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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06041/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in qualità di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] nonché quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha depositato conclusioni scritte e nota spese per le parti civili [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava l' affermazione della penale responsabilità dell' imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di esercizio arbitrario della proprie ragioni - la cui condotta contestata ai sensi dell' art. 56 e 629 c.p. era stata in tal senso riqualificata dal primo giudice - nonché relativamente alla statuizioni civili in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; revocava le statuizioni civili in favore della [OSCURATO:PERSONA] del Mela e rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico dell' imputato nella misura pari a mesi due di reclusione convertendola nella pena pecuniaria di euro 15.000,00 di multa.

I giudici di appello rigettavano l' eccezione di improcedibilità dell'azione per difetto di tempestiva querela e ritenevano comprovata, sulla scorta delle dichiarazioni delle persone offese, ritenute pienamente attendibili anche in ragione della circostanza che il loro narrato aveva trovato elementi di riscontro nelle ulteriori emergenze istruttorie, la condotta dell'imputato il quale aveva, in modo minaccioso, preteso la restituzione di somme di sua spettanza, escludendo che tale condotta potesse farsi rientrare nella meno grave ipotesi ex art.612 c.p.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, formulando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p., violazione di legge in relazione agli artt. 124 c.p. e 125, 336 c.p.p. nonché vizio di motivazione anche per travisamento della prova quanto al tempus commissi delicti, in ordine alla ritenuta tempestività della querela.

Rileva che i giudici di merito non avevano considerato che l'istruttoria aveva offerto elementi per retrodatare i fatti rispetto alla data risultante dal capo di imputazione, risultando che le condotte contestate risalivano ad epoca ben antecedente rispetto alla data di deposito della querela (7 ottobre 2012).

2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 lett. e) c.p.p., vizio di motivazione quanto alla ritenuta credibilità delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Rileva che i giudici di appello avevano del tutto omesso di motivare in ordine alla valenza dei documenti prodotti all' udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (decreti di citazione a giudizio per simulazione di reato e truffa a danno del ricorrente) ed erano incorsi in un travisamento delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA].

Deduce che la corte di merito, nel confermare la valutazione di attendibilità dei primi giudici, non aveva considerato la valenza di detta documentazione da cui ben poteva inferirsi, per contro, la inattendibilità dei testi e che era palese il travisamento delle prove in cui era incorsa la stessa non considerando che dal racconto dell'Altuni emergeva la falsità delle dichiarazioni del marito circa le minacce verificatesi presso la farmacia.

Osserva, in particolare, che i giudici di appello non avevano considerato che mentre lo Sciacca aveva riferito di minacce del Duca presso la farmacia in presenza della moglie quest' ultima aveva affermato di non essere stata presente a tali accadimenti.2.3.

Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 125 comma 3, 530 comma 1, 533 comma 1 e 192 c.p.p. vizio di motivazione in ordine alle specifiche questioni devolute in appello quanto alla attendibilità della persona offesa Sciacca ed alla assenza di riscontri al suo narrato.

Evidenzia che con l'atto di appello erano state dedotte plurime ragioni del forte astio dello Sciacca nei confronti dell'imputato (analiticamente richiamate in ricorso) che la corte di appello aveva finito per tralasciare e lamenta, altresì, che i giudici territoriali avevano, erroneamente, valorizzato quale dato di riscontro le dichiarazioni del teste Bengala di per sé prive di rilievo alcuno, risultando palese il deficit motivazionale in cui erano incorsi i giudici territoriali.

2.4. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta configurabilità del reato ex art. 393 c.p.c. anche sulla scorta delle complessive emergenze documentali.

Rileva che in ragione della documentata tutela giudiziaria promossa dell' imputato per il soddisfacimento del proprio credito la condotta andava semmai qualificata quale ipotesi di minaccia semplice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto attiene, sostanzialmente, a questioni di fatto non dedotte con l'atto di appello.

Ritiene questa Corte di dare seguito al condivisibile orientamento di legittimità secondo cui la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 32985 del 09/07/2013, Rv. 256845; Sez. 5, n. 3214 del 17/10/2012, Rv. 254385 ;Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Rv. 267948).

Laddove, invece, come nella specie, la prospettazione circa l'intempestività postuli la valutazione di prove dichiarative o di altre diverse fonti probatorie, la mancata devoluzione in appello della questione riveste efficacia preclusiva, esulando dal perimetro del sindacato di legittimità l'accertamento di fatto in ordine alle circostanze dedotte per la prima volta dinanzi la Corte Suprema (in tal senso Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015, Grasso, Rv. 264847).

La motivazione della corte di merito appare sul punto congrua in fatto e corretta in diritto mentre il ricorrente - giova ribadire con prospettazione non previamente dedotta con i motivi di appello - assume che i fatti delittuosi andrebbero "retrodatati" rispetto al tempus commissi delicti indicato nel capo di imputazione ed in tal senso richiama il tenore delle deposizioni testimoniali con argomentazioni assai generiche, trascurando, peraltro, di considerare che l'onere della prova dell'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché l'eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante. (Sez. 6, Sentenza n. 35122 del 24/06/2003 Ud. (dep. 04/09/2003) Rv. 226327 — 01.

3. Gli ulteriori tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono proposti per motivi non consentiti e, comunque, sono da ritenere manifestamente infondati.

3.1. Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata, con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Ingenio, il Collegio non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste anche da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex mu/tis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 03/12/ 2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524).

In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico- giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755).

Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv.253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730).

Nel caso di specie i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili.

La corte territoriale, nel disattendere le censure oggi reiterate, ha evidenziato che il narrato degli stessi appariva spontaneo, sincero e privo di intenti calunniosi, in sé perfettamente credibile (chiarendo, pure, con un ragionamento che non appare né carente né illogico né contraddittorio che apparivano trascurabili talune discrasie) ed, ancora, che aveva trovato significativi elementi di convergenza negli altri dati istruttori, in particolare, nel tenore delle dichiarazioni del teste Bengala - il quale aveva riferito che l' imputato, che lo aveva incontrato casualmente, dopo essersi accertato che egli lavorava ancora all' interno della palestra dello Sciacca, gli aveva consigliato di non andarci più in quanto avrebbe dato fuoco alla palestra ed ai soggetti che vi si trovavano dentro - che rappresentavano "un granitico riscontro alle dichiarazioni dello Sciacca in merito alla minacce subite dall' imputato al fine di indurlo a pagare con immediatezza il suo debito".

In tale contesto non coglie in alcun modo nel segno la deduzione della difesa di parte ricorrente circa l'asserita omessa valutazione dei documenti prodotti all' udienza del 23 aprile 2018, non avendo l'imputato neanche adeguatamente chiarito per quali ragioni l'omessa considerazioni di tali elementi probatori sarebbe tale da incrinare del tutto il complessivo ragionamento dei giudici di merito.

Né pregio alcuno ha la censura, sempre finalizzata ad inficiare la valutazione di attendibilità del narrato delle persone offese, secondo cui la corte di appello non avrebbe considerato che era emersa la prova della falsità del racconto di [OSCURATO:PERSONA] circa l'episodio delle minacce verificatesi in farmacia in forza dalle dichiarazioni della moglie del predetto la quale aveva escluso di essere stata presente all' occorso, laddove, per contro lo Sciacca aveva parlato della compresenza della moglie in tale occasione.

Orbene va ricordato che il ricorso per cassazione che deduca travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità. (Fattispecie relativa alla dedotta erronea valutazione del contenuto del documento di valutazione dei rischi). (Sez. 4, Sentenza n. 1219 del 14/09/2017 Ud. (dep. 12/01/2018) Rv. 271702 -

01. Nel caso in esame la corte di appello, nel disattendere il profilo di censura oggi reiterato, ha ribadito come le questioni prospettate dalla difesa attenevano ad elementi di contorno e che il parziale contrasto fra quanto riferito dallo Sciacca e dalla moglie Angela quindi, di mero merito, non possono che essere disattese in quanto del tutto prive di fondamento.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.

L' imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], spese liquidate in euro 3.510,00 ciascuna, oltre accessori di legge.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in euro 3.510,00 ciascuna,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in qualità di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] nonché quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha depositato conclusioni scritte e nota spese per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava l' affermazione della penale responsabilità dell' imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di esercizio arbitrario della proprie ragioni - la cui condotta contestata ai sensi dell' art. 56 e 629 c.p. era stata in tal senso riqualificata dal primo giudice - nonché relativamente alla statuizioni civili in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; revocava le statuizioni civili in favore della [OSCURATO:PERSONA] del Mela e rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico dell' imputato nella misura pari a mesi due di reclusione convertendola nella pena pecuniaria di euro 15.000,00 di multa. I giudici di appello rigettavano l' eccezione di improcedibilità dell'azione per difetto di tempestiva querela e ritenevano comprovata, sulla scorta delle dichiarazioni delle persone offese, ritenute pienamente attendibili anche in ragione della circostanza che il loro narrato aveva trovato elementi di riscontro nelle ulteriori emergenze istruttorie, la condotta dell'imputato il quale aveva, in modo minaccioso, preteso la restituzione di somme di sua spettanza, escludendo che tale condotta potesse farsi rientrare nella meno grave ipotesi ex art.612 c.p. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, formulando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p., violazione di legge in relazione agli artt. 124 c.p. e 125, 336 c.p.p. nonché vizio di motivazione anche per travisamento della prova quanto al tempus commissi delicti, in ordine alla ritenuta tempestività della querela. Rileva che i giudici di merito non avevano considerato che l'istruttoria aveva offerto elementi per retrodatare i fatti rispetto alla data risultante dal capo di imputazione, risultando che le condotte contestate risalivano ad epoca ben antecedente rispetto alla data di deposito della querela (7 ottobre 2012). 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 lett. e) c.p.p., vizio di motivazione quanto alla ritenuta credibilità delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rileva che i giudici di appello avevano del tutto omesso di motivare in ordine alla valenza dei documenti prodotti all' udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (decreti di citazione a giudizio per simulazione di reato e truffa a danno del ricorrente) ed erano incorsi in un travisamento delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA]. Deduce che la corte di merito, nel confermare la valutazione di attendibilità dei primi giudici, non aveva considerato la valenza di detta documentazione da cui ben poteva inferirsi, per contro, la inattendibilità dei testi e che era palese il travisamento delle prove in cui era incorsa la stessa non considerando che dal racconto dell'Altuni emergeva la falsità delle dichiarazioni del marito circa le minacce verificatesi presso la farmacia. Osserva, in particolare, che i giudici di appello non avevano considerato che mentre lo Sciacca aveva riferito di minacce del Duca presso la farmacia in presenza della moglie quest' ultima aveva affermato di non essere stata presente a tali accadimenti.2.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 125 comma 3, 530 comma 1, 533 comma 1 e 192 c.p.p. vizio di motivazione in ordine alle specifiche questioni devolute in appello quanto alla attendibilità della persona offesa Sciacca ed alla assenza di riscontri al suo narrato. Evidenzia che con l'atto di appello erano state dedotte plurime ragioni del forte astio dello Sciacca nei confronti dell'imputato (analiticamente richiamate in ricorso) che la corte di appello aveva finito per tralasciare e lamenta, altresì, che i giudici territoriali avevano, erroneamente, valorizzato quale dato di riscontro le dichiarazioni del teste Bengala di per sé prive di rilievo alcuno, risultando palese il deficit motivazionale in cui erano incorsi i giudici territoriali. 2.4. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta configurabilità del reato ex art. 393 c.p.c. anche sulla scorta delle complessive emergenze documentali. Rileva che in ragione della documentata tutela giudiziaria promossa dell' imputato per il soddisfacimento del proprio credito la condotta andava semmai qualificata quale ipotesi di minaccia semplice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto attiene, sostanzialmente, a questioni di fatto non dedotte con l'atto di appello. Ritiene questa Corte di dare seguito al condivisibile orientamento di legittimità secondo cui la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 32985 del 09/07/2013, Rv. 256845; Sez. 5, n. 3214 del 17/10/2012, Rv. 254385 ;Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Rv. 267948). Laddove, invece, come nella specie, la prospettazione circa l'intempestività postuli la valutazione di prove dichiarative o di altre diverse fonti probatorie, la mancata devoluzione in appello della questione riveste efficacia preclusiva, esulando dal perimetro del sindacato di legittimità l'accertamento di fatto in ordine alle circostanze dedotte per la prima volta dinanzi la Corte Suprema (in tal senso Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015, Grasso, Rv. 264847). La motivazione della corte di merito appare sul punto congrua in fatto e corretta in diritto mentre il ricorrente - giova ribadire con prospettazione non previamente dedotta con i motivi di appello - assume che i fatti delittuosi andrebbero "retrodatati" rispetto al tempus commissi delicti indicato nel capo di imputazione ed in tal senso richiama il tenore delle deposizioni testimoniali con argomentazioni assai generiche, trascurando, peraltro, di considerare che l'onere della prova dell'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché l'eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante. (Sez. 6, Sentenza n. 35122 del 24/06/2003 Ud. (dep. 04/09/2003) Rv. 226327 — 01. 3. Gli ulteriori tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono proposti per motivi non consentiti e, comunque, sono da ritenere manifestamente infondati. 3.1. Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata, con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Ingenio, il Collegio non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste anche da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex mu/tis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 03/12/ 2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524). In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico- giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv.253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730). Nel caso di specie i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili. La corte territoriale, nel disattendere le censure oggi reiterate, ha evidenziato che il narrato degli stessi appariva spontaneo, sincero e privo di intenti calunniosi, in sé perfettamente credibile (chiarendo, pure, con un ragionamento che non appare né carente né illogico né contraddittorio che apparivano trascurabili talune discrasie) ed, ancora, che aveva trovato significativi elementi di convergenza negli altri dati istruttori, in particolare, nel tenore delle dichiarazioni del teste Bengala - il quale aveva riferito che l' imputato, che lo aveva incontrato casualmente, dopo essersi accertato che egli lavorava ancora all' interno della palestra dello Sciacca, gli aveva consigliato di non andarci più in quanto avrebbe dato fuoco alla palestra ed ai soggetti che vi si trovavano dentro - che rappresentavano "un granitico riscontro alle dichiarazioni dello Sciacca in merito alla minacce subite dall' imputato al fine di indurlo a pagare con immediatezza il suo debito". In tale contesto non coglie in alcun modo nel segno la deduzione della difesa di parte ricorrente circa l'asserita omessa valutazione dei documenti prodotti all' udienza del 23 aprile 2018, non avendo l'imputato neanche adeguatamente chiarito per quali ragioni l'omessa considerazioni di tali elementi probatori sarebbe tale da incrinare del tutto il complessivo ragionamento dei giudici di merito. Né pregio alcuno ha la censura, sempre finalizzata ad inficiare la valutazione di attendibilità del narrato delle persone offese, secondo cui la corte di appello non avrebbe considerato che era emersa la prova della falsità del racconto di [OSCURATO:PERSONA] circa l'episodio delle minacce verificatesi in farmacia in forza dalle dichiarazioni della moglie del predetto la quale aveva escluso di essere stata presente all' occorso, laddove, per contro lo Sciacca aveva parlato della compresenza della moglie in tale occasione. Orbene va ricordato che il ricorso per cassazione che deduca travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità. (Fattispecie relativa alla dedotta erronea valutazione del contenuto del documento di valutazione dei rischi). (Sez. 4, Sentenza n. 1219 del 14/09/2017 Ud. (dep. 12/01/2018) Rv. 271702 - 01. Nel caso in esame la corte di appello, nel disattendere il profilo di censura oggi reiterato, ha ribadito come le questioni prospettate dalla difesa attenevano ad elementi di contorno e che il parziale contrasto fra quanto riferito dallo Sciacca e dalla moglie Angela quindi, di mero merito, non possono che essere disattese in quanto del tutto prive di fondamento. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. L' imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], spese liquidate in euro 3.510,00 ciascuna, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in euro 3.510,00 ciascuna,
Sentenza Cassazione n. 06041/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris