CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 23331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 13/2021 in data 08/07/2021 della Corte di appello di Roma, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 08/07/2021, la Corte di appello di Roma rigettava l'appello avverso il decreto emesso dal Tribunale, sezione misure di prevenzione, in data 08/02/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incaricata da Kerma SPV s.r.I., cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione al credito vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) e, per l'effetto, confermava il decreto impugnato. 2. Avverso il sunnominato decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per omessa motivazione ovvero mera apparenza della stessa in decreto avente natura sostanziale di sentenza a motivazione obbligatoria nonché in relazione all'art. 52 digs. 152/2011 per inosservanza o erronea applicazione della disposizione che disciplina la tutela dei terzi creditori. Il presente procedimento ha visto il coinvolgimento della Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]. (indicata come [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi divenuta, in successione, Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), con l'emissione del decreto n. 154/15 del tribunale di Roma in data 23/02/2015 che ha accertato il difetto di buona fede di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione al mutuo dell'importo di 400.000,00 euro concesso a favore della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., poi della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., disponendo, per l'effetto, la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del suddetto mutuo sugli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] (PG) via [OSCURATO:PERSONA], sottoposti a confisca. Con sentenza del 10/07/2017, la corte di cassazione ha annullato il decreto emesso in primo grado in ordine alla confisca in danno della Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA]. in quanto è stata ravvisata una violazione nel contraddittorio non essendo stata la stessa citata nel giudizio conclusosi con la confisca dei beni immobili su cui grava ipoteca volontaria a favore della stessa banca. Il tribunale, con l'ordinanza 08/02/2021, accertato il difetto di buonafede della banca in relazione al credito residuo di euro 184.609,93 derivante dalla concessione di mutuo ipotecario alla [OSCURATO:PERSONA] disponeva la cancellazione delle relative ipoteche iscritte a favore dell'istituto bancario sugli immobili di cui sopra. La difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello chiedendo che venisse riconosciuta e dichiarata la buona fede e l'incolpevole affidamento della banca; che venisse riconosciuta l'esistenza del credito ipotecario di euro 184.609,93 oltre interessi dalla data di sequestro a quella di effettivo pagamento e la sua anteriorità rispetto al provvedimento ablativo; che venisse ammesso il suddetto credito a pagamento; che venisse infine revocato l'ordine di cancellazione dell'ipoteca gravante sui citati beni immobili. Assumeva parte ricorrente che: -nella primavera del 2006, periodo interessato dalla vicenda contrattuale in oggetto, non esisteva elemento alcuno, né comunque vi è prova che i funzionari della banca fossero o potessero essere a conoscenza che i fratelli Tancredi fossero dediti ad attività illecite; -ammesso e non concesso che i predetti funzionari fossero nella condizione di rilevare che la società mutuataria era collegata a questo soggetti sconosciuti, nessun elemento obiettivo avrebbe potuto consentire di porre un qualsivoglia nesso tra ignote attività illecite e attività lecite della società cliente; -nessun affidamento la banca avrebbe potuto fare e ha fatto su introiti esterni alla società e, in particolare, su quelli illeciti del proposto [OSCURATO:PERSONA]; -la società finanziata svolgeva regolare e accertata attività ed era in fase di sviluppo, come risulta incontestabilmente in atti; -la stessa, oltre a far fronte a tutti gli oneri finanziari derivanti dall'affidamento del sistema bancario, chiudeva i bilanci in attivo, producendo adeguati utili; -la banca, prima di concedere il mutuo ipotecario ed il connesso prefinanziamento, aveva svolto l'usuale istruttoria, senza che fossero emersi tali da indurre i funzionari in sospetto o da indurre un particolare approfondimento istruttorio; -la situazione economico-finanziaria della società appariva positiva in quanto i dati ricavati dal sistema erano tali da consentire la concessione di fiducia creditizia; gli accertamenti sull'affidabilità erano risultati positivi; la garanzia immobiliare offerta è risultata esistente ed adeguata, come certificato dal perito estimatore; -la somma mutuata è stata destinata allo scopo (acquisto e ristrutturazione degli immobili offerti in garanzia) e non distratta ad altri scopi. Da qui l'impossibilità di condividere le conclusioni dei giudici di merito secondo cui la banca avrebbe operato in maniera tale da fare colpevole affidamento sulla (in)capacità della società mutuataria di far fronte direttamente al rimborso del mutuo ottenuto, atteso che alcun addebito può essere mosso ai funzionari bancari per non aver verificato l'asserito rapporto di dipendenza del diritto acquisito dalla banca dall'attività illecita del proposto [OSCURATO:PERSONA], una volta provato. Questo soggetto, infatti, non era conosciuto dalla banca, come dimostrato dal fatto che il suo nominativo non compare mai, né lo stesso risulta aver mai esercitato alcuna interferenza nella vita della società mutuataria all'epoca dell'istruttoria e della sottoscrizione del contratto di mutuo. Il provvedimento impugnato, che ha confermato quello di primo grado, viene ricorso per cassazione. Con il ricorso, riprendendosi i rilievi posti in sede di gravame, si censura come la Corte territoriale abbia omesso di affrontare le obiezioni difensive quanto in particolare: -alla presunta celerità nella concessione del mutuo; -alla stima degli immobili offerti in garanzia, reiterando l'errore del Tribunale circa la loro valutazione e non tenendo conto di quanto docu mentalmente pacifico (vale a dire che quello stimato dalla società richiedente a mezzo del geom. Brozzi è il valore dei soli immobili di [OSCURATO:PERSONA], mentre la stima effettuata dalla banca a mezzo del geom. Giorgetti riguarda sia gli immobili di [OSCURATO:PERSONA] sia gli immobili di Trevi, tutti poi concessi in garanzia); -all'asserita omessa verifica circa la solvibilità dei debitori, che viene enunciata e non motivata; -all'asserita omessa verifica in camera di commercio dei soggetti che avevano avuto a che fare in passato con la società, senza spiegare quale inferenza la circostanza avrebbe determinato. Si è al cospetto di palesi contraddizioni ricavabili dai passaggi argomentativi della parte motivazionale che si mostra disorganica e priva di consequenzialità tra le astratte enunciazioni e i concreti riferimenti alla vicenda specifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso, quanto ai limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, che il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. n. 159/2011 di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito così da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (cfr., Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514). 3. Come riconosciuto anche dalla Procura generale, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca non è sufficiente che l'ipoteca sia stata costituita mediante iscrizione nei registri immobiliari prima dei sequestro, essendo altresì richiesta l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole da desumersi sulla base di idonei elementi dimostrativi: trattasi di profilo dirimente allorquando il bene - costituente oggetto della garanzia reale del creditore - sia, come nella specie, oggetto della misura ablativa della confisca. Ed invero, la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, che determina la successione a titolo particolare dello Stato nella titolarità del bene, non comporta l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi che possono far valere in sede esecutiva i loro diritti reali o di garanzia, qualora si tratti di terzi in buona fede che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro a fini di prevenzione. Dal coordinamento delle norme del codice civile che regolano l'ipoteca e il diritto potestativo a essa inerente con la disciplina della misura di prevenzione patrimoniale, prevista quale mezzo di repressione dell'illecita accumulazione di capitali da parte di soggetti di cui è riconosciuta la pericolosità si trae il principio che, ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia reale, non bastano l'astratta verifica dell'esistenza di un credito e la costituzione dell'ipoteca, mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari prima della trascrizione del sequestro, ma è altresì richiesta l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole, dovendo individuarsi in detto requisito la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca adottato dal giudice della prevenzione. Peraltro, una volta esclusa l'ipotesi della collusione del terzo nell'attività criminosa, la buona fede è da riconoscere solo quando emerga una credibile inconsapevolezza delle attività svolte dal prevenuto e, a tal fine, il legislatore ha inteso richiamare il concetto civilistico della tutela dell'affidamento incolpevole: la conseguenza è che il convincimento del terzo sulla situazione apparente deve essere incolpevole e la relativa indagine sul punto deve compiersi caso per caso con riferimento alla ragionevolezza dell'affidamento, che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di negligenza, ad esempio per avere notevolmente trascurato l'osservanza di obblighi derivanti dalla stessa legge (si vedano gli artt.1175, 1176, 1189, 1337, 1341, 1366, 1375, 1393, 1396 e 1429 cod. civ.) ovvero per non avere osservato comuni norme di prudenza attraverso cui accertarsi della realtà delle cose, anziché affidarsi alla mera apparenza dei fatti (cfr., Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 265930; Sez. 2, n. 10770 del 29/01/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 263297; Sez. 6, n. 2334 del 15/10/2014, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 263281; Sez. 1, n. 2501 del 14/01/2009, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, Rv. 242817).3.1. In questa prospettiva la giurisprudenza, dopo aver riconosciuto come i citati parametri siano obbligatori ma non esclusivi né vincolanti, ha elaborato numerosi criteri orientativi per accertare il requisito della buona fede. Sulla significatività di tali indici sintomatici ha, tuttavia, sollevato dubbi la ricorrente che, dopo aver sottolineato l'insussistenza dell'asserito difetto di diligenza nell'erogazione del mutuo ipotecario in favore della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (amministratore unico [OSCURATO:PERSONA]; socio [OSCURATO:PERSONA]) e dopo aver evidenziato che nella situazione data non vi erano margini di conoscenza e nemmeno di conoscibilità della condizione di pericolosità qualificata del proposto [OSCURATO:PERSONA] (solo successivamente subentrato nella società beneficiaria e solo anni dopo attinto dalla misura di prevenzione personale e patrimoniale), ha sostenuto che, in ogni caso, la fattispecie in esame fuoriesce dai canoni ermeneutici che la giurisprudenza di legittimità ha individuato per escludere la buona fede dell'istituto di credito mutuante, all'uopo richiamando i principi di diritto affermati in giurisprudenza (cfr., Sez. 2, n. 7879 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278227). Principi, in base ai quali, si è ritenuto che il preesistente diritto di credito del terzo sia salvaguardato, ove non risulti la strumentalità di esso rispetto all'attività illecita, solo in questo caso gravando sul creditore l'onere di dimostrare l'ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità (Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi, Rv. 265606). In tal senso, si è ritenuto in particolare che l'insufficiente valutazione del merito creditizio del beneficiario può condurre ad escludere la buona fede solo se il giudice fornisca adeguata motivazione, fondata non su un generico canone di buona gestione bancaria, ma su quello specifico della buona fede richiesta per il finanziamento del destinatario. 3.2. Come è noto, ai sensi del terzo comma dell'art. 52 d.lgs. 159/2011, nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. In sostanza, non basta per l'esclusione del credito che la erogazione del mutuo non sia conforme ad una corretta gestione bancaria, ma occorre che il mancato rispetto degli obblighi di diligenza cui fa riferimento il comma 3 del citato art. 52 sia sintomatico della mancanza di buona fede: la buona fede deve escludersi non solo quando la banca fosse a conoscenza del nesso di strumentalità all'atto della erogazione del credito, ma anche quando l'ignoranza dipenda da colpa, ossia quando avrebbe potuto venire a conoscenza di tale nesso con l'ordinaria diligenza ed in particolare rispettando gli obblighi ai quali viene fatto riferimento nel citato comma. L'inosservanza degli obblighi, però, non rileva in quanto tale, ma deve sussistere un nesso di causalità tra il mancato rispetto di detti obblighi e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità prima dell'erogazione del credito. 4. Nella fattispecie, il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, poi, hanno desunto l'inesistenza di tale condizione soggettiva di buona fede da una serie di indici, e segnatamente: -dall'assenza di prova in ordine all'approfondita ed autonoma valutazione delle caratteristiche soggettive e patrimoniali dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla capacità finanziaria e reddituale ed alle condizioni patrimoniali del debitore e dei sui familiari, nonché alle finalità, alla regolarità amministrativa ed alla sostenibilità finanziaria dell'operazione negoziale sottostante, anche in relazione all'eventuale altro contraente, allo scopo di adempiere ai doveri propri dell'intermediario finanziario con riguardo, fra l'altro, alla normativa antiriciclaggio; -dalla celerità con cui l'istituto di credito ha concesso quanto di interesse al mutuatario; -dall'assenza di verifiche, con la dovuta diligenza richiesta, sulla solvibilità dei debitori; -dal mancato esame di una visura camerale che avrebbe consentito di accertare come tutti i soggetti ricoprenti un ruolo nella società (i due fratelli e la moglie) fossero collegati a [OSCURATO:PERSONA], entrato formalmente nella compagine della [OSCURATO:PERSONA] subito dopo la concessione del mutuo; -dall'aver effettuato una valutazione delle condizioni della società mutuataria, che da lì a poco rivelerà la sua scarsa affidabilità, senza tener conto delle informazioni estratte dal bilancio, basandosi sul solo fatturato (c.d. volume d'affari) nel triennio antecedente l'erogazione del mutuo; -dall'aver omesso di tener conto degli ulteriori oneri finanziari a cui si era già esposta la società e dell'inesistenza di alcun business plan societario o altro documento comprovante una valutazione qualitativa e quantitativa concreta sui futuri progetti societari con i potenziali risultati acquisibili; -dall'aver effettuato una perizia di stima sul bene del tutto sommaria e comunque con analisi insufficiente per erogare il mutuo e dall'aver compiuto una valutazione poco dettagliata sul "merito creditizio" del destinatario del finanziamento; -dall'aver condotto una sommaria attività istruttoria, attraverso cui non è stato possibile verificare la presenza di segnali e di situazioni di rischio incidenti sull'affidabilità del contraente;-dall'aver omesso il doveroso approfondimento della reale situazione reddituale del richiedente, che risultava aver contratto altri debiti ed ulteriori oneri finanziari (tra cui un leasing di circa 700.000,00 euro ed una serie di fidi per euro 650.000,00); -dall'omessa valutazione del ramo di attività esercitata dalla società richiedente; -dalla circostanza che il mutuo ipotecario pari ad euro 400.000,00 ed il prefinanziamento pari ad euro 200.000,00 - per un totale di euro 600.000,00 - risultano essere stati concessi a fronte di un compendio immobiliare stimato ed acquistato ad un valore ben inferiore; -dall'avere la banca stimato gli immobili dati in garanzia prima che il mutuo venisse richiesto, attribuendo agli stessi un valore doppio rispetto al prezzo di acquisto ed a quello stimato dallo stesso richiedente. 5. La valutazione compiuta dai giudici di merito sul fatto che l'operatore bancario non si sia attenuto, nella concessione del credito, al livello di diligenza richiesto, non avendo istruito la pratica secondo le comuni regole e prassi bancarie e nel rispetto della normativa antiriciclaggio e non avendo verificato l'affidabilità di coloro che hanno richiesto il finanziamento attraverso l'esame di tutta la documentazione necessaria per garantire opportunamente la banca, così sottraendosi, di fatto, agli oneri 'rafforzati' di vigilanza introdotti dopo l'entrata in vigore della legge n. 346/1986, appare ampiamente dimostrata. 6. Nella condivisibile interpretazione resa dalla giurisprudenza, l'art. 52 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che non risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, e che solo in questo caso incombe al creditore, per far valere il proprio diritto, l'onere di dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità (cfr., Sez. 6, n. 55715 del 23/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 272232; Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.I., Rv. 281821). 6.1. Nella fattispecie, tale nesso di strumentalità si ricava dalla ricostruzione storico-fattuale degli accadimenti. Premesso che dalle - non acquisite - visure camerali l'istituto avrebbe appreso agevolmente che: -in data 28/11/2003, [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA]) viene nominato all'interno della succitata società quale institore ex art. 2203 cod. civ.; -in data 24/02/2004, [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA]) subentra nella carica di institore al fratello Antonio, sino al 23/06/2005;-in data 21/03/2008, [OSCURATO:PERSONA] subentra nella carica di socio di [OSCURATO:PERSONA]; -nella medesima data del 21/03/2008, la società si trasforma in accomandita semplice, con accomandatario [OSCURATO:PERSONA] ed accomandante [OSCURATO:PERSONA], moglie di costui. Il contratto di mutuo e di prefinanziamento viene perfezionato nel giugno 2006. Si legge nel provvedimento impugnato "E' stato ribadito più volte dalla Difesa che la Banca avrebbe dovuto sapere chi fosse [OSCURATO:PERSONA] e i suoi traffici illeciti ma che non vi era alcuna necessità ai fini dell'erogazione del mutuo dato che nel 2006 al momento dell'erogazione dello stesso i soci della società erano altri soggetti, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]". 6.2. Orbene, proprio la ammessa (dalla stessa difesa) e comunque conosciuta qualità, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di soggetto - già all'epoca - dedito a traffici illeciti (come la successiva accertata pericolosità dimostrerà in modo evidente, essendo la stessa "risalente" al 2000), avrebbe dovuto ancor di più rendere opportuna da parte della banca ogni ulteriore investigazione - tra cui, quanto meno, "l'indagine sul certificato camerale" - accertamento che avrebbe consentito di "avvicinare" al suo nome quella società formalmente in mano a sua moglie ed al cui interno si era avvicendata la presenza di due suoi fratelli. 6.2.1. Inoltre, pur escludendosi condotte di chiaro segno collusivo, ulteriore dato che cozza irrimediabilmente contro la pretesa assenza di negligenza da parte dell'istituto di credito, al di là delle oggettività sopra indicate, è la significativa disponibilità manifestata da quest'ultimo verso il Tancredi, apparendo quantomeno sospetto che una piccola filiale di banca sita nella cittadina di Matelica nelle Marche, faccia dapprima aprire un conto corrente e poi concedere un mutuo ad una società (la [OSCURATO:PERSONA]) che ha sede a Roma, come lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. E che questo "rapporto di fiducia" sia comunque sospetto è testimoniato dal fatto che, successivamente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] riuscirà ad aprire presso la medesima filiale un altro conto corrente, intestato ad altra sua società (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.). 6.2.2. Invero, premesso che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari è senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione delle attività illecite, non è possibile ritenere che detto nesso di strumentalità, corroborato dalle succitate significative negligenze dell'istituto erogante, possa essere messo in crisi dalla mancanza di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, atteso che la giurisprudenza riconosce che detta corrispondenza temporale può solo far presumere la strumentalità (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA] mutui s.p.a., Rv.282734), la cui sussistenza può, invece, essere valutata indipendentemente e sulla base di diversi ed ulteriori indici fattuali: onere che risente delle diverse dinamiche in fatto sottese alla situazione di volta in volta apprezzata e che può dunque modularsi in modo diverso, facendo anche leva su presunzioni semplici laddove, al momento della instaurazione della vicenda negoziale o in coincidenza con snodi di rilievo del relativo rapporto obbligatorio, potevano - come avvenuto nella fattispecie - ritenersi già esistenti o comunque oggetto di un grave sospetto di esistenza, quegli aspetti in fatto sintomatici della pericolosità sociale del proposto da raccordare alla operazione negoziale. 7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della