CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30778/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] t, /Uv ecm t,t,;..ets.m& -.t h; kat' dtt,t A; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro adito in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, rigettava l'istanza con cui il Giudice per le indagini preliminari distrettuale aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura degli arresti dorniciliari per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso e di concorso esterno in associazione mafiosa. Osservava come il ricorrente, candidato alle elezioni di sindaco del Comune di Falerna avesse stretto un patto mafioso con [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco della criminalità locale, in virtù del quale [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe prestato a garantire il sostegno elettorale alle consultazioni del maggio 2014 e ad offrire la somma di 100.000 euro; in cambio il futuro candidato a sindaco avrebbe assicurato il mutamento di destinazione d'uso di un appezzamento di terreno della società [OSCURATO:SOCIETA]. nella titolarità effettiva della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. La piattaforma di gravità indiziaria trovava supporto nelle dichiarazioni rese da Mendicino, all'attualità collaboratrice di giustizia, che raccontava le confidenze che [OSCURATO:PERSONA] le aveva fatto, essendo stati, in passato, legati da una relazione sentimentale. Una conversazione del 21 maggio 2018 riportava un dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elemento anche legato alla criminalità locale e che avrebbe dovuto fare pressione sul sindaco per il mutamento di destinazione urbanistica. Ancora, si discuteva della progettazione di un capannone da eseguire sul terreno della Sole s.r.I., da dare in affitto per un deposito di mobili, a Villella. Dopo l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quest'ultimo dava appuntamento a [OSCURATO:PERSONA] all'evidenza per riferire l'oggetto del colloquio con [OSCURATO:PERSONA]. Il mutamento di finalità avrebbe permesso di ottenere denaro dal fondo senza dover attendere le lungaggini piuttosto legate alla variante urbanistica necessaria. Il colloquio con [OSCURATO:PERSONA] anche confermava l'approvazione del patto; [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che era anche suo interesse approvare la variante in un'epoca prossima alla scadenza del suo mandato. Seguivano i dialoghi con le figlie di [OSCURATO:PERSONA] e l'attivarsi di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere le varianti necessarie. Nella specie, ha osservato il Tribunale, è incriminata la promessa o l'accettazione del sostegno elettorale, nella forma tipica introdotta dalla legge 62/2021. Il patto era stato stipulato attraverso l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gestori di un distributore di carburanti che erano noti per essere legati a [OSCURATO:PERSONA]; invero, chi avesse voluto incontrarlo, si sarebbe dovuto rivolgere a costoro. Nei confronti del ricorrente (capo 3) era stato poi costruito il fatto di concorso esterno in associazione mafiosa. Era stata richiamata la forte opposizione su cui aveva riferito [OSCURATO:PERSONA] e la posizione assunta in Consiglio comunale da parte del consigliere [OSCURATO:PERSONA], proprio sulla attribuzione e sulla sottoscrizione di un contratto ad oggetto pubblico che assicurava la gestione del campo sportivo alla [OSCURATO:PERSONA], società controllata dai [OSCURATO:PERSONA]. Il contrasto era nato sull'opposizione ai lavori di realizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA] dei Fiori che gestiva la società anzidetta. L'opposizione era finalizzata ad evitare che si concludesse la sottoscrizione della convenzione. I lavori erano iniziati in assenza di permesso di costruire ma, nonostante la posizione di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la convenzione era stata approvata e il successivo mese di dicembre era stato rilasciato il permesso di costruire. Era seguita l'emissione dell'interdittiva antimafia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la denuncia del ridetto consigliere che, pur a fronte di ciò e della revoca del finanziamento pubblico, aveva rappresentato che la società continuava a gestire i campi da giuoco e la struttura ricettiva. Di tanto vi era contezza nelle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e la figlia che seguiva la pratica amministrativa. Era stata, del resto, revocata la convenzione con [OSCURATO:PERSONA], in essere dal 2001, e senza alcuna interlocuzione preliminare si era tentato di indurre la Bartucci a chiederne la revoca. Premesse una serie di notazioni generali sulla categoria del concorso esterno in associazione mafiosa, poi, si evidenziava che il patto di scambio politico mafioso fosse già di per sé idoneo a integrare il concorso esterno dell'indagato. Ciò perché si trattava di un impegno serio e concreto che aveva recato un contributo alla vita e alla sopravvivenza dell'ente. Al di là della variante al PSC che era stata avviata e che era in fase di concertazione si evidenziava proprio la vicenda relativa alla Calabria e Turismo s.r.I., nel cui ambito [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto un ruolo primario. Il sindaco del Comune di Falerna interrompeva il rapporto con Bartucci, in favore della Calabria e turismo s.r.I., società che metteva sostanzialmente capo a [OSCURATO:PERSONA]. In occasione della verifica ispettiva costui — che non aveva formali titolarità e, dunque, interesse- era trovato presso la sede dell'Hotel dei Fiori.Lo scopo dell'azione era di favorire una società di [OSCURATO:PERSONA], dunque, attraverso lo sviamento del potere amministrativo. Invero, pur in presenza dell'interdittiva antimafia e della revoca dei finanziamenti, oltre che della ferma opposizione del consigliere di minoranza, [OSCURATO:PERSONA], si continuava a permettere alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'attività ricettiva. Ulteriore intervento del sindaco si registrava per la realizzazione di una strada in località Lupia, opera funzionale alla lottizzazione dei fondi di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. Una serie di intercettazioni convalidavano la propsettazione d'accusa e i colloqui tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il tecnico comunale inducevano a modificare il progetto inizialmente presentato, tanto che [OSCURATO:PERSONA], recatosi presso lo studio della figlia di [OSCURATO:PERSONA], ne parlava a costei, garantendo che non sarebbero stati pretermessi gli interessi dei proprietari. L'appoggio fornito da [OSCURATO:PERSONA] era stato, dunque, fondamentale per rafforzare la potenza economica del clan. Quanto al quadro cautelare [OSCURATO:PERSONA] si era candidato ed era stato eletto come consigliere di minoranza alle consultazioni del 2019, non potendo rinnovarsi la carica di sindaco avendo egli già svolto per due mandati l'incarico elettivo. L'interruzione dell'incarico a ottobre 2020 non valeva di per sé a elidere concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, come dimostrato dalle intercettazioni nella congiuntura della consultazione del 2019. Valeva in questa direzione la promessa a [OSCURATO:PERSONA] di far nominare la sorella presso un seggio elettorale e l'assicurazione data a tale [OSCURATO:PERSONA], affinché venisse emesso un bando comunale per l'acquisto di un fondo gradito a un parente dell'interlocutore. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a diversi elettori di inviare la fotografia del voto espresso e interloquendo con la società [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il voto, impegnandosi in cambio nella liquidazione delle fatture per i servizi resi. Era, dunque, da condividere l'impostazione del Giudice per le indagini preliminari e la scelta di una misura di restrizione domiciliare. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e con il ministero del difensore di fiducia deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 416- ter cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento al capo 2 dell'imputazione.Premette che la contestazione nasce dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ex amante di [OSCURATO:PERSONA] e dalle confessioni che costei ha affermato di aver ricevuto. In particolare [OSCURATO:PERSONA] le aveva confidato di avere in animo di realizzare su un terreno agricolo diverse strutture immobiliari, da costruire, previa variante allo strumento urbanistico. Dunque, aveva sostenuto, che erano stati versati 100.000 euro al candidato sindaco, [OSCURATO:PERSONA]. Avevano operato per conto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prendendo parte anche a cene elettorali. Il primo punto di distonia era relativo alla percezione di 100.000 euro, circostanza che avrebbe realizzato altro reato mai contestato. D'altro canto sul piano della tipicità della condotta sarebbe stato il politico a dover corrispondere il denaro e non viceversa. Il Tribunale non si era avveduto, del resto, che nella medesima competizione era candidato in una lista contraria il figlio di Mendicino, [OSCURATO:PERSONA], legato a [OSCURATO:PERSONA] da vincoli di comparaggio e cui si era rivolto (il dato emergeva dalle intercettazioni) per ottenere il sostegno elettorale. Ancora, l'apporto elettorale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era privo di ogni supporto e non si confrontava con il fatto che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] era fatta decorrere nella stessa imputazione da dicembre 2014, là dove la competizione elettorale era del 25/5/2014. Anche le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oltre che con la figlia del primo) sulle promesse elettorali fatte da [OSCURATO:PERSONA] non valevano a offrire supporto alla vicenda dello scambio politico mafioso, trattandosi di fatti del 2012. [OSCURATO:PERSONA], anche rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA], non aveva mai fatto riferimento a un accordo politico-mafioso. Sulla questione [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso il suo mendacio, riferendo di una presa di posizione rigida di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA], ammettendo che dei fondi si potesse fare uso là dove non ci fossero stati i [OSCURATO:PERSONA]. La stessa intercettazione con il consigliere di Falerna documentava che da dieci anni si tentava di approvare una variante e che non sarebbero riusciti a farla. Non vi era, ancora, un elaborato tecnico sul punto, ma una prospettazione teorica ai cittadini. [OSCURATO:PERSONA] era stato definito dallo stesso Giudice per le indagini preliminari un soggetto faccendiere che aveva realizzato diverse irregolarità come sindaco del comune limitrofo di [OSCURATO:PERSONA] e risultando il firmatario del progetto di esecuzione delle opere che avrebbero dovuto incontrare il cambio di destinazione d'uso. Del resto, [OSCURATO:PERSONA] non intendeva avere rapporti con i [OSCURATO:PERSONA], dato documentato dal rifiuto della richiesta del comandante dei carabinieri locale che gli riferiva di un'alluvione dei terreni anche della [OSCURATO:SOCIETA]. e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] rifiutava di contattare, trattandosi di una società legata ai [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, poi, travisandone il significato aveva ritenuto che la variante, di cui si faceva parola tra [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA], "riguardava tutti". Lo stesso titolo tuttavia era in contraddizione, poiché poco prima si era fatto riferimento all'aspettativa di ottenere il permesso di costruire per realizzare un capannone da dare in affitto a [OSCURATO:PERSONA]. In questa logica pertanto il riferimento all'interesse di tutti era inquadrato, nel senso cioè che esso non riguardava il clan, ma le parti contraenti. Del resto che la variante non si dovesse ricostruire nei termini indicati dal Tribunale emergeva dal fatto che a distanza di quattro anni dalle consultazioni il Piano strutturale comunale non era stato modificato e si trovava in fase di concertazione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 110 e 416 bis cod. pen. oltre che il vizio di motivazione. Si richiedeva la serietà del patto e il reale rafforzamento o consolidamento dell'associazione mafiosa. Nella specie il Tribunale aveva ritenuto che attraverso il contributo di [OSCURATO:PERSONA] si fosse rafforzata la forza dell'associazione sul territorio. Ciò aveva fatto, tuttavia, senza spiegare come era avvenuto quel contributo e la ragione per la quale il patto elettorale-mafioso avesse coinvolto la 'ndrina e non la sola famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla vicenda della [OSCURATO:PERSONA] la motivazione risultava apparente. In quella circostanza [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la stipula di una convenzione con il Comune di Falerna e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di revocare la convenzione a seguito della emissione dell'interdittiva antimafia. Altra vicenda di contrasto tra il Comune di Falerna, il sindaco e la famiglia [OSCURATO:PERSONA] era relativa al contenzioso per un esproprio in atto in danno della società Sole s.r.I., relativamente ad una strada che attraversava i fondi, non preceduto dal relativo provvedimento amministrativo. Quanto all'azione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lo scopo non fu quello di favorire la società, ma quello di risolvere la questione della realizzazione, negli anni 70, del campetto sui fondi di proprietà della società, opera eseguita senza esproprio. La vicenda fu definita con la realizzazione di due campetti uno ad uso esclusivo pubblico, così concretizzandosi un interesse pubblico e risolvendosi una annosa vicenda pubblico-privata, ma non legata agli interessi mafiosi. Né sarebbe valsa l'interrogazione consiliare del consigliere [OSCURATO:PERSONA] sulla revoca alla Bartucci che aveva la gestione del campetto, poiché [OSCURATO:PERSONA] spiegava che la Bartucci continuava ad avere detta gestione e avrebbe continuato a gestire la struttura fino alla realizzazione delle opere. 2.3. Con l'ultimo motivo si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Si era in primo luogo richiamata la presunzione relativa di esigenze cautelari in ragione del titolo di reato e il Tribunale non aveva spiegato come [OSCURATO:PERSONA] decaduto dalla carica di consigliere potesse incidere sulla azione amministrativa del Comune di Falerna. Né si era spiegato come egli potesse interagire con gli apparati burocratici. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va respinto. 1. L'art. 416-ter cod. pen., nella sua formulazione, derivante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 62 del 2014, ha la finalità indiscutibile di proteggere l'ordine pubblico e la legalità democratica nelle competizioni elettorali. Esso sanziona le condotte di chi promette di procurare voti o di chi accetta la promessa, laddove l'impegno preveda, da un lato, che l'acquisizione dei voti avvenga con le modalità descritte nell'art. 416-bis cod. pen. (avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per commettere reati) e, dall'altro, l'erogazione o la promessa di denaro o di altra utilità. Il delitto è configurabile nei confronti di "chiunque". Ne possono rispondere, pertanto, anche il mediatore, oltre che il promittente 'mafioso' e il candidato e sussiste nei suoi elementi costitutivi per il solo fatto che sia stata raggiunta l'intesa di cdd. "voti contro favori". Il fatto può essere qualificato come delitto di pericolo, a cd. consumazione anticipata, risultando anticipata la soglia di punibilità rispetto alle iniziative che dovessero concretamente essere adottate per la ricerca dei voti. Invero, l'illecito si qualifica, così differenziandosi da altre figure affini per l'impegno al procacciamento del consenso elettorale con le evocate 'modalità mafiose'. Esse si considerano sussistenti in re ipsa, laddove il promittente sia per certo intraneo ad un sodalizio criminale di stampo mafioso ovvero abbia agito per conto di tale associazione delinquenziale. Devono essere, al contrario, provate come oggetto dell'intesa se manca quel requisito. Ciò accade nei casi in cui chi promette operi a 'titolo individuale' oppure non risulti affiliato ad un clan di tipo mafioso. Questa Corte ha avuto modo anche di puntualizzare che, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico -mafioso, come previsto dall'art. 416-ter cod. pen., nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 62 del 2014, quando il soggetto che si impegna a recuperare voti è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso e agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio voto/denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni. In tal caso, infatti, il ricorso al reclutamento del consenso -tramite la modalità di cui all'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen.- può dirsi immanente all'illecita pattuizione. Là dove, di converso, il soggetto che assume l'impegno a procacciare voti sia una persona estranea alla consorteria di tipo mafioso o un intraneo che agisce "uti singulus" é necessaria la prova della pattuizione delle modalità di reclutamento del consenso con metodo mafioso (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266738; Sez. 1, n. 19230/16 del 30/11/2015, Zappalà, Rv. 266794; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, P.M., Albero, Rv. 263845). In altri termini, l'esistenza dell'intesa al procacciamento di consensi elettorali con ricorso a modalità mafiose può desumersi anche in via indiziaria. Lo sviluppo argomentativo valorizza alcuni indicatori sintomatici della natura dell'accordo. Tra essi si evidenzia, in primo luogo, l'assoggettamento, che in determinate aree territoriali vi è nella forza intimidatrice propria di chi è storicamente appartenente ad un'associazione di stampo mafioso. Rilevano, ancora, la fama criminale dell'interlocutore del politico e la sua possibilità di incidere sul territorio di riferimento con i metodi tipici della mafiosità. Ciò spinge il candidato a raggiungere l'accordo nella consapevole e implicita evidenza delle modalità attraverso cui è veicolato in suo favore il reclutamento elettorale. D'altro canto, proprio in questo nucleo particolare sta la logica della scelta dello specifico interlocutore (Sez. 6, n. 18844 del 23/02/2018, Pignataro, non mass.). 2. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto buon governo dei principi di diritto così delineati, principi da cui non v'è motivo di discostarsi.2.1. Il primo motivo di ricorso, articolato in più punti, che possono essere trattati congiuntamente per lo stretto collegamento logico, è infondato e, per certi versi, proposto fuori dei casi ammessi. Il Tribunale del riesame ha spiegato che le elezioni comunali si sono tenute il 25 maggio 2014 con la conseguenza che la condotta ricade nell'ambito operativo della legge 62/2014 entrata in vigore il 18 aprile 2014. La piattaforma di gravità indiziaria è stata ritenuta formata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dal contenuto delle intercettazioni, fonti da cui si ricava che tra il sindaco [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fosse stato stipulato un patto politico-mafioso. Non ha rilievo decisivo la deduzione relativa alla particolarità che il corrispettivo dell'illecito accordo venga corrisposto dal soggetto politico in favore del procacciatore di voti e non il contrario. Il riferimento, dunque, alla corresponsione di 100 mila euro che [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA] non era un dato decisivo, idoneo a escludere la sussistenza della condotta di scambio elettorale politico-mafioso. Deve osservarsi che la tipicità della condotta di cui all'art. 416-ter cod. pen. si incentra sulla promessa di procurare voti, mediante le modalità di cui all'art. 416-bis cod. pen. in cambio della erogazione o della promessa della erogazione di denaro o di altra utilità. Ebbene, pur a fronte delle modifiche apportate con l'art. 1 I. 21 maggio 2019, n. 43, la condotta si incentra sull'accordo tra mafioso e politico di accettare la promessa di procurare voti. La corrispettività tra le prestazioni che caratterizzano il patto non esclude che anche 1273 il politico possa ricevere denaro a sua volta, al fine di accettare la promessa e di obbligarsi a porre in essere dazioni di denaro o di altre utilità nell'interesse dell'associazione. Si tratta di un dato estraneo alla tipicità e che può connotare eventualmente la modalità di conclusione dell'accordo, senza entrare a integrare gli elementi essenziali della fattispecie. Ciò fa, dunque, intendere che risulta ininfluente la ricezione dei centomila euro anzidetti a sostegno dell'offerta rivolta al politico. [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonima cosca sul territorio, aveva, dunque, aiutato [OSCURATO:PERSONA] nella elezione e come corrispettivo aveva ottenuto il cambio di destinazione d'uso dei terreni della [OSCURATO:SOCIETA]. La campagna elettorale si appurava era stata portata avanti, nel 2014, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prendendo parte anche ad una serie di cene elettorali cui non aveva partecipato lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per ragioni collegate alla sua fama criminale. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, si avvaleva di costoro per lo svolgimento dell'attività elettorale ed entrambi erano i soggetti da contattare per poter avere colloqui con il vertice della cosca. La presenza di [OSCURATO:PERSONA], (figlio di Mendicino) in una lista avversa a quella del candidato sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] non è un aspetto decisivo, non potendosi escludere, ammesso che [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto a sostegno di [OSCURATO:PERSONA], che quella condotta fosse un elemento tale da escludere il patto di scambio politico-mafioso con [OSCURATO:PERSONA]. Ben avrebbe potuto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] porre in essere una duplice condotta di sostegno, senza che l'aiuto offerto ad uno dei candidati dovesse escludere quello, al pari, garantito all'altro. Né risulta decisivo il particolare relativo alla mancanza di riscontri sulla posizione e sul ruolo dei Gallo, elementi che avrebbero svolto una condotta di sostegno elettorale in favore di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi, all'evidenza, di soggetti dei quali non si sarebbe dovuta giudicare la condotta di concorso nel delitto di scambio politico-mafioso, rispetto alla quale occorreva stabilire accanto alla condotta d'accusa l'elemento di riscontro esterno, ma di aspetto che supportava l'azione di scambio politico-mafioso. Il contenuto dell'accordo era stato compiutamente spiegato da [OSCURATO:PERSONA] e dai testi delle intercettazioni. Interloquendo con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito che erano oramai sei anni che attendeva il mutamento di destinazione d'uso, con approvazione della variante, vicenda che, dunque, risaliva al 2012. Ciò significa che l'accordo era avvenuto già nel 2012, durante il primo mandato (2012), in prospettiva delle elezioni del 2014, allorquando era risultato vincitore. Né vale il richiamo, operato dal ricorrente, alla richiesta da parte del maresciallo di prendere contatto per le vicende inerenti la società Sole s.r.I., coinvolta come altre strutture nella necessità di procedere a una notifica afferente a una alluvione. La vicenda aveva registrato il diniego da parte di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva esitato a spiegare che si trattava di fondi di proprietà della figlia di [OSCURATO:PERSONA] e che il [OSCURATO:PERSONA] stesso non intendeva essere coinvolto. A giudizio del ricorrente si trattava di una scelta che attestava l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] ai suoi rapporti con la famiglia di [OSCURATO:PERSONA]. Il riferimento logico, contenuto in ricorso, non è, tuttavia, risolutivo, ben potendo avere la posizione di [OSCURATO:PERSONA] anche altre spiegazioni, (tra cui quella di non apparire come un soggetto che potesse interloquire e trovare un canale di colloquio con la famiglia anzidetta) e trattandosi in ogni caso dell'interpretazione e della valutazione di un dato di portata indiziaria, aspetto inammissibile in sede di legittimità. -,g 10 Si trattava, poi, di un accordo finalizzato a favorire l'intera struttura. L'atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA], invero, finalizzato ad assecondare la volontà di [OSCURATO:PERSONA], era finalizzato a favorire il clan, come si evinceva dai colloqui tra il capo clan e le figlie. Vi era un colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e la figlia, [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva al padre se l'iniziativa riguardasse individualmente la famiglia [OSCURATO:PERSONA] o tutti, per riceverne la risposta che riguardava "tutti". Con ciò si evidenziava che l'interesse al cambio di destinazione d'uso dei terreni era un interesse del gruppo intero e non personale del solo [OSCURATO:PERSONA]. Né può ritenersi che quel riferimento fosse collegato non al gruppo criminale, ma alla necessità di ottenere il permesso di costruire per il capannone che sarebbe stato concesso in locazione a Villella, come riferimento, dunque, collegato ai contraenti e non al clan mafioso. Anche questo aspetto riguarda una diversa interpretazione del dato di gravità indiziaria, là dove la lettura operata dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale del riesame risulta di intrinseca logicità e priva di ogni contraddittorietà. 2. Quanto al secondo tema, relativo al concorso tra il reato di patto di scambio politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa si è chiarito che il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo dell'associazione, si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per l'integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale, risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali (Sez. 2, nr. 45402 del 02/07/2018, P.G. c/ [OSCURATO:PERSONA]. 275510). Ancora, ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso è sufficiente un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale, sicché, nell'ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere a sostegno degli interessi dell'associazione assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all'associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, nr. 19092 del 09/03/2021, P.G. c/ [OSCURATO:PERSONA]. 281410). Nella specie, si assume, in ricorso, che mancano elementi tali da rafforzare o consolidare l'associazione. Osserva il ricorrente che sarebbe stato travisante il riferimento operato dal Tribunale del riesame che aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva con il proprio comportamento, conscio di recare un apporto alla società di [OSCURATO:PERSONA], rafforzato la cosca omonima. Contrariamente a quanto affermato non si tratta di una motivazione apparente. Il ricorso annota che con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era in atto da anni un contrasto, sfociato in un contenzioso giudiziario. La società si relazionava con il Comune solo con [OSCURATO:PERSONA], avvocato e figlia di [OSCURATO:PERSONA]. Con la stipula della convenzione, dunque, si risolveva una questione in essere da anni di contrasto con la società stessa che aveva subito dal Comune un'occupazione, non preceduta dal relativo e prescritto decreto, addivenendo alla definizione di una questione in termini vantaggiosi per il Comune che, tra l'altro, aveva agito per un pubblico interesse. L'argomento non coglie nel segno solo a volere considerare che attraverso la stipula della convenzione non si addiveniva alla concretizzazione di un interesse di natura pubblica, ma si finiva per favorire la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si era, invero, svolta una transazione, ma le parti erano giunte a concedere la gestione della struttura a una società, eludendo in sostanza la normativa di evidenza e provvedendo ad assegnarla, ad altra società. Né risultano decisivi i rilievi del consigliere [OSCURATO:PERSONA] avendo accertato, in primo luogo, che non erano stati posti in essere abusi edilizi, presso il campetto e, in secondo luogo, che la convezione stessa permetteva di continuare a svolgere le sue funzioni alla Bartucci, precedente gestrice, fino alla ultimazione dei lavori. [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto dedotto, ha ritenuto il Tribunale del riesame ha offerto un contributo concreto e consapevole nella sua qualità I i-, 12 di sindaco del Comune di Falerna, agevolando la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., oltre che l'Hotel dei Fiori. Nel 2015, infatti il consigliere di maggioranza, [OSCURATO:PERSONA], si era posto in contrasto con l'amministrazione comunale per la sottoscrizione della convenzione anzidetta, relativa al rifacimento delle strutture sportive da parte della [OSCURATO:PERSONA], dove stava nascendo l'Hotel dei Fiori, struttura egualmente riconducibile ai [OSCURATO:PERSONA]. La convenzione con la Calabria turismo era stata stipulata revocando quella in essere con Bartucci, previa iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] che aveva intimato di avvicinare Cuda, marito della donna, affinché chiedesse la revoca della convenzione perché la [OSCURATO:PERSONA] era intenzionata a subentrare nella gestione delle attrezzature sportive. Ancora lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto l'obbligo di tutelare gli interessi dei [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, aveva assunto l'impegno di garantire che il fondo della [OSCURATO:SOCIETA]. non sarebbe stato interessato dal transito di una strada. La questione era affrontata presso lo studio della [OSCURATO:PERSONA] ove si era recato lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Questo aspetto documentava una messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA], da cui aveva ricevuto supporto elettorale in occasione delle consultazioni. Da quanto premesso deriva che sussiste il concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. avendo annotato lo stesso Tribunale del riesame come il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] fosse quello di un elemento esterno alla struttura mafiosa che aveva, tuttavia, contribuito al suo rafforzamento, consolidandone la forza sul territorio ed accrescendo il potere di [OSCURATO:PERSONA], suo vertice, attraverso la gestione della struttura sportiva e la possibilità di sfruttare l'albergo per finalità turistiche, attività che finivano per ridondare a favore del gruppo, anche in ragione delle plurime possibilità che da esse sarebbe derivato. 3. Le deduzioni svolte sulle esigenze cautelari non colgono nel segno. Si è osservato, in ricorso, come non possa ritenersi reale il rischio di recidiva, in ragione del patto politico-mafioso e del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non ricopra più cariche pubbliche, oltre a non poter svolgere il ruolo di sindaco, avendo egli già svolto due mandati elettorali ed essendo stato eletto consigliere di minoranza. Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] era, tuttavia, strettamente collegato al rischio di commissione di reati della stessa specie. [OSCURATO:PERSONA] continuava a svolgere attività di procacciamento di voti come si intendeva dalla interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA], addetta all'Area amministrativa del Comune di Falerna, promettendo che, in cambio del voto e di quello dei familiari, avrebbe fatto nominare la sorella di Motta, presidente di seggio. Assicurava a [OSCURATO:PERSONA] la sua intercessione, ottenendo il voto, per l'acquisto di un fondo cui era interessato un parente di Floro stesso. Ancora, insisteva con gli elettori per ottenere la fotografia del voto dato, in una logica clientelare e si attivava perché l'ufficio ragioneria liquidasse con sollecitudine i mandati a favore dei creditori dell'ente che si erano rivolti a lui per il recupero. Questi elementi erano indicativi