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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03824/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che - per quanto di interesse - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di danneggiamento e di lesioni volontarie.

2. Considerato che entrambi i motivi di ricorso formulati dal difensore del ricorrente sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

In particolare, il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione al reato di danneggiamento non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione ovvero un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, senza che siano stati individuati specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; invero, come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Rilevato che inammissibile è anche la censura con cui, nel secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod. proc. pen., ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come errore giuridico, ai sensi della lettera b) dell'art.606 cod. proc. pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla lettera c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).

Infatti, ancora le Sezioni Unite Filardo hanno chiarito che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge.

Inoltre, il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di lesioni volontarie, non propone censure consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, sottratte al sindacato di legittimità in assenza di travisamenti della prova o di manifeste illogicità della motivazione, e si risolve in un tentativo di indurre il Collegio ad una rivalutazione in fatto delle prove, adeguatamente verificate dai giudici di merito.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che - per quanto di interesse - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di danneggiamento e di lesioni volontarie. 2. Considerato che entrambi i motivi di ricorso formulati dal difensore del ricorrente sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare, il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione al reato di danneggiamento non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione ovvero un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, senza che siano stati individuati specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; invero, come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Rilevato che inammissibile è anche la censura con cui, nel secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod. proc. pen., ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come errore giuridico, ai sensi della lettera b) dell'art.606 cod. proc. pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla lettera c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Infatti, ancora le Sezioni Unite Filardo hanno chiarito che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge. Inoltre, il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di lesioni volontarie, non propone censure consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, sottratte al sindacato di legittimità in assenza di travisamenti della prova o di manifeste illogicità della motivazione, e si risolve in un tentativo di indurre il Collegio ad una rivalutazione in fatto delle prove, adeguatamente verificate dai giudici di merito. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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