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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 36530/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 4 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, in data 18 giugno 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen..

Considerato che il ricorso, con il quale si censura genericamente il vizio di motivazione, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in quanto, non indicando nessun elemento alla base della censura formulata, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 4 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, in data 18 giugno 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.. Considerato che il ricorso, con il quale si censura genericamente il vizio di motivazione, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in quanto, non indicando nessun elemento alla base della censura formulata, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settemb