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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 40493/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILA ívEi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/3Q~ le conclusioni del PG L^A^ ( A ' eLh.

Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullame to con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di a ppello de L'Aquila ricorre avverso l'ordinanza del 9 aprile 2024 del Tribunale i sor veglianza di L'Aquila, che ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] la misura al ernalva della semilibertà ex art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferim nto 31Ia pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno, di cui alla sentenza c lla Corte di assise di appello di Palermo dell'H ottobre 2002, definitiva il 2 Ifebbrìio 2004, in ordine ai reati di omicidio, sequestro di persona e soppressione di cadavere, aggravati dalla connessione mafiosa al reato di associazione di tipo mafi )so.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea apOlicazIDne della legge penale, con riferimento agli artt. 4 -bis, comma 1 -bis, e 50 Or1. per ., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale li sorreglianza avrebbe omesso di rilevare che, dalla lettura del fascicolo (e, in particol.ire, dalla lettura delle note della Direzione nazionale antimafia del 13 dicembre 20; 3 e della Direzione distrettuale antimafia di Palermo del 2 novembre 2023) sus istevano elementi tali da non escludere l'attualità di collegamenti di Ciaccir , con la criminalità organizzata e la sua pericolosità sociale e la sua pericolosit sociale (anche considerando il suo ravvedimento parziale).

Secondo il ricorrente, quindi, il giudice di merito avrebbe omesso di Yerificare la sussistenza di elementi specifici, diversi dal buon comportamento tenuto dal detenuto, dai quali poter escludere, in concreto, l'attualità dei collegameriti con la realtà associativa di riferimento (mandamento mafioso di Mazara del Vallo relativo alla c.d. famiglia di Castelvetrano), considerato il ruolo estremamente rilE vante di Ciaccio nel contesto mafioso trapanese, la mancanza di assoluta collabor azione e l'insussistenza della c.d. collaborazione impossibile.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea app cazione della legge penale, con riferimento agli artt. 4 -bis, comma 1 -bis, e 50 C 'd. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Trib male di sorveglianza, sotto un profilo di gradualità nella concessionc di benefici penitenziari, non avrebbe rilevato come Ciaccio non avesse ma usci 'ruito in precedenza di permessi premio.

In tal senso, nel ricorso si evidenzia che una prima istanza ex art. 30. ter Ord. pen. era stata rigettata dal Magistrato di sorveglianza di L'Aquila 4on oi dinanza del 20 giugno 2022 (provvedimento confermato in sede di reclam o dal Tribunale di sorveglianza con ordinanza del 25 ottobre 2022) e una seconda stani' a non era stata esitata se non con un provvedimento di non luogo a procede -e de 19 aprile 2024.

In tali sedi, era stato accertato che la buona condotta intramur ria e 'impegno nelle attività trattamentali erano elementi necessari ma no surricienti a considerare meritevole di accedere ai benefici richiesti il condannato, )osto che questi non aveva posto in essere alcun comportamento concreto e tar gibile dal quale poter desumere l'effettiva dissociazione dal clan.

Il ricorrente, quindi, ritiene che non vi erano elementi agli atti dai ci Jali poter escludere un riavvicinamento del condannato ai contesti delinquelnziall nei quali erano stati posti in essere i reati oggetto della sentenza di condanr a.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea ap licaz one della legge penale, con riferimento agli artt. 50 e 71-ter Ord. pen., e vizio di mctivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, nalizzare l'attività lavorativa proposta dall'interessato, avrebbe omesso di consi lerare la nota del Commissariato di Sulmona del 5 febbraio 2024, nella quale ?. -a stato rilevato come il luogo nel quale doveva svolgersi tale attività era 1requntato da numerosi pregiudicati ed era attiguo a un'abitazione di un ex c Ilabc -atore di giustizia facente parte della medesima organizzazione criminale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Giova in diritto evidenziare che la disciplina di cui all'art. 4-bi$ Ord, pen. ha subito un'importante modifica in forza del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (ccnvertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha introcotto una distinzione netta tra il detenuto che ha deciso di collaborare con là giu tizia e il detenuto che, invece, ha deciso di non collaborare.

In tale ultimo caso, il legislatore ha previsto che il detenuto, conclinnato in ordine al reato di associazione di tipo mafioso, sia gravato da un onere di i truttoria rafforzata, volta a dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con l la CI' minalità organizzata e l'assenza di qualunque pericolo di ripristino di tali reati: ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., infatti, in assenza di colabor.izione, i benefici penitenziari possono essere concessi purché il deteruto dimostri «l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pE cuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale ac1)2mpiriento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla rego are ondotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e 31Ia mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di wentuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di colleg nner ti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto n I qua e il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali colleg mer ti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e a bier tali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collab razic ne, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazio e disponibile.

Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme Osare torie che in quelle della giustizia riparativa».

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non ha corre:tannente analizzato l'eventuale assenza di collegamenti, attuali o potenziali, di Ci accio con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli mpli Ai poteri istruttori di cui all'art. 4 -bis, comma 2, Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, ritiene che il Tribunale di son, eglianza, considerate le condizioni richieste dall'art. 4-bis Ord. pen. in caso d detento non collaborante condannato per reati ostativi di prima fascia noi abbia adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta presenza di indici esteriori comprovanti l'asserita dissociazione del condannato.

Il Tribunale di sorveglianza, quindi, avrebbe concesso la misura al :ernativa alla detenzione richiesta, senza fornire sul punto alcuna valida nnol: vazione, considerando quanto previsto dall'art. 4 -bis Ord. pen. e considerando ai- che che, ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà, ono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento ind vidu: lizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un jraduale reinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la rifl rssior e critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, Beni atti, Rv. 259622).

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.

L'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione al casa di s )ecie del principio di diritto, secondo cui, con l'introduzione delle misure a ternative alla detenzione, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione dE Ila pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce del 'OSSE! -vazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza sia )ossibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento s ciale all'esito della misura alternativa.I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte dèl Trhunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla iottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di part anza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 dl 04, 03/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11, 03/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo pro nostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanz ist -Jttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sErizior e penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'orr bra.

In tal senso, essendo il presupposto dell'ammissione del condannato al regime di semilibertà rappresentato dalla evoluzione positiva de tri:ttamento penitenziario esso deve essere assolutamente certo ed il relativc giudizio deve essere tanto più prudente e cauto quanto più sia da considerare elevata l )riginaria pericolosità del soggetto, desunta dal numero, dalla gravità e da le nr )dalità di esecuzione dei reati commessi, tenendosi conto, inoltre, del lassó di t ,..rnpo già trascorso in carcere e di quello che deve ancora trascorrere fino a tern line della pena (Sez. 1, n. 16641 del 21/09/2012, dep. 2013, Ucciero, Rv. 25.5683.

Pertanto, il criterio di gradualità nella concessione di benefici pènitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un 'azionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato domn esso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e dElla v arosimile continuità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non ha indicato i cpmpertamenti concreti posti in essere dal condannato, dai quali evincere l'affettiva dissuciazione del clan di appartenenza.

Sul punto, si consideri che il giudice di merito, anche quando siar ) emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgirr ento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatio di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con )mbienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Fronalo, Rv. 276213).

1.3. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Come correttamente rilevato dal ricorrente, il giudice avreb e omesso di considerare la nota del Commissariato di Sulmona del 5 febbraio 2024, ne la quale era stata rilevato come il luogo nel quale doveva svolgersi tale attività era frequentato da numerosi pregiudicati ed era attiguo a un'abita ione di un ex collaboratore di giustizia facente parte della medesima organizzazione criminale

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare cc rinvio il provvedimento impugnato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILA ívEi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/3Q~ le conclusioni del PG L^A^ ( A ' eLh. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullame to con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di a ppello de L'Aquila ricorre avverso l'ordinanza del 9 aprile 2024 del Tribunale i sor veglianza di L'Aquila, che ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] la misura al ernalva della semilibertà ex art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferim nto 31Ia pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno, di cui alla sentenza c lla Corte di assise di appello di Palermo dell'H ottobre 2002, definitiva il 2 Ifebbrìio 2004, in ordine ai reati di omicidio, sequestro di persona e soppressione di cadavere, aggravati dalla connessione mafiosa al reato di associazione di tipo mafi )so. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea apOlicazIDne della legge penale, con riferimento agli artt. 4 -bis, comma 1 -bis, e 50 Or1. per ., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale li sorreglianza avrebbe omesso di rilevare che, dalla lettura del fascicolo (e, in particol.ire, dalla lettura delle note della Direzione nazionale antimafia del 13 dicembre 20; 3 e della Direzione distrettuale antimafia di Palermo del 2 novembre 2023) sus istevano elementi tali da non escludere l'attualità di collegamenti di Ciaccir , con la criminalità organizzata e la sua pericolosità sociale e la sua pericolosit sociale (anche considerando il suo ravvedimento parziale). Secondo il ricorrente, quindi, il giudice di merito avrebbe omesso di Yerificare la sussistenza di elementi specifici, diversi dal buon comportamento tenuto dal detenuto, dai quali poter escludere, in concreto, l'attualità dei collegameriti con la realtà associativa di riferimento (mandamento mafioso di Mazara del Vallo relativo alla c.d. famiglia di Castelvetrano), considerato il ruolo estremamente rilE vante di Ciaccio nel contesto mafioso trapanese, la mancanza di assoluta collabor azione e l'insussistenza della c.d. collaborazione impossibile. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea app cazione della legge penale, con riferimento agli artt. 4 -bis, comma 1 -bis, e 50 C 'd. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Trib male di sorveglianza, sotto un profilo di gradualità nella concessionc di benefici penitenziari, non avrebbe rilevato come Ciaccio non avesse ma usci 'ruito in precedenza di permessi premio. In tal senso, nel ricorso si evidenzia che una prima istanza ex art. 30. ter Ord. pen. era stata rigettata dal Magistrato di sorveglianza di L'Aquila 4on oi dinanza del 20 giugno 2022 (provvedimento confermato in sede di reclam o dal Tribunale di sorveglianza con ordinanza del 25 ottobre 2022) e una seconda stani' a non era stata esitata se non con un provvedimento di non luogo a procede -e de 19 aprile 2024. In tali sedi, era stato accertato che la buona condotta intramur ria e 'impegno nelle attività trattamentali erano elementi necessari ma no surricienti a considerare meritevole di accedere ai benefici richiesti il condannato, )osto che questi non aveva posto in essere alcun comportamento concreto e tar gibile dal quale poter desumere l'effettiva dissociazione dal clan. Il ricorrente, quindi, ritiene che non vi erano elementi agli atti dai ci Jali poter escludere un riavvicinamento del condannato ai contesti delinquelnziall nei quali erano stati posti in essere i reati oggetto della sentenza di condanr a. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea ap licaz one della legge penale, con riferimento agli artt. 50 e 71-ter Ord. pen., e vizio di mctivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, nalizzare l'attività lavorativa proposta dall'interessato, avrebbe omesso di consi lerare la nota del Commissariato di Sulmona del 5 febbraio 2024, nella quale ?. -a stato rilevato come il luogo nel quale doveva svolgersi tale attività era 1requntato da numerosi pregiudicati ed era attiguo a un'abitazione di un ex c Ilabc -atore di giustizia facente parte della medesima organizzazione criminale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Giova in diritto evidenziare che la disciplina di cui all'art. 4-bi$ Ord, pen. ha subito un'importante modifica in forza del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (ccnvertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha introcotto una distinzione netta tra il detenuto che ha deciso di collaborare con là giu tizia e il detenuto che, invece, ha deciso di non collaborare. In tale ultimo caso, il legislatore ha previsto che il detenuto, conclinnato in ordine al reato di associazione di tipo mafioso, sia gravato da un onere di i truttoria rafforzata, volta a dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con l la CI' minalità organizzata e l'assenza di qualunque pericolo di ripristino di tali reati: ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., infatti, in assenza di colabor.izione, i benefici penitenziari possono essere concessi purché il deteruto dimostri «l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pE cuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale ac1)2mpiriento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla rego are ondotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e 31Ia mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di wentuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di colleg nner ti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto n I qua e il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali colleg mer ti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e a bier tali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collab razic ne, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazio e disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme Osare torie che in quelle della giustizia riparativa». Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non ha corre:tannente analizzato l'eventuale assenza di collegamenti, attuali o potenziali, di Ci accio con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli mpli Ai poteri istruttori di cui all'art. 4 -bis, comma 2, Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, ritiene che il Tribunale di son, eglianza, considerate le condizioni richieste dall'art. 4-bis Ord. pen. in caso d detento non collaborante condannato per reati ostativi di prima fascia noi abbia adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta presenza di indici esteriori comprovanti l'asserita dissociazione del condannato. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, avrebbe concesso la misura al :ernativa alla detenzione richiesta, senza fornire sul punto alcuna valida nnol: vazione, considerando quanto previsto dall'art. 4 -bis Ord. pen. e considerando ai- che che, ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà, ono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento ind vidu: lizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un jraduale reinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la rifl rssior e critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, Beni atti, Rv. 259622). 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione al casa di s )ecie del principio di diritto, secondo cui, con l'introduzione delle misure a ternative alla detenzione, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione dE Ila pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce del 'OSSE! -vazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza sia )ossibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento s ciale all'esito della misura alternativa.I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte dèl Trhunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla iottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di part anza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 dl 04, 03/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11, 03/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo pro nostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanz ist -Jttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sErizior e penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'orr bra. In tal senso, essendo il presupposto dell'ammissione del condannato al regime di semilibertà rappresentato dalla evoluzione positiva de tri:ttamento penitenziario esso deve essere assolutamente certo ed il relativc giudizio deve essere tanto più prudente e cauto quanto più sia da considerare elevata l )riginaria pericolosità del soggetto, desunta dal numero, dalla gravità e da le nr )dalità di esecuzione dei reati commessi, tenendosi conto, inoltre, del lassó di t ,..rnpo già trascorso in carcere e di quello che deve ancora trascorrere fino a tern line della pena (Sez. 1, n. 16641 del 21/09/2012, dep. 2013, Ucciero, Rv. 25.5683. Pertanto, il criterio di gradualità nella concessione di benefici pènitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un 'azionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato domn esso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e dElla v arosimile continuità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non ha indicato i cpmpertamenti concreti posti in essere dal condannato, dai quali evincere l'affettiva dissuciazione del clan di appartenenza. Sul punto, si consideri che il giudice di merito, anche quando siar ) emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgirr ento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatio di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con )mbienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Fronalo, Rv. 276213). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Come correttamente rilevato dal ricorrente, il giudice avreb e omesso di considerare la nota del Commissariato di Sulmona del 5 febbraio 2024, ne la quale era stata rilevato come il luogo nel quale doveva svolgersi tale attività era frequentato da numerosi pregiudicati ed era attiguo a un'abita ione di un ex collaboratore di giustizia facente parte della medesima organizzazione criminale 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare cc rinvio il provvedimento impugnato.
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