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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 24525/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29168/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] C.A.R.J. – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] seppe Carlucci, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso il decreto del Tribunale di Milano n.7133/19, depositato il 16 luglio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 16 luglio 2019, il Tribunale di Milano ha rigettato l'op- posizione proposta dalNuovo C.A.R.J. – [OSCURATO:PERSONA] avverso lo stato passivo dell'amministrazione straordinaria dell'[OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l'ammissione al passivo in prededuzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, di un credito di Euro 41.357,72, già ammesso al passivo in via chirografaria, a titolo di corri- spettivo per servizi di autotrasporto.

Premesso che gli elementi costitutivi della prededuzione consistono nella gestione da parte della debitrice di uno stabilimento industriale d'interesse strategico nazionale, nel possesso della qualità di piccola o media impresa da parte della creditrice, nella riconducibilità del credito ad un contratto stipulato prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria e nella necessarietà della prestazione per il risanamento ambientale, la sicurezza e la continuità dell'attività degl'impianti produttivi essenziali della debitrice, e precisato che tali elementi debbono concorrere tutti ai fini del riconoscimento della prede- duzione, il Tribunale ha affermato che, in quanto funzionale al conseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione industriale prevista dal d.l. n. 347 del 2003, ed avente come effetto l'alterazione dell'ordine delle cause le- gittime di prelazione, l'art. 3, comma 1-terdel predetto decreto costituisce una norma eccezionale, da interpretarsi restrittivamente.

Ha ritenuto irrile- vante, in contrario, il disposto dell'art. 8, comma 1-bis, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, osservando che lo stesso, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1-tercit., si è limitato a riconoscere la prededucibilità dei crediti delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funziona- lità degl'impianti produttivi dell'[OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto, ha rilevato la genericità delle allegazioni dell'opponente e la carenza della documentazione prodotta, osser- vando che l'opponente non aveva fornito la prova del possesso della qualità di piccola o media impresa, non avendo prodotto i bilanci e la documentazione occorrente per la rilevazione delle ULA,né del possesso della qualità di auto- trasportatore, non aveva precisato la tipologia della merce trasportata e la rilevanza della prestazione rispetto al processo produttivo dell'[OSCURATO:PERSONA], e non aveva prodotto le fatture necessarie per l'individuazione della tipologia della merce trasportata e del reparto di destinazione o di provenienza, ma solo la comunicazione della decisione assunta dal Giudice delegato all'esito del pro- cedimento di verificazione.

Ha escluso inoltre la possibilità di acquisire d'uffi- cio la predetta documentazione, rilevando che nel ricorso introduttivo non era stata avanzata alcuna richiesta specifica in tal senso.

3. Avverso il predetto decreto il Nuovo CARJ ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria.

L'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità del procedimento di primo grado e/o del decreto impugnato, per violazione degli artt. 99 e 111 - bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando che il giudizio di opposizione si è svolto interamente di- nanzi al Giudice relatore, anziché dinanzi al Tribunale in composizione colle- giale, con la conseguenza che essoopponente è stato privat o della possibilità di discutere oralmente lacausa dinanzi al Collegio.

Aggiunge che il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a disporre l'ammissione al passivo, senza compiere valutazioni estranee alla propria competenza, non essendo stato il credito contestato né nel suo ammontare, né nella sua collocazione.

2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la nullità del decreto impu- gnato, per violazione dell'art. 157 cod. proc. civ. e mera apparenza della mo- tivazione, osservando che la ricostruzione dello svolgimento del giudizio e la sintesi dei motivi di opposizione non corrispondono a quelli risultanti dagli atti.

Ribadisce infatti che la controversia aveva ad oggetto esclusivamente la prededucibilità del credito, la cui natura ed entità dovevano ritenersi accer- tate, in virtù dell'intervenuta ammissione al passivo.

3. Con il terzo motivo,il ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, insistendo sulla prededucibilità del credito, in quanto derivante dal trasporto di coils ed altri prodotti dallo stabilimento siderurgico dell'[OSCURATO:PERSONA] al porto di Taranto, e quindi da prestazioni volte a garantire la continuità dell'attività produttiva, come risultava dalle fatture allegate all'istanza di insinuazione al passivo, delle quali il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'acquisizione d'ufficio.

4. Il primo motivo è infondato, sia nella parte riguardante l'omessa fissa- zione dell'udienza di discussione dinanzi al Collegio, sia in quella concernente l'omessa considerazione della mancata contestazione della prededucibilità del credito.

Ai sensi dell'art. 99 della legge fall., nel testo riformulato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, la trattazione dei procedimenti di impugnazione pre- visti dall'art. 98, ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, può infatti svolgersi dinanzi al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del comma terzo, e, ove si sia optato per questa seconda modalità, l'investitura del collegio per la decisione (che può essere disposta anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la defor- malizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, e senza la concessione dei termini previsti dall'art. 99, comma undicesimo, della legge fall., puramente eventuale e facoltativa) non è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito previsto per le impugnazioni dello stato passivo fallimentare (cfr. Cass., Sez.

I, 11/02/2022, n. 4553; 13/06/2016, n. 12116; 10/02/2022, n. 4392).

4.1. In tema di verificazione del passivo, questa Corte ha inoltre affer- mato ripetutamente, in riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 93 e ss. della legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina pre- vigente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti allegati, non com- porta affatto l'automatica ammissione del credito al passivo, per il solo fatto che non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente pre- senti in sede di verifica), spettando al giudice delegato il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni e di applicare i principi in tema di ve- rificazione dei fatti e delle prove (cfr. Cass., Sez.

I, 24/05/2018, n. 12973; 6/08/2015, n. 16554; Cass., Sez.

VI, 8/08/2017, n. 19734).

La mancata con- testazione del credito in sede di verificazione non determina poi alcuna pre- clusione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la cui natura impugna- toria non comporta l'applicabilità del divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., non essendo l'opposizione assimilabile ad un appello, in quanto avente ad oggetto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria svoltasi nella precedente fase, con la conseguenza che, ferma restando l'im- mutabilità del thema disputandum e l'esclusione della proponibilità di do- mande riconvenzionali, il curatore può proporre anche eccezioni nuove, cioè non sollevate in sede di verifica, anche nel caso in cui le relative questioni siano state già esaminate dal giudice delegato (cfr. Cass., Sez.

VI, 4/12/2020, n. 27902; Cass., Sez.

I, 6/10/2020, n. 21490; 31/07/2017, n. 19003).

In tale giudizio, l'operatività del principio di non contestazione è infine subordi- nata, analogamente a quanto accade nel giudizio ordinario di cognizione, all'avvenuta costituzione del curatore, il quale nulla abbia obiettato in ordine ai fatti allegati dall'opponente, ed opera comunque esclusivamente in riferi- mento alla ricostruzione dei fatti, senza estendersi alla valutazione degli stessi, rimessa al prudente apprezzamento del tribunale, ed all'individuazione ed all'interpretazione della disciplina legale, in ordine alla quale trova appli- cazione il principio jura novit curia(cfr. Cass., Sez.

I, 16/06/2022, n. 19481; 9/05/2022, n. 14589; Cass., Sez.

VI, 17/07/2020, n. 15339).

Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide edintende ribadire anche in questa sede, deve escludersi che nel caso in esame la mancata con- testazione della prededucibilità del credito, nella fase di verificazione, impo- nesse di ammettere il credito al passivo in prededuzione, anziché in via chi- rografaria, trattandosi di una questione che poteva essere rilevata anche d'uf- ficio dal Giudice delegato, indipendentemente dalla proposizione di un'appo- sita eccezione da parte dei Commissari straordinari.

Il mancato riconosci- mento della prededucibilità del creditoda parte del Giudice delegato esclu- deva inoltre l'operatività di qualsiasi preclusione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, nell'ambito del quale il Tribunale fallimentare era tenuto a verificare la sussistenza dei relativi presupposti, in applicazione delle norme che disciplinano la fattispecie, non trovando tale accertamento ostacolo nel principio di non contestazione, nella specie peraltro neppure operante, per effetto della mancata costituzione in giudizio dei Commissari.

5. Indipendentemente dall'inappropriato richiamo all'art. 157 cod. proc.civ., non riguardante l'obbligo di motivazione, ma la sanatoria delle nullità processuali, è altresì infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole della mera apparenza della motivazione del decreto impugnato.

Premesso che, nel far valere il predetto vizio, il ricorrente ha omesso di precisare in che modo e con quali considerazioni la sentenza impugnata si è discostata, nella ricostruzione della vicenda processuale, dall'effettivo svolgi- mento dei fatti, limitandosi ad evidenziare un presunto difetto di corrispon- denza tra le questioni esaminate dal Tribunale e quella che costituiva oggetto della controversia, si osserva che, in quanto riguardanti la prova dei presup- posti di fatto necessari peril riconoscimento della prededuzione prevista dallo art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, le argomentazioni svolte nel decreto impugnato risultano strettamente pertinenti alla materia del conten- dere, costituita proprio dalla verifica dei predettipresupposti, e non già dallo accertamento del credito, la cui ammissione al passivo, disposta dal Giudice delegato, non aveva costituito oggetto d'impugnazione da parte del Commis- sari straordinari o di altri creditori.Il Tribunale non ha rimesso infatti in di- scussione il predetto provvedimento, ma, richiamato il proprio orientamento relativo all'interpretazione dell'art. 3, comma 1-ter, cit., si è limitato a rilevare che il ricorrente aveva omesso di produrre sia la documentazione attestante il possesso della qualità di piccola o media impresa, sia quella comprovante la natura delle prestazioni effettuate e la funzionalità delle stesse alla prose- cuzione dell'attività produttiva degl'impianti essenziali dell'[OSCURATO:PERSONA], escludendo la possibilità di procedere all'acquisizione d'ufficio della stessa, per mancanza di una specifica richiesta dell'opponente: tale ragionamento, chiaramente comprensibile e privo d'incongruenze, deve ritenersi di per sé idoneo a sod- disfare l'obbligo motivazionale gravante sul giudice, per il cui adempimento non è necessario l'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti, ma è sufficiente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione (cfr. Cass., Sez.

III, 9/02/2021, n. 3126; Cass., Sez.

V, 29/12/2020, n. 29730; Cass., Sez.

VI, 2/12/2014, n. 25509).

6. E' invece inammissibile il terzo motivo, riguardante la prova dei pre- supposti necessari per il riconoscimento della prededuzione.

E' pur vero, infatti, che, come ripetutamente affermato da questa Corte in tema di opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 99, secondo comma, n. 4, della legge fall., l'opponente deve, a pena di decadenza, sol- tanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già pro- dotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dalfascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (cfr. Cass., Sez.

VI, 13/11/2020, n. 25663; 5/03/2018, n. 5094; Cass., Sez.

I, 18/05/2017, n. 12549).Nella specie, tuttavia, il ricorrente, nel lamentare l'omessa acquisizione dei predetti documenti, omette di precisare innanzitutto se gli stessisiano stati puntualmente indicati nel ricorso intro- duttivo, ed in secondo luogo se fossero stati prodotti nella precedente fase di verificazione del passivo, con la conseguenza che la censura risulta priva di specificità.

7. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimata.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29168/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] C.A.R.J. – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] seppe Carlucci, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso il decreto del Tribunale di Milano n.7133/19, depositato il 16 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 16 luglio 2019, il Tribunale di Milano ha rigettato l'op- posizione proposta dalNuovo C.A.R.J. – [OSCURATO:PERSONA] avverso lo stato passivo dell'amministrazione straordinaria dell'[OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l'ammissione al passivo in prededuzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, di un credito di Euro 41.357,72, già ammesso al passivo in via chirografaria, a titolo di corri- spettivo per servizi di autotrasporto. Premesso che gli elementi costitutivi della prededuzione consistono nella gestione da parte della debitrice di uno stabilimento industriale d'interesse strategico nazionale, nel possesso della qualità di piccola o media impresa da parte della creditrice, nella riconducibilità del credito ad un contratto stipulato prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria e nella necessarietà della prestazione per il risanamento ambientale, la sicurezza e la continuità dell'attività degl'impianti produttivi essenziali della debitrice, e precisato che tali elementi debbono concorrere tutti ai fini del riconoscimento della prede- duzione, il Tribunale ha affermato che, in quanto funzionale al conseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione industriale prevista dal d.l. n. 347 del 2003, ed avente come effetto l'alterazione dell'ordine delle cause le- gittime di prelazione, l'art. 3, comma 1-terdel predetto decreto costituisce una norma eccezionale, da interpretarsi restrittivamente. Ha ritenuto irrile- vante, in contrario, il disposto dell'art. 8, comma 1-bis, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, osservando che lo stesso, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1-tercit., si è limitato a riconoscere la prededucibilità dei crediti delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funziona- lità degl'impianti produttivi dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, ha rilevato la genericità delle allegazioni dell'opponente e la carenza della documentazione prodotta, osser- vando che l'opponente non aveva fornito la prova del possesso della qualità di piccola o media impresa, non avendo prodotto i bilanci e la documentazione occorrente per la rilevazione delle ULA,né del possesso della qualità di auto- trasportatore, non aveva precisato la tipologia della merce trasportata e la rilevanza della prestazione rispetto al processo produttivo dell'[OSCURATO:PERSONA], e non aveva prodotto le fatture necessarie per l'individuazione della tipologia della merce trasportata e del reparto di destinazione o di provenienza, ma solo la comunicazione della decisione assunta dal Giudice delegato all'esito del pro- cedimento di verificazione. Ha escluso inoltre la possibilità di acquisire d'uffi- cio la predetta documentazione, rilevando che nel ricorso introduttivo non era stata avanzata alcuna richiesta specifica in tal senso. 3. Avverso il predetto decreto il Nuovo CARJ ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. L'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità del procedimento di primo grado e/o del decreto impugnato, per violazione degli artt. 99 e 111 - bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando che il giudizio di opposizione si è svolto interamente di- nanzi al Giudice relatore, anziché dinanzi al Tribunale in composizione colle- giale, con la conseguenza che essoopponente è stato privat o della possibilità di discutere oralmente lacausa dinanzi al Collegio. Aggiunge che il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a disporre l'ammissione al passivo, senza compiere valutazioni estranee alla propria competenza, non essendo stato il credito contestato né nel suo ammontare, né nella sua collocazione. 2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la nullità del decreto impu- gnato, per violazione dell'art. 157 cod. proc. civ. e mera apparenza della mo- tivazione, osservando che la ricostruzione dello svolgimento del giudizio e la sintesi dei motivi di opposizione non corrispondono a quelli risultanti dagli atti. Ribadisce infatti che la controversia aveva ad oggetto esclusivamente la prededucibilità del credito, la cui natura ed entità dovevano ritenersi accer- tate, in virtù dell'intervenuta ammissione al passivo. 3. Con il terzo motivo,il ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, insistendo sulla prededucibilità del credito, in quanto derivante dal trasporto di coils ed altri prodotti dallo stabilimento siderurgico dell'[OSCURATO:PERSONA] al porto di Taranto, e quindi da prestazioni volte a garantire la continuità dell'attività produttiva, come risultava dalle fatture allegate all'istanza di insinuazione al passivo, delle quali il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'acquisizione d'ufficio. 4. Il primo motivo è infondato, sia nella parte riguardante l'omessa fissa- zione dell'udienza di discussione dinanzi al Collegio, sia in quella concernente l'omessa considerazione della mancata contestazione della prededucibilità del credito. Ai sensi dell'art. 99 della legge fall., nel testo riformulato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, la trattazione dei procedimenti di impugnazione pre- visti dall'art. 98, ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, può infatti svolgersi dinanzi al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del comma terzo, e, ove si sia optato per questa seconda modalità, l'investitura del collegio per la decisione (che può essere disposta anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la defor- malizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, e senza la concessione dei termini previsti dall'art. 99, comma undicesimo, della legge fall., puramente eventuale e facoltativa) non è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito previsto per le impugnazioni dello stato passivo fallimentare (cfr. Cass., Sez. I, 11/02/2022, n. 4553; 13/06/2016, n. 12116; 10/02/2022, n. 4392). 4.1. In tema di verificazione del passivo, questa Corte ha inoltre affer- mato ripetutamente, in riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 93 e ss. della legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina pre- vigente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti allegati, non com- porta affatto l'automatica ammissione del credito al passivo, per il solo fatto che non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente pre- senti in sede di verifica), spettando al giudice delegato il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni e di applicare i principi in tema di ve- rificazione dei fatti e delle prove (cfr. Cass., Sez. I, 24/05/2018, n. 12973; 6/08/2015, n. 16554; Cass., Sez. VI, 8/08/2017, n. 19734). La mancata con- testazione del credito in sede di verificazione non determina poi alcuna pre- clusione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la cui natura impugna- toria non comporta l'applicabilità del divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., non essendo l'opposizione assimilabile ad un appello, in quanto avente ad oggetto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria svoltasi nella precedente fase, con la conseguenza che, ferma restando l'im- mutabilità del thema disputandum e l'esclusione della proponibilità di do- mande riconvenzionali, il curatore può proporre anche eccezioni nuove, cioè non sollevate in sede di verifica, anche nel caso in cui le relative questioni siano state già esaminate dal giudice delegato (cfr. Cass., Sez. VI, 4/12/2020, n. 27902; Cass., Sez. I, 6/10/2020, n. 21490; 31/07/2017, n. 19003). In tale giudizio, l'operatività del principio di non contestazione è infine subordi- nata, analogamente a quanto accade nel giudizio ordinario di cognizione, all'avvenuta costituzione del curatore, il quale nulla abbia obiettato in ordine ai fatti allegati dall'opponente, ed opera comunque esclusivamente in riferi- mento alla ricostruzione dei fatti, senza estendersi alla valutazione degli stessi, rimessa al prudente apprezzamento del tribunale, ed all'individuazione ed all'interpretazione della disciplina legale, in ordine alla quale trova appli- cazione il principio jura novit curia(cfr. Cass., Sez. I, 16/06/2022, n. 19481; 9/05/2022, n. 14589; Cass., Sez. VI, 17/07/2020, n. 15339). Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide edintende ribadire anche in questa sede, deve escludersi che nel caso in esame la mancata con- testazione della prededucibilità del credito, nella fase di verificazione, impo- nesse di ammettere il credito al passivo in prededuzione, anziché in via chi- rografaria, trattandosi di una questione che poteva essere rilevata anche d'uf- ficio dal Giudice delegato, indipendentemente dalla proposizione di un'appo- sita eccezione da parte dei Commissari straordinari. Il mancato riconosci- mento della prededucibilità del creditoda parte del Giudice delegato esclu- deva inoltre l'operatività di qualsiasi preclusione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, nell'ambito del quale il Tribunale fallimentare era tenuto a verificare la sussistenza dei relativi presupposti, in applicazione delle norme che disciplinano la fattispecie, non trovando tale accertamento ostacolo nel principio di non contestazione, nella specie peraltro neppure operante, per effetto della mancata costituzione in giudizio dei Commissari. 5. Indipendentemente dall'inappropriato richiamo all'art. 157 cod. proc.civ., non riguardante l'obbligo di motivazione, ma la sanatoria delle nullità processuali, è altresì infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole della mera apparenza della motivazione del decreto impugnato. Premesso che, nel far valere il predetto vizio, il ricorrente ha omesso di precisare in che modo e con quali considerazioni la sentenza impugnata si è discostata, nella ricostruzione della vicenda processuale, dall'effettivo svolgi- mento dei fatti, limitandosi ad evidenziare un presunto difetto di corrispon- denza tra le questioni esaminate dal Tribunale e quella che costituiva oggetto della controversia, si osserva che, in quanto riguardanti la prova dei presup- posti di fatto necessari peril riconoscimento della prededuzione prevista dallo art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, le argomentazioni svolte nel decreto impugnato risultano strettamente pertinenti alla materia del conten- dere, costituita proprio dalla verifica dei predettipresupposti, e non già dallo accertamento del credito, la cui ammissione al passivo, disposta dal Giudice delegato, non aveva costituito oggetto d'impugnazione da parte del Commis- sari straordinari o di altri creditori.Il Tribunale non ha rimesso infatti in di- scussione il predetto provvedimento, ma, richiamato il proprio orientamento relativo all'interpretazione dell'art. 3, comma 1-ter, cit., si è limitato a rilevare che il ricorrente aveva omesso di produrre sia la documentazione attestante il possesso della qualità di piccola o media impresa, sia quella comprovante la natura delle prestazioni effettuate e la funzionalità delle stesse alla prose- cuzione dell'attività produttiva degl'impianti essenziali dell'[OSCURATO:PERSONA], escludendo la possibilità di procedere all'acquisizione d'ufficio della stessa, per mancanza di una specifica richiesta dell'opponente: tale ragionamento, chiaramente comprensibile e privo d'incongruenze, deve ritenersi di per sé idoneo a sod- disfare l'obbligo motivazionale gravante sul giudice, per il cui adempimento non è necessario l'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti, ma è sufficiente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione (cfr. Cass., Sez. III, 9/02/2021, n. 3126; Cass., Sez. V, 29/12/2020, n. 29730; Cass., Sez. VI, 2/12/2014, n. 25509). 6. E' invece inammissibile il terzo motivo, riguardante la prova dei pre- supposti necessari per il riconoscimento della prededuzione. E' pur vero, infatti, che, come ripetutamente affermato da questa Corte in tema di opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 99, secondo comma, n. 4, della legge fall., l'opponente deve, a pena di decadenza, sol- tanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già pro- dotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dalfascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (cfr. Cass., Sez. VI, 13/11/2020, n. 25663; 5/03/2018, n. 5094; Cass., Sez. I, 18/05/2017, n. 12549).Nella specie, tuttavia, il ricorrente, nel lamentare l'omessa acquisizione dei predetti documenti, omette di precisare innanzitutto se gli stessisiano stati puntualmente indicati nel ricorso intro- duttivo, ed in secondo luogo se fossero stati prodotti nella precedente fase di verificazione del passivo, con la conseguenza che la censura risulta priva di specificità. 7. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimata. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto
Decreto Cassazione n. 24525/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris