Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 04051/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato° a PALERMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che condannava il ricorrente alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1000,00 di multa in ordine al delitto di furto tentato pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624 e 56 comma 3 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La Corte territoriale - richiamando gli effetti dell'allarme sonoro, effettivamente attivatosi (fol. 8), sulla condotta del ricorrente - ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di tentativo, la desistenza volontaria postula che l'interruzione dell'azione criminosa sia la conseguenza di una autonoma e libera determinazione dell'agente e non di fattori esterni che abbiano impedito o reso vana la prosecuzione dell'azione (Sez. 1, n. 13104 del 13/12/2024, dep. 2025, R., Rv. 287875 -- 01; conf.

N. 12240 del 2018 Rv. 272535 - 01, N. 41484 del 2009 Rv. 245233 - 01, N. 18385 del 2013 Rv. 255919 - 01, N. 11732 del 2012 Rv. 252230 - 01, N. 46179 del 2005 Rv. 233355 - 01, N. 17518 del 2019 Rv. 275647 - 01, N. 7036 del 2014 Rv. '58791 - 01); tale cbri , incente argomento, correttamente è stato ritenuto e escludere la riqualificazione in danneggiamento, in quanto si verte in tema di tentativo punibile e non trova applicazione l'art. 56, comma terzo, cod. pen. non essendo configurabile un reato diverso; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. - come formulato non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Ivlarigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigli re estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato° a PALERMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che condannava il ricorrente alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1000,00 di multa in ordine al delitto di furto tentato pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624 e 56 comma 3 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale - richiamando gli effetti dell'allarme sonoro, effettivamente attivatosi (fol. 8), sulla condotta del ricorrente - ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di tentativo, la desistenza volontaria postula che l'interruzione dell'azione criminosa sia la conseguenza di una autonoma e libera determinazione dell'agente e non di fattori esterni che abbiano impedito o reso vana la prosecuzione dell'azione (Sez. 1, n. 13104 del 13/12/2024, dep. 2025, R., Rv. 287875 -- 01; conf. N. 12240 del 2018 Rv. 272535 - 01, N. 41484 del 2009 Rv. 245233 - 01, N. 18385 del 2013 Rv. 255919 - 01, N. 11732 del 2012 Rv. 252230 - 01, N. 46179 del 2005 Rv. 233355 - 01, N. 17518 del 2019 Rv. 275647 - 01, N. 7036 del 2014 Rv. '58791 - 01); tale cbri , incente argomento, correttamente è stato ritenuto e escludere la riqualificazione in danneggiamento, in quanto si verte in tema di tentativo punibile e non trova applicazione l'art. 56, comma terzo, cod. pen. non essendo configurabile un reato diverso; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. - come formulato non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Ivlarigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigli re estens
Sentenza Cassazione n. 04051/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris