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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16266/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di BresciaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fabiola FurnariRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del Tribunale di Bergamo del 28 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato per tutti i delitti contestati alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione; era statorinviato a giudizio perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], fallita in data 11gennaio 2018, era gravemente indiziato di avere operato delle distrazioni (capo 1), avereeffettuato false annotazioni contabili (capo 2) e avere cagionato il dissesto commettendotaluno dei fatti di cui all’art. 2634 cod.civ. (capo 3); con l’aggravante di avere commesso piùfatti di bancarotta fraudolenta.La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 28 maggio 2025, lo ha prosciolto sulcapo n.1, ha riqualificato i fatti di cui al capo 3 come pagamenti preferenziali e lo ha infinecondannato alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione.In particolare, con riferimento al capo 2 dell’imputazione, si è ritenuto ch’egli abbiaoperato delle manipolazioni nelle scritture contabili che si sono riflesse nel bilancio chiuso al31 dicembre 2016 attraverso due false appostazioni aventi ad oggetto false rimanenze dimagazzino per oltre 3 milioni di euro e false rimanenze di impianti per euro 520.000.Con riferimento al capo 3 si è ritenuto che due ingenti pagamenti effettuati in favore dellaMagik [OSCURATO:PERSONA] srl, a titolo di corrispettivi per fatture ricevute negli anni 2016 e 2017, avesserocarattere preferenziale, in quanto la società ricevente apparteneva allo stesso [OSCURATO:PERSONA], chene era anche amministratore.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per mezzo deldifensore di fiducia, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati neilimiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo deduce vizio di motivazione e di violazione di legge con riferimentoall’art.216 regio decreto n.267 del 1942 sotto il profilo dell’elemento materiale, conparticolare riferimento al capo 2 dell’imputazione.

In particolare, secondo la contestazione, ildisordine contabile si era riflesso sui bilanci, portando alla risultante di due voci non veritiereovvero delle false giacenze di magazzino e delle false rimanenze di impianti.Con riferimento alle rimanenze di magazzino, si deduce l’insussistenza della fattispeciecontestata in quanto le errate indicazioni contabili non avrebbero del tutto impedito alcuratore la ricostruzione del patrimonio (tanto che si erano potute riscostruire le condotte dicui ai capi 1 e 3); la Corte di appello non avrebbe motivato su tale specifica doglianza, anziavrebbe evidenziato come, proprio dal bilancio, si potessero evincere i dati necessari adun’esatta ricostruzione.Rispetto alla annotazione di rimanenze di impianti, con l’atto di appello si era rilevato chela deposizione del curatore era risultata incerta sul punto e che la fattura di vendita cheavrebbe dovuto dimostrare la falsità della posta contabile risaliva all’anno 2017, mentre ilbilancio in contestazione era quello del 2016; la Corte territoriale non avrebbe dato rispostaalla specifica deduzione fondando la prova su altri dati contabili, laddove la contestazioneriguarda le sole annotazioni di bilancio.2.2.

Il secondo motivo deduce vizio di motivazione e di violazione di legge conriferimento all’art.216 regio decreto n.267 del 1942 in relazione all’elemento soggettivo dellafattispecie contestata al capo n.2 dell’imputazione.In particolare, si afferma che, nell’atto di appello, si era lamentato un difetto dimotivazione della sentenza di primo grado sul punto della consapevolezza e volontà, daparte del [OSCURATO:PERSONA], di aver tenuto la contabilità in modo irregolare al fine di non consentire laricostruzione patrimoniale.

La Corte di appello non avrebbe dato adeguata né sufficienterisposta al motivo di appello.2.3.

Il terzo motivo deduce vizio di motivazione e di violazione di legge con riferimentoall’art.216 regio decreto n.267 del 1942 in relazione all’elemento soggettivo della fattispeciecontestata al capo n.3 dell’imputazione.Dopo aver riqualificato la contestazione originaria in termini di pagamenti preferenziali, laCorte avrebbe omesso di motivare sul dolo specifico richiesto dalla fattispecie, ragionandoesclusivamente in termini di consapevolezza.3.

È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,che ha chiesto il rigetto del ricorso.4.

È, altresì, pervenuta una memoria a firma del difensore del ricorrente con la qualesono state ribadite le ragioni del ricorso e si è insistito per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto sotto tale aspetto.2.

In relazione ai motivi dedotti, occorre preliminarmente fare chiarezza sullacontestazione e sulle categorie giuridiche in esame.Al capo 2 dell’imputazione è stata contestata la fattispecie di bancarotta fraudolentadocumentale c.d. generica, ovvero avere tenuto i libri e le scritture contabili in manierainfedele in guisa da impedire la ricostruzione del volume d’affari e del patrimonio della fallita;tale infedeltà delle scritture, avrebbe trovato riflesso finale in due errate risultanze di bilanciorelative, rispettivamente, alle rimanenze di magazzino e alle rimanenze di impianti.Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale differisce da quello di falso in bilancio seguito da fallimento (che è ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria previstadall'art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall.), in quanto ha come oggetto materiale i libri ole altre scritture contabili e non, come il secondo il bilancio.Una terza ipotesi delittuosa, che differisce dalle precedenti, è poi quella del falso inbilancio previsto dall'art. 2621 cod. civ., fattispecie estranea alla materia fallimentare,sebbene spesso strettamente connessa.Occorre quindi distinguere tre diverse ipotesi, laddove il falso in bilancio seguito dafallimento della società di cui all'art. 223, comma secondo n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267,costituisce un'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria e si distingue sia dal falso inbilancio previsto dall'art. 2621 cod. civ., sia dalla bancarotta fraudolenta documentaleconcernente ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili (cfr. tra tante, Sez. 5,n. 7293 del 28/05/1996, Rv. 205987 – 01; Sez. 5 n. 37077 del 07/06/2022, Zizioli,Rv. 283797 – 01).La Corte di appello, correttamente, ha valutato la contestazione in chiave di bancarottadocumentale propria ed ha motivato prendendo in considerazione tutte le scritture contabili,evidenziando come le discrasie emergessero dal confronto tra il registro IVA ed il librogiornale e come le stesse si riflettessero in una contraddizione interna nel bilancio.2.1.

Ciò premesso, si osserva che il primo motivo di ricorso, ancorato al fatto che le falseannotazioni (con particolare riferimento alle rimanenze di magazzino) non abbianodeterminato una impossibilità, ma una mera difficoltà per il curatore di ricostruire i movimentipatrimoniali, è infondato, in quanto non si confronta con i consolidati orientamentigiurisprudenziali di questa Corte.La circostanza che la falsa annotazione non abbia determinato una impossibilità, ma unamera difficoltà per il curatore di ricostruire i movimenti patrimoniali, non esclude lasussistenza del reato.Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscrittoad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerneuna loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non soloquando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si rendaimpossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gliaccertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabilisolo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis,Rv. 274455 – 01).

Sotto tale profilo, la motivazione della Corte territoriale ha, dunque,correttamente dato applicazione ad un principio di diritto consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte.2.2.

Si osserva peraltro che la sentenza, con riferimento alla trattazione del fatto di cui alcapo 2, soffre di scarsa chiarezza e di carenze nella motivazione e, sotto tale profilo, ilricorso va, invece, accolto.La doglianza relativa alla carenza di motivazione sul capo 2 è stata articolata dalla difesasia sotto il profilo della condotta, che sotto quello del dolo.La sentenza impugnata, alle pagine 9 e 10 della motivazione, evidenzia la presenza diincongruenze tra registri IVA e libro giornale che si riflettono nella falsità della annotazione dibilancio relativa alle giacenze di magazzino, senza peraltro spiegare compiutamente talipassaggi contabili.Quanto all’annotazione relativa alle rimanenze di impianti, nell’atto di appello si eraevidenziato che la falsità della posta non risultava adeguatamente dimostrata, a fronte didichiarazioni del curatore molto incerte sul punto ed alla circostanza che la fattura di venditadei beni era successiva rispetto all’annualità di bilancio 2016, sulla quale si sarebberoriflesse le manipolazioni contabili.

Sul punto la Corte ometteva di fornire specifica risposta,né la stessa può trarsi attraverso una lettura integrata con la sentenza di primo grado.Infine, sebbene fosse stato oggetto di specifica censura, l’affermata sussistenza del dolodella fattispecie non viene adeguatamente giustificata dalla Corte di merito, né peraltro loaveva fatto la sentenza di primo grado.Occorre dunque che gli atti vadano restituiti al giudice dell’appello, il quale dovrà chiarirenel dettaglio quali siano state le condotte di infedele tenuta delle scritture e quale sial’elemento soggettivo che le sostiene, provvedendo a specifica confutazione delle doglianzearticolate dalla difesa con il gravame di merito.2.3.

Il terzo motivo non è invece fondato e deve essere rigettato.Va preliminarmente chiarito che la fattispecie, riqualificata in termini di bancarottapreferenziale non deve considerarsi prescritta, sebbene consumata in data 11 gennaio 2018,all’art.159 cod.pen. all’epoca vigente, ovvero tra la sentenza di condanna emessa in primogrado, fino alla definizione del grado successivo, per un tempo non superiore a un anno esei mesi.

Infatti, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reaticommessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3,prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134 (Sez.

Unite, n. 20989 del 12.12.2024, dep.2025, Polichetti, Rv. 28817501).Quanto al contenuto della deduzione difensiva, si osserva che, in tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nellavolontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità diu n d a n n o p e r g l i a l t r i s e c o n d o l o s c h e m a d e l d o l o e v e n t u a l e( S e z . 5 n . 5 4 4 6 5 d e l 0 5 / 0 6 / 2 0 1 8 , M . , R v . 2 7 4 1 8 8 - 0 1 ) .Nalla sentenza impugnata, la Corte di appello ha rilevato la presenza di indici evidentidella volontà e della finalità dell’imputato di favorire sé medesimo a discapito degli altricreditori (pagamenti immediati delle sole fatture della [OSCURATO:PERSONA] a fronte di ingenti epreesistenti debiti, addirittura pagamenti effettuati prima ancora che venisse emessa lafattura) e, a fronte di tale evidenza, ha rimarcato che «non può dubitarsi della sussistenzadel dolo», atteso che il [OSCURATO:PERSONA] «era consapevole del trattamento di favore che faceva neiconfronti di una società da lui stesso amministrata».

La motivazione sul punto risultaesaustiva e logica, esente da vizi rilevabili nella presente sede.3.

Conclusivamente, alla luce delle osservazioni critiche complessivamente svolte, deveessere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo 2dell’imputazione, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte diappello di Brescia, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato, con conseguenteirrevocabilità dell’affermazione della responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo

3. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 2) con rinvio per nuovo giudizio adaltra sezione della Corte di appello di Brescia.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 07/04/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di BresciaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fabiola FurnariRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del Tribunale di Bergamo del 28 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato per tutti i delitti contestati alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione; era statorinviato a giudizio perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], fallita in data 11gennaio 2018, era gravemente indiziato di avere operato delle distrazioni (capo 1), avereeffettuato false annotazioni contabili (capo 2) e avere cagionato il dissesto commettendotaluno dei fatti di cui all’art. 2634 cod.civ. (capo 3); con l’aggravante di avere commesso piùfatti di bancarotta fraudolenta.La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 28 maggio 2025, lo ha prosciolto sulcapo n.1, ha riqualificato i fatti di cui al capo 3 come pagamenti preferenziali e lo ha infinecondannato alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione.In particolare, con riferimento al capo 2 dell’imputazione, si è ritenuto ch’egli abbiaoperato delle manipolazioni nelle scritture contabili che si sono riflesse nel bilancio chiuso al31 dicembre 2016 attraverso due false appostazioni aventi ad oggetto false rimanenze dimagazzino per oltre 3 milioni di euro e false rimanenze di impianti per euro 520.000.Con riferimento al capo 3 si è ritenuto che due ingenti pagamenti effettuati in favore dellaMagik [OSCURATO:PERSONA] srl, a titolo di corrispettivi per fatture ricevute negli anni 2016 e 2017, avesserocarattere preferenziale, in quanto la società ricevente apparteneva allo stesso [OSCURATO:PERSONA], chene era anche amministratore.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per mezzo deldifensore di fiducia, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati neilimiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione e di violazione di legge con riferimentoall’art.216 regio decreto n.267 del 1942 sotto il profilo dell’elemento materiale, conparticolare riferimento al capo 2 dell’imputazione. In particolare, secondo la contestazione, ildisordine contabile si era riflesso sui bilanci, portando alla risultante di due voci non veritiereovvero delle false giacenze di magazzino e delle false rimanenze di impianti.Con riferimento alle rimanenze di magazzino, si deduce l’insussistenza della fattispeciecontestata in quanto le errate indicazioni contabili non avrebbero del tutto impedito alcuratore la ricostruzione del patrimonio (tanto che si erano potute riscostruire le condotte dicui ai capi 1 e 3); la Corte di appello non avrebbe motivato su tale specifica doglianza, anziavrebbe evidenziato come, proprio dal bilancio, si potessero evincere i dati necessari adun’esatta ricostruzione.Rispetto alla annotazione di rimanenze di impianti, con l’atto di appello si era rilevato chela deposizione del curatore era risultata incerta sul punto e che la fattura di vendita cheavrebbe dovuto dimostrare la falsità della posta contabile risaliva all’anno 2017, mentre ilbilancio in contestazione era quello del 2016; la Corte territoriale non avrebbe dato rispostaalla specifica deduzione fondando la prova su altri dati contabili, laddove la contestazioneriguarda le sole annotazioni di bilancio.2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione e di violazione di legge conriferimento all’art.216 regio decreto n.267 del 1942 in relazione all’elemento soggettivo dellafattispecie contestata al capo n.2 dell’imputazione.In particolare, si afferma che, nell’atto di appello, si era lamentato un difetto dimotivazione della sentenza di primo grado sul punto della consapevolezza e volontà, daparte del [OSCURATO:PERSONA], di aver tenuto la contabilità in modo irregolare al fine di non consentire laricostruzione patrimoniale. La Corte di appello non avrebbe dato adeguata né sufficienterisposta al motivo di appello.2.3. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione e di violazione di legge con riferimentoall’art.216 regio decreto n.267 del 1942 in relazione all’elemento soggettivo della fattispeciecontestata al capo n.3 dell’imputazione.Dopo aver riqualificato la contestazione originaria in termini di pagamenti preferenziali, laCorte avrebbe omesso di motivare sul dolo specifico richiesto dalla fattispecie, ragionandoesclusivamente in termini di consapevolezza.3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,che ha chiesto il rigetto del ricorso.4. È, altresì, pervenuta una memoria a firma del difensore del ricorrente con la qualesono state ribadite le ragioni del ricorso e si è insistito per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto sotto tale aspetto.2. In relazione ai motivi dedotti, occorre preliminarmente fare chiarezza sullacontestazione e sulle categorie giuridiche in esame.Al capo 2 dell’imputazione è stata contestata la fattispecie di bancarotta fraudolentadocumentale c.d. generica, ovvero avere tenuto i libri e le scritture contabili in manierainfedele in guisa da impedire la ricostruzione del volume d’affari e del patrimonio della fallita;tale infedeltà delle scritture, avrebbe trovato riflesso finale in due errate risultanze di bilanciorelative, rispettivamente, alle rimanenze di magazzino e alle rimanenze di impianti.Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale differisce da quello di falso in bilancio seguito da fallimento (che è ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria previstadall'art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall.), in quanto ha come oggetto materiale i libri ole altre scritture contabili e non, come il secondo il bilancio.Una terza ipotesi delittuosa, che differisce dalle precedenti, è poi quella del falso inbilancio previsto dall'art. 2621 cod. civ., fattispecie estranea alla materia fallimentare,sebbene spesso strettamente connessa.Occorre quindi distinguere tre diverse ipotesi, laddove il falso in bilancio seguito dafallimento della società di cui all'art. 223, comma secondo n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267,costituisce un'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria e si distingue sia dal falso inbilancio previsto dall'art. 2621 cod. civ., sia dalla bancarotta fraudolenta documentaleconcernente ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili (cfr. tra tante, Sez. 5,n. 7293 del 28/05/1996, Rv. 205987 – 01; Sez. 5 n. 37077 del 07/06/2022, Zizioli,Rv. 283797 – 01).La Corte di appello, correttamente, ha valutato la contestazione in chiave di bancarottadocumentale propria ed ha motivato prendendo in considerazione tutte le scritture contabili,evidenziando come le discrasie emergessero dal confronto tra il registro IVA ed il librogiornale e come le stesse si riflettessero in una contraddizione interna nel bilancio.2.1. Ciò premesso, si osserva che il primo motivo di ricorso, ancorato al fatto che le falseannotazioni (con particolare riferimento alle rimanenze di magazzino) non abbianodeterminato una impossibilità, ma una mera difficoltà per il curatore di ricostruire i movimentipatrimoniali, è infondato, in quanto non si confronta con i consolidati orientamentigiurisprudenziali di questa Corte.La circostanza che la falsa annotazione non abbia determinato una impossibilità, ma unamera difficoltà per il curatore di ricostruire i movimenti patrimoniali, non esclude lasussistenza del reato.Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscrittoad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerneuna loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non soloquando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si rendaimpossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gliaccertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabilisolo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis,Rv. 274455 – 01). Sotto tale profilo, la motivazione della Corte territoriale ha, dunque,correttamente dato applicazione ad un principio di diritto consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte.2.2. Si osserva peraltro che la sentenza, con riferimento alla trattazione del fatto di cui alcapo 2, soffre di scarsa chiarezza e di carenze nella motivazione e, sotto tale profilo, ilricorso va, invece, accolto.La doglianza relativa alla carenza di motivazione sul capo 2 è stata articolata dalla difesasia sotto il profilo della condotta, che sotto quello del dolo.La sentenza impugnata, alle pagine 9 e 10 della motivazione, evidenzia la presenza diincongruenze tra registri IVA e libro giornale che si riflettono nella falsità della annotazione dibilancio relativa alle giacenze di magazzino, senza peraltro spiegare compiutamente talipassaggi contabili.Quanto all’annotazione relativa alle rimanenze di impianti, nell’atto di appello si eraevidenziato che la falsità della posta non risultava adeguatamente dimostrata, a fronte didichiarazioni del curatore molto incerte sul punto ed alla circostanza che la fattura di venditadei beni era successiva rispetto all’annualità di bilancio 2016, sulla quale si sarebberoriflesse le manipolazioni contabili. Sul punto la Corte ometteva di fornire specifica risposta,né la stessa può trarsi attraverso una lettura integrata con la sentenza di primo grado.Infine, sebbene fosse stato oggetto di specifica censura, l’affermata sussistenza del dolodella fattispecie non viene adeguatamente giustificata dalla Corte di merito, né peraltro loaveva fatto la sentenza di primo grado.Occorre dunque che gli atti vadano restituiti al giudice dell’appello, il quale dovrà chiarirenel dettaglio quali siano state le condotte di infedele tenuta delle scritture e quale sial’elemento soggettivo che le sostiene, provvedendo a specifica confutazione delle doglianzearticolate dalla difesa con il gravame di merito.2.3. Il terzo motivo non è invece fondato e deve essere rigettato.Va preliminarmente chiarito che la fattispecie, riqualificata in termini di bancarottapreferenziale non deve considerarsi prescritta, sebbene consumata in data 11 gennaio 2018,all’art.159 cod.pen. all’epoca vigente, ovvero tra la sentenza di condanna emessa in primogrado, fino alla definizione del grado successivo, per un tempo non superiore a un anno esei mesi. Infatti, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reaticommessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3,prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134 (Sez. Unite, n. 20989 del 12.12.2024, dep.2025, Polichetti, Rv. 28817501).Quanto al contenuto della deduzione difensiva, si osserva che, in tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nellavolontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità diu n d a n n o p e r g l i a l t r i s e c o n d o l o s c h e m a d e l d o l o e v e n t u a l e( S e z . 5 n . 5 4 4 6 5 d e l 0 5 / 0 6 / 2 0 1 8 , M . , R v . 2 7 4 1 8 8 - 0 1 ) .Nalla sentenza impugnata, la Corte di appello ha rilevato la presenza di indici evidentidella volontà e della finalità dell’imputato di favorire sé medesimo a discapito degli altricreditori (pagamenti immediati delle sole fatture della [OSCURATO:PERSONA] a fronte di ingenti epreesistenti debiti, addirittura pagamenti effettuati prima ancora che venisse emessa lafattura) e, a fronte di tale evidenza, ha rimarcato che «non può dubitarsi della sussistenzadel dolo», atteso che il [OSCURATO:PERSONA] «era consapevole del trattamento di favore che faceva neiconfronti di una società da lui stesso amministrata». La motivazione sul punto risultaesaustiva e logica, esente da vizi rilevabili nella presente sede.3. Conclusivamente, alla luce delle osservazioni critiche complessivamente svolte, deveessere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo 2dell’imputazione, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte diappello di Brescia, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato, con conseguenteirrevocabilità dell’affermazione della responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo 3. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 2) con rinvio per nuovo giudizio adaltra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 07/04/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreCarla [OSCURATO:PERSONA]
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