CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15483/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva risulta riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che, non ha fatto solo riferimento alle precedenti condanne, ma anche alla complessiva personalità del ricorrente (dato che il ricorrente contesta nella parte in cui deduce che il delitto associativo sia passato in giudicato in epoca successiva ai fatti sovrapponendo il profilo dei presupposti della recidiva con quello della rilevata pericolosità che apoditticamente confuta) messa in luce della violazione della stessa misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tale da denotare la propensione del Leone a delinquereicome reso evidente dalla concreta minaccia evocativa dell'appartenenza ad associazione criminale; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08