sussistenza di un'attività di spaccio da strada, in relazione al numero di dosi ricavabili, senza tenere conto della circostanza che il Putzu, dedito ad attività lavorativa, era in condizioni economiche tali da poter acquistare stupefacente così da precostituirsi una scorta. Peraltro, la Corte non avrebbe considerato che la detenzione di un quantitativo eccedente i limiti tabellari non produce alcuna indebita inversione dell'onere probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo, inerente al mancato rilievo della prescrizione nella sentenza di secondo grado, è fondato, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle indicate dal difensore. 2. Come correttamente evidenziato dalla difesa, il giudice di primo grado ha ritenuto la recidiva specifica ed infraquinquennale e non anche reiterata; nel bilanciamento di essa con le circostanze attenuanti generiche, ha ritenuto prevalenti queste ultime. Il calcolo deve allora essere riformulato.Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, va difatti considerato un tempo-base pari a quattro anni, corrispondenti al massimo edittale della pena prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 5. Ciò perché, nei delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Cilente, Rv. 276016, con riferimento al termine prescrizionale del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in presenza di recidiva reiterata). Su tale tempo va dunque applicato un aumento della metà ai sensi dell'art. 99, comma 1, cod. pen, in ragione della recidiva specifica ed infraquinquennale - incontestata dal ricorrente - trattandosi di aggravante ad effetto speciale, incidente ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. (sulla possibile duplice incidenza della aggravante in parola sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. , cfr. Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268214; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015). Né una tale incidenza sul termine base può essere disconosciuta per il solo fatto che l'aggravante ad effetto speciale sia stata ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. possa influire sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058). Il termine così determinato, pari a complessivi sei anni, ha avuto inizio nel momento consumativo del reato - risalente al 4 agosto 2011 - ed è stato utilmente interrotto in data 27 novembre 2011, per effetto della pronuncia della sentenza di primo grado. Esso è poi spirato in data 27 novembre 2017, dunque ben prima dell'ulteriore atto avente valenza interruttiva, costituito dal decreto di citazione per il giudizio di appello, risalente al 23 dicembre 2020. Al riguardo deve invero considerarsi che"... in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen (Sez. 2, n. 20654 del 23/04/2014, Ndiaye, Rv. 259583, con riferimento a fattispecie nella quale tra la sentenza di primo grado e quella di appello, pur eliminandosi dal comparto i periodi di sospensione del corso della prescrizione, era decorso un tempo superiore a quello ordinario; Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, Pinelli, Rv. 277853). 3. Assorbito ogni altro motivo, la sentenza va dunque annullata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 1/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] 'gliere stensore : Q I
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