CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2024
Cassazione n. 27521/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25222/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Dirigenti [OSCURATO:PERSONA] ex INPDAP - Incarico dirigenziale – Revoca - Assegnazione nuova sede –Art. 1, D.L. n. 138/2011 – Provvedimenti disciplinari – Sanzione – Rideterminazione – Art. 63, comma 2-bis, D. Lgs. n. 165/2001 R.G.N. 25222/2019 Ud. 12/09/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 25222/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 2 di 15 lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 232/2019 depositata il 27/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 232/2019, pubblicata in data 27 marzo 2019, la Corte d’appello di Bologna, decidendo sugli appelli riuniti separatamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 202/2017, ha solo parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed integralmente disatteso l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Quest’ultimaaveva adito il Tribunale di Piacenza, riferendo di essere dirigente [OSCURATO:PERSONA] - ex INPDAP di II fascia - assegnata alla sede [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con l’incarico di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] per tre anni a decorrere dal 1° giugno 2012; di essere stata tuttavia revocata anticipatamente dall’incarico e di essere stata trasferita presso la sede ex INPDAP di Piacenza- da ritener e sede di fascia inferiore rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA]- successivamente subendo una diminuzione delle sue competenze, sotto il profilo qualitativo e quantitativo con ridimensionamento del trattamento retributivo; di avere infine ricevuto due contestazioni disciplinari- da ritenersi illegittime - tradottesi in una sanzione pecuniaria e nella sospensione dal servizio e dallo stipendio per tre giorni. Sez. S4/L- R.G. 25222/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 3 di 15 Aveva quindi chiesto –in sintesi – di accertare l’illegittimità del provvedimento di revoca dell’incarico presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] con riassegnazione alla suddetta sede, od altra equivalente , e condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] acorrispondere il risarcimento dei danni subiti e l’indennità di trasferta nonché di dichiarare illegittime le sanzioni disciplinari irrogate con conseguente restituzione delle somme trattenute per effetto delle sanzioni medesime. Costituitasi regolarmente [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Piacenza aveva accolto la domanda in relazione alla sanzione della sospensione dal servizio per tre giorni, rideterminandola in sanzione pecuniaria di € 200,00 e condannando altresì [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione dell’indennità di trasferta. 3. Proposto separatamente appello sia da [OSCURATO:PERSONA] sia da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bologna, riuniti i gravami: − ha escluso la illegittimità del provvedimento di revoca dell’assegnazione a [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il provvedimento era giustificato da esigenze riorganizzative connesse al trasferimento delle funzioni dell’ex INPDAP a [OSCURATO:PERSONA]; − ha parimenti escluso che l’assegnazione della lavoratrice a Piacenza venisse ad integrare una forma di demansionamento, richiamando il disposto di cui all’art. 19, D. Lgs. n. 165/2001 ed osservando che l’assegnazione ad una sede con base territoriale più ristretta non valeva di per sé ad integrare una violazione delle regole di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; − ha disatteso il motivo di gravame della lavoratrice relativo alla sanzione disciplinare pecuniaria di € 200,00, affermando che la stessa si basava su comunicazioni di Sez. S4/L- R.G. 25222/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 4 di 15 posta elettronica della [OSCURATO:PERSONA] i cui contenuti si ponevano in contrasto con gli obblighi su di essa gravanti come dirigente ed escludendo che il Direttore regionale che l’aveva irrogata si trovasse in condizione di conflitto di interessi; − ha respinto i gravami incrociati che investivano la rideterminazione della seconda sanzione da sospensione di tre giorni a sanzione pecuniaria per € 200,00, operata dal giudice di prime cure, ritenendo fondata la contestazione disciplinare ma escludendo che ricorressero i presupposti per l’applicazione della sospensione; − ha invece accolto il motivo di gravame con cui [OSCURATO:PERSONA] impugnava la propria condanna alla corresponsione dell’indennità di trasferta da [OSCURATO:PERSONA] a Piacenza, rilevando che tale domanda non era stata specificamente formulata. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale è affidato a sette motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, D. Lgs n. 165/2001; 21, D.L. n. 201/2011; 97 e 117 della Costituzione. Sez. S4/L- R.G. 25222/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 5 di 15 La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima ha escluso la violazione del diritto alla permanenza triennale, previsto all’art. 19, D. Lgs. n. 165/2001, ritenendo operante il disposto di cui all’art. 1, comma 18, D.L. n. 138/2011 (convertito con L. n. 148/2011) e quindi la facoltà di deroga giustificata da necessità organizzativedell’Istituto. Argomenta in contrario che il processo di riorganizzazione connesso alla soppressione dei ruoli, anche dirigenziali, dell’INPDAP, col contestuale trasferimento del personale all’interno dell’[OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto essere attuato, come previsto dall’art. 21, D.L. n. 201/2011, solo a seguito dell’emanazione di decreti di natura non regolamentare da parte del Ministero del Lavoro (attuazione avvenuta con i DD. MM. del 3 luglio 2013 e del 2 ottobre 2013). Deduce che tale previsione è da ritenersi speciale e prevalente su quella di cui al D.L. n. 138/2011, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti potuto procedere al proprio riassetto, organizzativo e funzionale, soltanto dopo l’emanazione dei citati decreti. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, D. Lgs. n. 165/2001; 6 del Regolamento “Affidamento, mutamento e revoca incarichi dirigenziali non generali INPDAP”; del Regolamento di Organizzazione INPDAP; del Regolamento di organizzazione [OSCURATO:PERSONA] approvato con del. n. 380/2000 e s.m.i.; del CCNL [OSCURATO:PERSONA] pubblici non economici; della Direttiva della [OSCURATO:PERSONA] n. 10/2007. Si impugna la decisione della Corte d’appello, nella parte in cui ha escluso che la revoca dall’incarico presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] ed il trasferimento presso la sede di Piacenza non fossero avvenuti con modalità tali da integrare la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. Sez. S4/L- R.G. 25222/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 6 di 15 Argomenta, in contrario, il ricorso che: − sarebbero state violate le fonti normative, contrattuali e regolamentari che disciplinavano il rapporto; − la revoca dell’incarico sarebbe stata giustificata con l’esigenza di rotazione degli incarichi, senza che tale giustificazione trovasse riscontro nei fatti, essendo stato riassegnato alla sede di [OSCURATO:PERSONA] un dirigente che era già stato incardinato nella medesima sede in precedenza per un periodo di oltre dieci anni; − la revoca non sarebbe stata effettuata in forma scritta e sarebbero state violate, nel caso di specie, le norme procedurali stabilite dalle leggi vigenti e dalla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 10/2007. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., “Omesso esame e pronuncia sulla questione afferente la dedotta illegittimità della revoca anticipata dell'incarico di Direttore della Sede [OSCURATO:PERSONA] di Piacenza e della illegittimità dell’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] denominata “coordinamento agenzie e customer care” della sede integrata [OSCURATO:PERSONA]- INPDAP di Piacenza,”. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe “omesso di considerare che, nel caso che ci occupa, erano state poste in essere altre violazioni di legge”nel momento in cui alla ricorrente era stata comunicata la revoca dall’incarico di dirigente di Piacenza con assegnazione dell’incarico di dirigente presso la sede integrata [OSCURATO:PERSONA]- INPDAP di Piacenza con responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] denominata “coordinamento agenzie e customer care”. Tale assegnazione, secondo la ricorrente, integrerebbe la violazione degli artt. 19 e 21 del D. Lgs n. 165/2001, dell’art. 6 del Sez. S4/L- R.G. 25222/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 7 di 15 Regolamento “Affidamento, mutamento e revoca incarichi dirigenziali non generali INPDAP”, del Regolamento di Organizzazione INPDAP, del Regolamento di organizzazione [OSCURATO:PERSONA] approvato con del. n. 380/2000 e s.m.i., del CCNL [OSCURATO:PERSONA] pubblici noneconomici Vigente e della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] nr. 10/2007. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., “Omesso esame di circostanze decisive per il giudizio - Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 - 21 del D. Lgs n. 165/2001; dell’art. 2103 c.c.”. La ricorrente censura l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui l’assegnazione alla sede di Piacenza e la successiva attribuzione della responsabilità dell’Area manageriale non avrebbero avuto carattere di demansionamento anche in considerazione del fatto che Piacenza era sede pilota per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, opponendo che la Corte avrebbe omesso di valutare che: − la sede di Piacenza era stata classificata da INPDAP come serie B anziché A; − tutte le sedi INPDAP ed [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia - Romagna erano interessate alla sperimentazione di nuovi schemi organizzativi; − l’affidamento dell’Area manageriale aveva comportato la sottrazione alla ricorrente di tutta una serie di funzioni. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., “Omesso esame di circostanze decisive per il giudizio - Violazione degli art. 22 e seg. della legge n. 241 del 1990, del CCNL vigente, del Codice di comportamento dei Dirigenti vigente INPDAP/[OSCURATO:PERSONA], del Regolamento di disciplina dei Dirigenti INPDAP/[OSCURATO:PERSONA] Vigente (allegati 39a, 39b, 39c fascicolo di primo grado),del principio di immutabilità della contestazione disciplinare -corollario del principio Sez. S4/L- R.G. 25222/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 8 di 15 di specificità sancito dall’art. 7 L. 20 maggio 1970, del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62, dell’art. 21 comma 7 del D.L. 201/2011 in relazione n. 300”. Censurando, questa volta, la decisione di rigetto del motivo di appello con il quale veniva dedotta la illegittimità della irrogazione della sanzione disciplinare pecuniaria di € 200,00, la ricorrente deduce che la Corte felsinea non avrebbe tenuto conto che: − alla data di avvio del procedimento disciplinare la ricorrente, come disposto dall’art. 21 comma 7 del D.L. 201/2011, non era ancora stata trasferita in [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, il regolamento di disciplina applicabile non avrebbe dovuto essere quello dell’[OSCURATO:PERSONA] – applicato nella sanzione -ma quello dell’INPDAP; − il d.P.R. n. 62/2013 aveva abrogato il previgente codice di comportamento unico citato dall’[OSCURATO:PERSONA] richiamato al momento dell’irrogazione della sanzione disciplinare; − al momento dell’irrogazione della sanzione disciplinare , quindi,[OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora adeguato il proprio codice di comportamento al disposto del d.P.R. n. 62/2013 e pertantola sanzione non avrebbe potuto essere inflitta , in quanto riferita ad articoli di un codice disciplinare abrogato. Aggiunge, poi, la ricorrente che “il Giudice ha omesso poi di considerare l’asserita artefazione della corrispondenza intercorsa tra la ricorrente ed i Dirigenti, artefazione che svuoterebbe, in pratica, di rilevanza disciplinare il messaggio” di posta elettronica che è stato valutato integrare infrazione disciplinare. Ulteriormente, la sanzione disciplinare sarebbe stata comminata alla ricorrente per motivi diversi da quelli dedotti nella contestazione di Sez. S4/L- R.G. 25222/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 9 di 15 addebiti, con violazione del principio della immutabilità della contestazione disciplinare. 1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., “Omesso esame su un punto decisivo della causa rilevabile 4 d’ufficio. Violazione del CCNL vigente, del Codice di comportamento dei Dirigenti [OSCURATO:PERSONA]/INPDAP vigente, del Regolamento di disciplina dei Dirigenti [OSCURATO:PERSONA]/INPDAP Vigente (allegati 39a, 39b, 39c fascicolo di primo grado), del DPR n. 62 del 16/04/2013 art. 17 comma 3, dell’art. 21 comma 7 del D.L. 201/2011”. La ricorrente censura anche la decisione di rigetto del motivo di appello con il quale veniva dedotta la illegittimità della irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni. Oltre a riproporre censure similari a quelle formulate con il quinto motivo, il motivo deduce che la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare non recava data certa ed osserva che non rientrava nei poteri del giudice di prime cure quello di rideterminare la sanzione. 1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., “Omesso esame su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio”. Viene censurata la decisione della Corte felsinea nella parte in cui, accogliendo il gravame di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che non fosse stata formulata specifica domanda di riconoscimento dell’indennità di trasferta per il trasferimento da [OSCURATO:PERSONA] a Piacenza. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza o del procedimento (…) in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost., ed in particolare del comma 2 in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU”. Sez. S4/L- R.G. 25222/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 10 di 15 Il ricorso incidentale censura la decisione di rigetto del motivo di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] deduceva il vizio di ultrapetizione della decisione di prime cure in ordine alla sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni, rilevando che –come dedotto anche in sede di appello - non rientrava nei poteri del giudice di prime cure quello di rideterminare la sanzione, avendo la ricorrente principale contestato solo l’ane non anche il quantum della sanzione. 3. Il primo motivo delricorso principale è fondato. Come dedotto dalla ricorrente, a venire in rilievo è l’art. 21, D.L. n. 201/2011(conv. con mod. con L egge , n. 214 /2011), in particolare nei seguenti commi: • “ 2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'[OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente la dotazione organica dell'[OSCURATO:PERSONA] è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni Sez. S4/L- R.G. 25222/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 11 di 15 soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'[OSCURATO:PERSONA], con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza”. • “ 2 - bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'[OSCURATO:PERSONA], nei giudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS”. • “ 7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'[OSCURATO:PERSONA] provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.” Il controricorrente ha dedotto, sul punto, che i decreti menzionati dal comma 2 non potevano ritenersi costituire condizione della effettiva disponibilità delle risorse degli Enti soppressi, rivestendo unicamente valenza ricognitiva delle risorse risultanti dai documenti contabili di chiusura della gestione e consentendo, pertanto, la repentina revoca Sez. S4/L- R.G. 25222/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 12 di 15 dell’originaria assegnazione della ricorrente, e la sua nuova assegnazione alla sede di Piacenza. Questa ricostruzione risulta, tuttavia , smentita non solo dal tenore letterale dello stesso comma 2 –che risulta invece subordinare ai decreti lo stesso trasferimento ad [OSCURATO:PERSONA] delle “risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi”, ma anche dai successivi commi 2-bis e 7, in quanto gli stessi prevedevano, il primo, che, in attesa dell'emanazione dei suddetti, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuassero “ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi”, e, il secondo, che solo successivamente all’emanazione dei suddetti decreti [OSCURATO:PERSONA] procedesse “al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure”. Si deveosservare che la Corte felsinea, con la propria decisione, è venuta , invece, ad affermare apoditticamente la prevalenza sul D.L. n. 201/2001 del precedente D.L. n. 138/2011, richiamando genericamente preminenti ragioni organizzative, ed in particolare la “sperimentazione del nuovo modello organizzativo”, senza però neppure considerare la ben evidente differenza tra una “sperimentazione” limitata – che poteva giustificare specifiche iniziative di dislocazione di unità del personale -e quella che, sulla base della ricostruzione offerta dalla decisione medesima, è risultata essere un’operazione di vero e proprio riassetto organizzativosu più sedi, la quale, proprio in quanto tale,avrebbe potuto invece essere intrapresa solo dopo l’adozione dei Decreti ministeriali di cui all’art. 21, comma 2, D.L. n. 201/2011. Sez. S4/L- R.G. 25222/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 13 di 15 L’omessa valutazione di tale profilo da parte della Corte d’appello si è quindi tradotta in un inadeguato governo sia della previsione da ultimo richiamata sia dell’art. 1, comma 18, D.L. n. 138/2011. 4. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento die motivi secondo, terzo e quarto. 5. I motivi quinto, sesto e settimo sono invece inammissibili. Tutti questi motivi, infatti, vengono a caratterizzarsi per l’assoluto mancato rispetto della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., oltre a contenere reiterati –ed inammissibili -riferimenti a profili in fatto. L’inammissibilità dei motivi, quindi, discende dal principio – più volte affermato da questa Corte, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013). 6. Il ricorso incidentale è infondato. Infatti, questa Corte ha recentemente chiarito (Cass. Sez. L - Sentenza n. 10236 del 18/04/2023),non solo che l’art. 63, comma 2 - bis, D. L gs. n. 165/2001 - inserito dall’art. 21 , comma 1, D . L gs. n. 75/2017 - va interpretato nel senso che il giudice , nei casi in cui la Sez. S4/L- R.G. 25222/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 14 di 15 sanzione inflitta venga ritenuta non proporzionata alla gravità del fatto accertato, ha il potere/dovere di rimodulare la sanzione medesima anche in difetto di sollecitazione– e ciò in quanto “ la tesi che esclude la doverosità della rideterminazione finisce per attribuire al giudice una discrezionalità assoluta, discrezionalità che renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelare gli interessi pubblici coinvolti dall’illecito” – ma anche che la previsione concerne i poteri attribuiti al giudice ordinario nelle controversie inerenti ai rapporti di impiego pubblico contrattualizzato, con la conseguenza che la disciplina applicabile ratione temporis all’esercizio di detti poteri è quella vigente nel momento in cui il potere stesso è esercitato, non assumendo alcun rilievo la data di commissione dell’illecito. A tale principio la decisione impugnata risulta essersi conformata, dovendosi quindi escludere il dedotto vizio di ultrapetizione. 7.Alla luce delle considerazioni che precedono mentre il ricorso principale deve trovare accoglimento limitatamente al primo motivo, risultando assorbiti secondo, terzo e quarto motivo ed inammissibil i quinto, sesto e settimo motivo, il ricorso incidentale deve essere respinto. La decisione impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi al principio qui enunciato, provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità. 8. In relazione al ricorso incidentale, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di Sez. S4/L- R.G. 25222/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 15 di 15 contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte, accoglie il primo motivo del ricorsoprincipale, assorbiti secondo, terzo e quarto motivo e inammissibili quinto, sesto e settimomotivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motiv o accolt o e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bolognain diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel test