CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33568/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contestano l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e il severo trattamento sanzionatorio; considerato, quanto alla censura del vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., che essa risulta manifestamente infondata poiché i giudici di appello hanno adeguatamente assolto l'onere argomentativo attraverso un puntuale riferimento (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) alle precedenti condanne dell'imputato e all'assenza di qualsiasi condotta riparatoria portata in favore della persona offesa; considerato, quanto alla censura sul trattamento sanzionatorio, che la gradazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., cosicché non è deducibile dinanzi a questa Corte la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che il giudice di appello ha esaurientemente fatto riferimento a pagina 3 della sentenza, ai fini della dosimetria della pena, alle concrete modalità della condotta e al non trascurabile valore economico del bene oggetto di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settemb