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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 16744/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22530-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonchè contro F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22530/2017 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti GIUSEPPE Numero sezionale 684/2022Numero di raccolta generale 16744/2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la caData pubblicazione 24/05/2022ncelleria della Corte di Cssazione - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2654/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 16.3.1995 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio, innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento della proprietà di un immobile che il convenuto aveva promesso di vendere all’attore, rimanendo poi inadempiente agli impegni assunti con il contratto preliminare di compravendita.

La citazione veniva trascritta sul bene oggetto del giudizio.

Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda.

Interveniva volontariamente in giudizio [OSCURATO:PERSONA], acquirente dell’immobile, giusta atto trascritto dopo la citazione introduttiva del giudizio di merito.

Con sentenza n. 389/1998 il Tribunale accoglieva la domanda, disponendo il trasferimento della proprietà del cespite compromesso in vendita tra le parti, subordinatamente al saldo prezzo da parte dell’attore.

Interponeva appello avverso detta decisione il Bartolomeo e la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 859/2002, rigettava il gravame.

A seguito di ricorso proposto dal Bartolomeo, la Corte di Cassazione cassava la decisione di seconda istanza, con sentenza n. 7261/2006, rinviando la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22530/2017 Numero sezionale 684/2022 Con sentenza n. 4454/2014 la Corte di Appello, all’esito del Numero di raccolta generale 16744/2022Data pubblicazione 24/05/2022 giudizio di rinvio, rigettava nuovamente il gravame proposto dal Bartolomeo.

Avverso detta decisione, il predetto Bartolomeo spiegava ricorso in Cassazione.

Nel frattempo, con autonomo giudizio, il Cilento evocava nuovamente in giudizio il Bartolomeo innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], invocando nuovamente l’emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e la condanna del convenuto al risarcimento del danno.

Si costituiva in questo secondo giudizio il Bartolomeo, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], acquirente dell’immobile oggetto di causa, Dopo aver sospeso il giudizio in attesa della definizione del primo, il Tribunale, con sentenza n. 2811/2016, dichiarava inammissibile la domanda, compensando le spese del grado.

Interponeva appello avverso detta seconda decisione il Bartolomeo e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 2654/2017, resa nella resistenza della parte appellata, rigettava il gravame, ma dichiarava la nullità della sentenza e del procedimento, poiché quest’ultimo era stato riassunto prima del passaggio in giudicato della sentenza definitiva della causa pregiudicante.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], Antonio e Tommaso, eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo spiega a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente rispetto all’esame dei motivi di ricorso va rilevato che lo stesso indica che la sentenza impugnata sarebbe F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22530/2017 Numero sezionale 684/2022 stata notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 26 Numero di raccolta generale 16744/2022 giugno 2017.

Dall’esame del fascicolo si rileva, tuttavia, la Data pubblicazione 24/05/2022 mancanza della copia autentica della decisione di secondo grado, completa delle ricevute di invio e ricezione del messaggio di posta elettronica mediante il quale sarebbe stata eseguita la notificazione.

E tali messaggi non si rinvengono neppure nel fascicolo dell’altra parte (cfr.

SSUU sentenza n. 10648/2017).

Né, infine, soccorre il principio (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (sentenza d’Appello pubblicata il 14.6.2017 e ricorso notificato in data 22.9.2017).

E’ pertanto inevitabile la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 cpc.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti, come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22530/2017 Numero sezionale 684/2022 Numero di raccolta generale 16744/2022 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma Data pubblicazione 24/05/2022 del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 29 marzo 2022.

Il Presidente (L.

Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22530-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonchè contro F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22530/2017 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti GIUSEPPE Numero sezionale 684/2022Numero di raccolta generale 16744/2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la caData pubblicazione 24/05/2022ncelleria della Corte di Cssazione - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2654/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 16.3.1995 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio, innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento della proprietà di un immobile che il convenuto aveva promesso di vendere all’attore, rimanendo poi inadempiente agli impegni assunti con il contratto preliminare di compravendita. La citazione veniva trascritta sul bene oggetto del giudizio. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda. Interveniva volontariamente in giudizio [OSCURATO:PERSONA], acquirente dell’immobile, giusta atto trascritto dopo la citazione introduttiva del giudizio di merito. Con sentenza n. 389/1998 il Tribunale accoglieva la domanda, disponendo il trasferimento della proprietà del cespite compromesso in vendita tra le parti, subordinatamente al saldo prezzo da parte dell’attore. Interponeva appello avverso detta decisione il Bartolomeo e la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 859/2002, rigettava il gravame. A seguito di ricorso proposto dal Bartolomeo, la Corte di Cassazione cassava la decisione di seconda istanza, con sentenza n. 7261/2006, rinviando la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22530/2017 Numero sezionale 684/2022 Con sentenza n. 4454/2014 la Corte di Appello, all’esito del Numero di raccolta generale 16744/2022Data pubblicazione 24/05/2022 giudizio di rinvio, rigettava nuovamente il gravame proposto dal Bartolomeo. Avverso detta decisione, il predetto Bartolomeo spiegava ricorso in Cassazione. Nel frattempo, con autonomo giudizio, il Cilento evocava nuovamente in giudizio il Bartolomeo innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], invocando nuovamente l’emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e la condanna del convenuto al risarcimento del danno. Si costituiva in questo secondo giudizio il Bartolomeo, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], acquirente dell’immobile oggetto di causa, Dopo aver sospeso il giudizio in attesa della definizione del primo, il Tribunale, con sentenza n. 2811/2016, dichiarava inammissibile la domanda, compensando le spese del grado. Interponeva appello avverso detta seconda decisione il Bartolomeo e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 2654/2017, resa nella resistenza della parte appellata, rigettava il gravame, ma dichiarava la nullità della sentenza e del procedimento, poiché quest’ultimo era stato riassunto prima del passaggio in giudicato della sentenza definitiva della causa pregiudicante. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], Antonio e Tommaso, eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo spiega a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente rispetto all’esame dei motivi di ricorso va rilevato che lo stesso indica che la sentenza impugnata sarebbe F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22530/2017 Numero sezionale 684/2022 stata notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 26 Numero di raccolta generale 16744/2022 giugno 2017. Dall’esame del fascicolo si rileva, tuttavia, la Data pubblicazione 24/05/2022 mancanza della copia autentica della decisione di secondo grado, completa delle ricevute di invio e ricezione del messaggio di posta elettronica mediante il quale sarebbe stata eseguita la notificazione. E tali messaggi non si rinvengono neppure nel fascicolo dell’altra parte (cfr. SSUU sentenza n. 10648/2017). Né, infine, soccorre il principio (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (sentenza d’Appello pubblicata il 14.6.2017 e ricorso notificato in data 22.9.2017). E’ pertanto inevitabile la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 cpc. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti, come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22530/2017 Numero sezionale 684/2022 Numero di raccolta generale 16744/2022 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma Data pubblicazione 24/05/2022 del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 29 marzo 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A
Sentenza Cassazione n. 16744/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris