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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16451/2025

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, n. 196 depositata il 20 gennaio 2020.

Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del due aprile 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il Sostituto procuratore generale Michele di Mauro ha concluso pregiudizialmente per la riunione con il ricorso distinto dal R.G. n. 26411/20 e i difensori delle parti non si oppongono. [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito di indagini svolte su società aventi formalmente sede all’estero, in Lussemburgo e nel Liechtenstein, l’Agenzia deduceva che le stesse fossero gestite ed amministrate di fatto da [OSCURATO:PERSONA].

Le società, i cui soci erano il principe [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA], svolgevano attività di valorizzazione di immobili siti in Sardegna ([OSCURATO:PERSONA]), di cui erano intestatarie.

Una di ORDINANZA INTERLOCUTORIA tali società, [OSCURATO:PERSONA], pur sedente in Liechtenstein, aveva domicilio fiscale in Ferrara, e veniva ritenuta soggiacente alla normativa fiscale italiana ai sensi dell’art. 25 l. n. 218/1995 e 4 modello convenzione OCSE, e dunque assoggettabile a IRES ed IRAP.

Venivano individuate operazioni imponibili non dichiarate derivanti da ritenzione di una caparra a fronte dell’inadempimento di contratto preliminare, per € 300.000,00.

Tali illeciti formavano oggetto di atto impositivo (anno imposta 2013), e l’Agenzia irrogava altresì ulteriore avviso di contestazione ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 472/1997 nei confronti del Bertolazzi per le sanzioni derivanti da omessa istituzione della contabilità ed omesse dichiarazioni fiscali (IRES, IRAP e IVA).

La CTP escludeva che il Bertolazzi fosse il “dominus” della società in questione.

La CTR, adìta dall’Agenzia in sede di gravame, riconosceva il ruolo di amministratore di fatto in capo al Bertolazzi sulla base di una serie di indici fattuali.

Altrettanto concludeva nel senso dell’esterovestizione della società [OSCURATO:PERSONA], e riteneva che avendo essa centro degli interessi in Italia fosse appunto assoggettata alla potestà fiscale italiana.

Il giudice d’appello ha però escluso l’assoggettamento alla sanzione fiscale irrogata alla società del Bortolazzi, in virtù dell’esclusivo assoggettamento alla stessa della persona giuridica, beneficiaria dell’illecito fiscale, ai sensi dell’art. 7, d.l. n. 269/2003, rilevando come mai il Bortolazzi avesse utilizzato la società come mero schermo – per il qual caso tornerebbe la regola generale dettata dall’art. 9 visto che il vantaggio in tali casi è ritratto dalla persona fisica che dello schermo sociale si avvale – poiché invece sarebbe risultato che l’attività era stata svolta a vantaggio della società, e particolarmente dei soci già indicati.

La CTR però accoglieva parzialmente l’appello laddove riteneva che il Bortolazzi dovesse essere sanzionato personalmente per le omissioni formali, non avendo egli conservato le scritture contabili.

Avverso tale pronuncia propone ricorso il Bortolazzi affidato a tre motivi.

L’Agenzia è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Pregiudizialmente il Collegio ha preso atto in udienza del fatto che pende altro ricorso avverso la medesima pronuncia, proposto però dall’Agenzia delle Entrate, per cui si deve disporre il rinvio della presente causa a nuovo ruolo al fine di procedere alla trattazione congiunta dei due ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con la causa distinta al n.

RG 26411/2020.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, n. 196 depositata il 20 gennaio 2020. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del due aprile 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il Sostituto procuratore generale Michele di Mauro ha concluso pregiudizialmente per la riunione con il ricorso distinto dal R.G. n. 26411/20 e i difensori delle parti non si oppongono. [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito di indagini svolte su società aventi formalmente sede all’estero, in Lussemburgo e nel Liechtenstein, l’Agenzia deduceva che le stesse fossero gestite ed amministrate di fatto da [OSCURATO:PERSONA]. Le società, i cui soci erano il principe [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA], svolgevano attività di valorizzazione di immobili siti in Sardegna ([OSCURATO:PERSONA]), di cui erano intestatarie. Una di ORDINANZA INTERLOCUTORIA tali società, [OSCURATO:PERSONA], pur sedente in Liechtenstein, aveva domicilio fiscale in Ferrara, e veniva ritenuta soggiacente alla normativa fiscale italiana ai sensi dell’art. 25 l. n. 218/1995 e 4 modello convenzione OCSE, e dunque assoggettabile a IRES ed IRAP. Venivano individuate operazioni imponibili non dichiarate derivanti da ritenzione di una caparra a fronte dell’inadempimento di contratto preliminare, per € 300.000,00. Tali illeciti formavano oggetto di atto impositivo (anno imposta 2013), e l’Agenzia irrogava altresì ulteriore avviso di contestazione ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 472/1997 nei confronti del Bertolazzi per le sanzioni derivanti da omessa istituzione della contabilità ed omesse dichiarazioni fiscali (IRES, IRAP e IVA). La CTP escludeva che il Bertolazzi fosse il “dominus” della società in questione. La CTR, adìta dall’Agenzia in sede di gravame, riconosceva il ruolo di amministratore di fatto in capo al Bertolazzi sulla base di una serie di indici fattuali. Altrettanto concludeva nel senso dell’esterovestizione della società [OSCURATO:PERSONA], e riteneva che avendo essa centro degli interessi in Italia fosse appunto assoggettata alla potestà fiscale italiana. Il giudice d’appello ha però escluso l’assoggettamento alla sanzione fiscale irrogata alla società del Bortolazzi, in virtù dell’esclusivo assoggettamento alla stessa della persona giuridica, beneficiaria dell’illecito fiscale, ai sensi dell’art. 7, d.l. n. 269/2003, rilevando come mai il Bortolazzi avesse utilizzato la società come mero schermo – per il qual caso tornerebbe la regola generale dettata dall’art. 9 visto che il vantaggio in tali casi è ritratto dalla persona fisica che dello schermo sociale si avvale – poiché invece sarebbe risultato che l’attività era stata svolta a vantaggio della società, e particolarmente dei soci già indicati. La CTR però accoglieva parzialmente l’appello laddove riteneva che il Bortolazzi dovesse essere sanzionato personalmente per le omissioni formali, non avendo egli conservato le scritture contabili. Avverso tale pronuncia propone ricorso il Bortolazzi affidato a tre motivi. L’Agenzia è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Pregiudizialmente il Collegio ha preso atto in udienza del fatto che pende altro ricorso avverso la medesima pronuncia, proposto però dall’Agenzia delle Entrate, per cui si deve disporre il rinvio della presente causa a nuovo ruolo al fine di procedere alla trattazione congiunta dei due ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con la causa distinta al n. RG 26411/2020. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] est