CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2024
Cassazione n. 11296/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; k letto il ricorso proposto( nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo - l'indicazione in sentenza che il procedimento sarebbe stato definito con trattazione scritta quando di contro, su richiesta della difesa, la decisione è stata assunta in esito ad udienza partecipata- non dà conto di alcuna violazione delle relative prerogative difensive, atteso che dalla motivazione emerge senza incertezze che la Corte di appello ha tenuto conto delle conclusioni svolte in udienza nell'interesse dell'imputato, mentre il secondo contrasta il giudizio su dolo dell'evasione imputata a Galiano ribadendo temi - afferenti ai motivi della condotta materiale tenuta dal ricorrente- indifferenti ai fin dell'accertamento dell'elemento soggettivo che, in termini di dolo generico, informa il reato in contestazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.