Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:624
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0235
ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
17 luglio 2024 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Procedimento di riesame su istanza del ministro – Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale»
Nella causa C‑235/24 PPU [Niesker] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Sezione specializzata del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 29 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2024, nel procedimento
S.A.H.
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore), P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per S.A.H., da T. de Boer e F. Dölle, advocaten;
–
per l’[OSCURATO:PERSONA], da A.K. Kooij, H.J. Lambers e V. Smink;
–
per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K. Bulterman e A. Hanje, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da H. Leupold, F. van Schaik e J. Vondung, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 267 TFUE, degli articoli 6, 8 e 9 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (
GU 2008, L 327, pag. 27
), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento diretto al riesame, su istanza del Minister van Veiligheid en Justitie (Ministro della [OSCURATO:PERSONA] e della Giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «ministro»), di una valutazione della Sezione specializzata del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «Sezione specializzata») del 18 gennaio 2019, riguardante il riconoscimento, l’esecuzione e l’adattamento nei [OSCURATO:PERSONA] di una sanzione privativa della libertà irrogata a S.A.H. in Svezia.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
L’articolo 6 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Opinione e notifica della persona condannata», così dispone:
«1. Fatto salvo il paragrafo 2, una sentenza corredata di un certificato può essere trasmessa allo Stato di esecuzione ai fini del suo riconoscimento e dell’esecuzione della pena soltanto con il consenso della persona condannata, conformemente alla legislazione dello Stato di emissione.
2. Il consenso della persona condannata non è richiesto qualora la sentenza corredata del certificato sia trasmessa:
(...)
c)
allo Stato membro verso il quale la persona condannata è fuggita o è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale pendente nei suoi confronti nello Stato di emissione o a seguito della condanna emessa in tale Stato di emissione.
3. In tutti i casi in cui la persona condannata si trova ancora nello Stato di emissione, le viene offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto. Qualora lo Stato di emissione lo ritenga necessario, tenuto conto dell’età della persona condannata o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, tale possibilità è offerta al rappresentante legale della persona in questione.
L’opinione della persona condannata è presa in considerazione allorché si decide riguardo alla trasmissione della sentenza corredata del certificato. Ove la persona si sia avvalsa della possibilità prevista dal presente paragrafo, l’opinione della persona condannata è trasmessa allo Stato di esecuzione, soprattutto tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo 4. Se la persona condannata esprime la sua opinione oralmente, lo Stato di emissione provvede a che la relativa trascrizione sia messa a disposizione dello Stato di esecuzione.
4. L’autorità competente dello Stato di emissione informa la persona condannata, in una lingua che essa comprende, che ha deciso di trasmettere la sentenza corredata del certificato utilizzando il modello standard per la notifica che figura nell’allegato II. Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione al momento di tale decisione, il modello è trasmesso allo Stato di esecuzione che ne informa la persona condannata di conseguenza.
(...)».
4
L’articolo 8 di tale decisione quadro, intitolato «Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena», prevede quanto segue:
«1. L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9.
2. Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione.
3. Se la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili. Tale pena o misura corrisponde, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione e pertanto la pena non è convertita in una sanzione pecuniaria.
4. La pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata».
5
Ai sensi dell’articolo 9 di detta decisione quadro, intitolato «Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione»:
«1. L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena nei seguenti casi:
(...)
k)
la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale che, nonostante l’articolo 8, paragrafo 3, non può essere eseguita dallo Stato di esecuzione in base al suo sistema giuridico o sanitario;
(...)».
Diritto dei [OSCURATO:PERSONA]
6
[OSCURATO:PERSONA] wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (legge sul riconoscimento e sull’esecuzione reciproci di condanne a sanzioni privative della libertà accompagnate o meno da sospensione), del 12 luglio 2012 (Stb. 2012, n. 333), che recepisce nel diritto dei [OSCURATO:PERSONA] la decisione quadro 2008/909, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «WETS»), al suo articolo 2:11 prevede quanto segue:
«1. Il ministro trasmette la decisione giudiziaria e il certificato all’avvocato generale della procura del distretto, a meno che egli ritenga
a priori
che sussistano motivi di rifiuto del riconoscimento della decisione giudiziaria.
2. L’avvocato generale presenta tempestivamente la decisione giudiziaria e il certificato alla [Sezione specializzata] di cui all’articolo 67 della Wet op de rechterlijke organisatie [(legge sull’ordinamento giudiziario)]. Egli deposita dinanzi ad essa le sue eventuali osservazioni sui documenti summenzionati entro quattordici giorni dalla data in cui ha presentato presso di essa i documenti.
3. La [Sezione specializzata] decide:
a.
se sussistono motivi per rifiutare il riconoscimento della decisione giudiziaria in applicazione dell’articolo 2:13, paragrafo 1;
b.
se la sanzione privativa della libertà da eseguire sia stata irrogata per un fatto parimenti punibile ai sensi del diritto dei [OSCURATO:PERSONA] e, in caso affermativo, di quale fatto si tratti;
c.
quale sia l’adattamento della sanzione privativa della libertà irrogata a cui dà luogo il paragrafo 4 o 5.
4. Qualora la durata della sanzione privativa della libertà irrogata sia superiore alla durata massima della pena irrogabile nel diritto dei [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui trattasi, la durata della sanzione privativa della libertà è ridotta a tale durata massima.
5. Se la natura della sanzione privativa della libertà irrogata è incompatibile con il diritto dei [OSCURATO:PERSONA], tale sanzione è sostituita da una pena o una misura prevista dal diritto dei [OSCURATO:PERSONA] e corrispondente, il più possibile, alla sanzione privativa della libertà irrogata nello Stato membro di emissione.
6. L’adattamento di cui ai paragrafi 4 o 5 non può in nessun caso comportare un aggravamento della sanzione privativa della libertà irrogata.
7. Entro un termine di sei settimane dalla data in cui ha ricevuto la decisione giudiziaria e il certificato, la [Sezione specializzata] trasmette al ministro la valutazione scritta e motivata da essa effettuata ai sensi del paragrafo 3».
7
L’articolo 2:12 della WETS così prevede:
«1. Il ministro decide relativamente al riconoscimento della decisione giudiziaria tenendo conto della valutazione della [Sezione specializzata].
(...)».
8
L’articolo 2:13 di tale legge dispone quanto segue:
«1. Il riconoscimento della decisione giudiziaria è rifiutato quando:
(...)
i.
la sanzione irrogata riguarda una misura privativa della libertà nel settore dell’assistenza sanitaria che non può essere eseguita conformemente al diritto dei [OSCURATO:PERSONA] o nell’ambito del sistema giuridico di assistenza sanitaria dei [OSCURATO:PERSONA].
2. Il riconoscimento della decisione non è rifiutato sulla base del paragrafo 1, lettere a), b), e) e i), fintantoché l’autorità competente dello Stato membro di emissione non abbia avuto la possibilità di fornire informazioni al riguardo».
9
L’articolo 2:14 di detta legge così prevede:
«1. Il riconoscimento della decisione giudiziaria può essere rifiutato quando:
a.
il fatto per il quale è stata irrogata la sanzione privativa della libertà:
1
o
. si considera commesso in tutto o in parte nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA] o al di fuori di quest’ultimo a bordo di una nave o di un aeromobile dei [OSCURATO:PERSONA]; oppure
2°. è stato commesso al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, allorché in virtù del diritto dei [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe potuto avviare alcun procedimento penale se il reato fosse stato commesso al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA];
b.
al momento del ricevimento della decisione giudiziaria, la pena privativa della libertà irrogata deve ancora essere eseguita per un periodo inferiore a sei mesi.
2. Il riconoscimento della decisione non è rifiutato sulla base del paragrafo 1, lettera a), fintantoché l’autorità competente dello Stato membro di emissione non abbia avuto la possibilità di fornire informazioni al riguardo».
10
L’articolo 67 della legge sull’ordinamento giudiziario è così formulato:
«1. Il collegio incaricato dell’amministrazione del [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] [(Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA])] costituisce una sezione collegiale (...). La composizione di tale sezione è determinata dal collegio incaricato dell’amministrazione.
2. Tale sezione è altresì incaricata dei compiti ad essa affidati (...) agli articoli 2:11, paragrafo 3, e 2:27 (...) della [WETS]. (...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11
S.A.H., cittadino iracheno, vive nei [OSCURATO:PERSONA] dal 1996, dove ha ottenuto un permesso di soggiorno permanente nel 2001.
12
Con sentenza del 26 febbraio 2015, egli è stato condannato dal Göta hovrätt (Corte d’appello di Jönköping, Svezia) per detenzione abusiva di armi, minacce illegali, abusi nonché lesioni personali gravi. Tale giudice ha constatato che detti fatti, di natura penale, non potevano essere imputati a S.A.H. a causa di un’alterazione delle sue facoltà mentali e ha imposto a quest’ultimo una misura privativa della libertà, vale a dire un trattamento psichiatrico forense a tempo indeterminato con un esame speciale al momento del suo rilascio.
13
Poiché l’interessato ha chiesto il trasferimento dell’esecuzione di tale misura nei [OSCURATO:PERSONA], le autorità svedesi hanno domandato al ministro il riconoscimento e l’esecuzione di tale sentenza e successivamente gli hanno trasmesso detta sentenza e il certificato menzionato all’articolo 4 della decisione quadro 2008/909.
14
Conformemente all’articolo 2:11 della WETS, tali documenti sono stati trasmessi alla Sezione specializzata, la quale, il 18 gennaio 2019, ha ritenuto, in particolare, che occorresse adattare la misura privativa della libertà imposta a S.A.H. e sostituirla con una misura di messa a disposizione con obbligo di sottoporsi a cure dispensate dalle autorità pubbliche, senza fissazione di una durata massima.
15
Il 18 febbraio 2019 il ministro, in quanto autorità competente ai sensi della decisione quadro 2008/909, ha riconosciuto la decisione del 26 febbraio 2015 tenendo conto della valutazione della Sezione specializzata del 18 gennaio 2019. La misura privativa della libertà è stata convertita in tale messa a disposizione e l’interessato è stato ricoverato in un centro psichiatrico forense nei [OSCURATO:PERSONA].
16
Il 6 agosto 2020 lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha adottato un’ordinanza di revoca del permesso di soggiorno con effetto retroattivo al 29 agosto 2014 e ha dichiarato S.A.H. persona non gradita.
17
S.A.H. ha contestato la legittimità della decisione di riconoscimento del 18 febbraio 2019 dinanzi al giudice civile, con la motivazione, in particolare, che il procedimento conclusosi con la valutazione del 18 gennaio 2019 non soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 47 della Carta. Con sentenza del 5 settembre 2023, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello dell’Aia, [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto la domanda e ha ordinato al ministro di riesaminare la sua decisione.
18
Con lettera del 15 settembre 2023, il ministro ha chiesto alla Sezione specializzata di procedere ad un riesame nell’ambito di un procedimento conforme a detti requisiti.
19
Facendo seguito a tale istanza, il 12 gennaio 2024 la Sezione specializzata ha convocato una riunione informale, alla quale sono stati invitati gli avvocati di S.A.H. nonché alcuni rappresentanti della Procura.
20
A tale riguardo, la Sezione specializzata descrive il procedimento da essa condotto come segue, vale a dire, il ministro le chiede, tramite l’avvocato generale, di fornire una valutazione che si limiti alla sussistenza di un motivo di rifiuto di riconoscimento obbligatorio ai sensi della WETS, al carattere punibile dei fatti nei [OSCURATO:PERSONA] e all’eventuale necessità di un adattamento della pena o della misura privativa della libertà irrogata in un altro Stato membro. Essa aggiunge che non è prevista alcuna possibilità di ricorso avverso la decisione del ministro. Nondimeno, tale sezione potrebbe essere investita di una domanda di riesame su istanza del ministro, a seguito di un reclamo della persona condannata presso quest’ultimo o di un procedimento civile avviato da tale persona, come accade nel caso di specie.
21
In tale contesto, la Sezione specializzata si chiede, anzitutto, se essa possieda le caratteristiche di una «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che possa interrogare la Corte in via pregiudiziale. Al riguardo, essa precisa di aver ritenuto, fino ad ora, che così non fosse e che la relazione di valutazione relativa ai [OSCURATO:PERSONA] del 2 dicembre 2022, elaborata nell’ambito del 9° ciclo di valutazioni reciproche sugli strumenti giuridici di riconoscimento reciproco nel settore della privazione o limitazione della libertà personale, coordinato dal Consiglio dell’Unione europea (13190/1/22 REV 1), ha anch’essa concluso in tal senso. Tuttavia, dalla genesi della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale risulterebbe che il legislatore dei [OSCURATO:PERSONA] ha desiderato una valutazione giurisdizionale sulle questioni giuridiche sollevate dall’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, e dall’articolo 9 della decisione quadro 2008/909.
22
Inoltre, la Sezione specializzata ritiene che la questione se il procedimento dinanzi ad essa possa considerarsi svolto in contraddittorio sia determinante e precisa che essa trae origine dalla legge, ha carattere permanente, applica norme giuridiche, è indipendente e tiene conto degli argomenti della persona condannata dedotti dinanzi ad essa. Peraltro, se è vero che la sua valutazione sarebbe limitata a un certo numero di punti, la stessa avrebbe nondimeno carattere vincolante.
23
La Sezione specializzata si chiede, poi, se la valutazione giuridica da essa effettuata ai sensi dell’articolo 2:11 della WETS rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione o faccia parte delle situazioni disciplinate da tale diritto e, in caso affermativo, se la possibilità di chiedere un riesame nell’ambito di un procedimento scritto, sviluppatasi nella prassi, soddisfi i requisiti di cui all’articolo 47 della Carta. Infine, essa chiede chiarimenti sulle possibilità di adattamento di una misura privativa della libertà consentita dalla decisione quadro 2008/909.
24
In tale contesto, la Sezione specializzata ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la nozione di “giurisdizione”, di cui all’articolo 267 TFUE in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, e con l’articolo 9, della decisione quadro [2008/909], debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche un organo giurisdizionale statale, diverso dall’autorità competente di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro, che è designato ai fini delle questioni giuridiche sollevate dall’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, e dall’articolo 9 della decisione quadro e si pronuncia esclusivamente su tali questioni giuridiche in una procedura scritta che, in linea di principio, si svolge senza l’intervento della persona condannata.
2)
Qualora, in una procedura di riconoscimento ai sensi della decisione quadro [2008/909], la valutazione degli elementi indicati all’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, e all’articolo 9 di detta decisione sia affidata a un organo giurisdizionale statale all’uopo designato nello Stato di esecuzione, se l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che la persona condannata deve non soltanto avere la possibilità di esprimere la sua opinione nello Stato di emissione sulla base dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro [2008/909], ma deve anche disporre di un ricorso effettivo nello Stato di esecuzione.
In caso di risposta affermativa a tale questione:
3)
Se l’articolo 47 della Carta, alla luce della decisione quadro [2008/909], debba essere interpretato nel senso che, relativamente al requisito di un ricorso effettivo nello Stato di esecuzione, può essere sufficiente che la persona condannata abbia la possibilità di esprimere la sua opinione per iscritto, sia prima del giudizio del giudice e la decisione di riconoscimento sia successivamente all’adozione della decisione di riconoscimento, in forma di un riesame del giudizio originario.
E
4)
Se l’articolo 47 della Carta, alla luce della decisione quadro [2008/909], debba essere interpretato nel senso che per la persona condannata che non dispone di risorse economiche sufficienti e necessiti di un aiuto per garantire un effettivo accesso alla giustizia nello Stato di esecuzione deve essere disponibile il patrocinio gratuito, anche se la legge non lo prevede.
5)
Se il criterio enunciato all’articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro [2008/909] debba essere interpretato nel senso che, in caso di modifica della pena o della misura perché la natura della medesima è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, occorre valutare quale misura sarebbe stata con ogni probabilità irrogata dal giudice dello Stato di esecuzione qualora il giudizio avesse avuto luogo in tale Stato oppure nel senso che deve essere effettuato un esame, eventualmente richiedendo informazioni ulteriori, in cui si tenga conto dell’effettiva portata della misura nello Stato di emissione.
6)
In quale modo e in che misura in un eventuale riesame del divieto di aggravamento della pena ad opera dello Stato di esecuzione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della decisione quadro [2008/909], si debba tenere conto di sviluppi e informazioni successivi alla decisione di riconoscimento».
Sul procedimento d’urgenza
25
La Sezione specializzata ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23
bis
, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.
26
A sostegno di tale domanda, detta sezione ha affermato che S.A.H. era privato della libertà e che la risposta alle questioni pregiudiziali avrebbe potuto comportare la cessazione di tale privazione della libertà.
27
A questo proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che il rinvio di cui trattasi verte sull’interpretazione della decisione quadro 2008/909, che rientra nel titolo V della parte terza del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Di conseguenza, detto rinvio è idoneo a essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.
28
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il requisito dell’urgenza, tale requisito è soddisfatto, in particolare, quando la persona interessata nel procedimento principale è attualmente privata della libertà e il suo mantenimento in custodia dipende dalla soluzione della controversia principale, fermo restando che la situazione di tale persona deve essere valutata quale si presenta alla data dell’esame della domanda diretta ad ottenere che il rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza [sentenza dell’8 dicembre 2022, CJ (Decisione di differimento della consegna per effetto dell’esercizio dell’azione penale),
C‑492/22 PPU
,
EU:C:2022:964
, punto
46
e giurisprudenza ivi citata].
29
Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’interessato è effettivamente privato della libertà poiché è ricoverato in un centro psichiatrico forense nei [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Sezione specializzata ha precisato che la risposta alle questioni pregiudiziali, vertenti sui requisiti derivanti dal diritto dell’Unione applicabili alla situazione di cui al procedimento principale, poteva implicare che si ponesse fine a tale privazione della libertà, in quanto la misura privativa della libertà irrogata nei confronti dell’interessato in Svezia poteva, in particolare, essere adattata in una misura non privativa della libertà nei [OSCURATO:PERSONA].
30
Date tali circostanze, la Prima Sezione della Corte ha deciso, il 22 aprile 2024, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta della Sezione specializzata di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza.
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
31
Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando il rinvio pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
32
Occorre applicare tale disposizione nella presente causa.
33
Si deve ricordare che la procedura
ex
articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (sentenza del 9 marzo 2010, ERG e a.,
C‑378/08
,
EU:C:2010:126
, punto
72
, nonché ordinanza del 9 gennaio 2024, Bravchev,
C‑338/23
,
EU:C:2024:4
, punto
18
).
34
Ne consegue che, per essere legittimato ad adire la Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale, l’organismo di rinvio deve poter essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, circostanza questa la cui verifica spetta alla Corte sulla base della domanda di pronuncia pregiudiziale (sentenza del 7 maggio 2024, NADA e a.,
C‑115/22
,
EU:C:2024:384
, punto
34
nonché giurisprudenza ivi citata).
35
Secondo una costante giurisprudenza, per valutare se l’organismo di rinvio di cui trattasi abbia natura di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione rientrante unicamente nell’ambito del diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, tra cui l’origine legale di tale organismo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, l’instaurazione del contraddittorio nel suo procedimento, l’applicazione, da parte di tale organismo, delle norme giuridiche, nonché la sua indipendenza (sentenza del 7 maggio 2024, NADA e a.,
C‑115/22
,
EU:C:2024:384
, punto
35
nonché giurisprudenza ivi citata).
36
Sempre da costante giurisprudenza risulta che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi a loro è pendente una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una pronuncia di carattere giurisdizionale (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail,
C‑453/20
,
EU:C:2022:341
, punto
42
e giurisprudenza ivi citata).
37
Occorre quindi determinare la legittimazione di un organo ad adire la Corte secondo criteri tanto strutturali quanto funzionali. In proposito, un organismo nazionale può essere qualificato come «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, quando esercita funzioni giurisdizionali, mentre, nell’esercizio di altre funzioni, in particolare di natura amministrativa, tale qualifica non può essergli riconosciuta (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail,
C‑453/20
,
EU:C:2022:341
, punto
43
e giurisprudenza ivi citata).
38
Ne consegue che, per stabilire se un organismo nazionale cui la legge affida funzioni di natura diversa debba essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, è necessario accertare quale sia la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail,
C‑453/20
,
EU:C:2022:341
, punto
44
e giurisprudenza ivi citata).
39
Inoltre, quando l’organismo di rinvio svolge funzioni di autorità amministrativa senza dovere, al tempo stesso, dirimere una controversia, esso non può essere considerato come un organo che esercita una funzione giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2006, [OSCURATO:PERSONA],
C‑96/04
,
EU:C:2006:254
, punto
14
e giurisprudenza ivi citata).
40
Nel caso di specie, alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo sottoposto alla Corte, in particolare delle disposizioni di cui alla legge sull’ordinamento giudiziario e di cui alla WETS, la Sezione specializzata sembra soddisfare i criteri pertinenti per qualificare un organismo di rinvio come «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, per quanto riguarda la sua origine legale, il suo carattere permanente, l’applicazione di norme giuridiche, nonché la sua indipendenza.
41
Per quanto riguarda gli altri criteri pertinenti in tal senso e, in primo luogo, la questione se la Sezione specializzata eserciti, nella procedura di cui trattasi nel procedimento principale, una funzione giurisdizionale, da detti elementi risulta che, conformemente agli articoli 2:11 e 2:12 della WETS, la Sezione specializzata è adita dal ministro al fine di trasmettergli una valutazione sulle questioni giuridiche circoscritte previste dall’articolo 2:11, paragrafo 3, di cui il medesimo tiene conto per decidere del riconoscimento della decisione giudiziaria emessa in un altro Stato membro, come espressamente indicato dal testo dell’articolo 2:12.
42
Come confermato dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, se è vero che il ministro è tenuto a seguire tale valutazione su dette questioni, quest’ultimo dispone tuttavia di un proprio potere discrezionale e del potere di adottare o meno la decisione di riconoscimento della sentenza dello Stato di emissione. Il ministro può infatti decidere di non coinvolgere, nella sua decisione, la Sezione specializzata, conformemente all’articolo 2:11 della WETS, qualora egli ritenga
a priori
che sussistano motivi di rifiuto. Inoltre, il ministro esamina anche i motivi di rifiuto del riconoscimento previsti all’articolo 2:14 della WETS e, di conseguenza, può ritenere che sussista un motivo di rifiuto di riconoscimento della sentenza, sebbene la Sezione specializzata abbia ritenuto che non ne sussistesse alcuno. Per di più, per quanto riguarda le garanzie rispetto al fatto che il ministro segua effettivamente la valutazione della Sezione specializzata, occorre rilevare che la relazione di valutazione relativa ai [OSCURATO:PERSONA], menzionata al punto 21 della presente ordinanza, ha specificato che detta valutazione non era «tecnicamente» vincolante per il ministro.
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In secondo luogo, per quanto riguarda l’esistenza di una «lite» pendente dinanzi alla Sezione specializzata, va ricordato che quest’ultima è adita, ai sensi dell’articolo 2:11 della WETS, su iniziativa non già della persona condannata, ma del ministro.
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Inoltre, dalle informazioni a disposizione della Corte risulta che la persona condannata non può contestare dinanzi alla Sezione specializzata la decisione adottata dal ministro. Invero, solo quest’ultimo può investire tale sezione di un’istanza di riesame. Al riguardo, la Sezione specializzata ha precisato di ignorare se il ministro operasse o meno una selezione tra i reclami che egli le trasmette per il riesame.
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Occorre altresì rilevare che la valutazione della Sezione specializzata non è pronunciata pubblicamente né notificata alla persona condannata, atteso che quest’ultima è informata soltanto della decisione del ministro.
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Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’instaurazione del contraddittorio nella procedura di cui trattasi nel procedimento principale, sebbene la Sezione specializzata abbia precisato che, nella prassi, essa teneva conto dell’opinione espressa per iscritto dalla persona condannata che le è trasmessa dal ministro o direttamente da tale persona, la possibilità per quest’ultima di partecipare al procedimento e di esprimere la sua opinione, sia per iscritto che oralmente, non è stabilita dalla WETS, mentre, conformemente a tale legge, l’avvocato generale della procura dispone di una possibilità del genere.
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Ne consegue che, manifestamente, da un lato, la valutazione della Sezione specializzata interviene nell’ambito di un procedimento che non è svolto in contraddittorio e non è destinato a dirimere una controversia. Dall’altro lato, tale valutazione non possiede né la forma, né la denominazione né il contenuto di una sentenza pronunciata nell’esercizio di una funzione giurisdizionale, ma si inserisce nel procedimento di adozione di una decisione di carattere amministrativo del ministro.
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In ogni caso, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale e dalle osservazioni delle parti risulta che la persona condannata può contestare la decisione del ministro dinanzi al giudice civile, in virtù della competenza residuale di quest’ultimo, chiedendo a tale giudice, del quale è indiscussa la natura di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, nell’ambito di tale procedimento, di far riesaminare o adattare detta decisione.
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Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 2:11 della WETS, la Sezione specializzata non è manifestamente chiamata a emettere una pronuncia di carattere giurisdizionale e, pertanto, non costituisce una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
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Da tutto quanto precede risulta che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi all’organismo di rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Sezione specializzata del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 29 marzo 2024, è manifestamente irricevibile.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il neerlandese.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.