CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34616/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 07/07/2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine al reato di cui all'art.642 cod. pen. 1. Il ricorrente, con tre motivi, deduce: 1.1. «violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen.» per non avere la Corte d'appello dichiarato il reato estinto per prescrizione. Premesso che, su richiesta della difesa, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice di primo grado ha rinviato il processo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine massimo di sospensione nel caso di specie non potrebbe corrispondere all'intero periodo intercorso tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - vale a dire, «complessivi mesi otto e giorni venticinque» -, bensì nel termine massimo di giorni sessanta. 1.2. «violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) in relazione all'art. 516 cod. pen.» per avere la Corte d'appello rigettato la richiesta di dichiarazione della nullità della sentenza di primo grado per mancata notificazione all'imputato del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Invero, in tale occasione il giudice di primo grado ha modificato il capo di imputazione in relazione alla data di commissione del reato, ritenendo che quest'ultima dovesse individuarsi nel 09/04/2014, anziché nel 13/08/2013 e posto che «la modifica della data di commissione del reato è legata ad una specificazione particolarmente rilevante che ha determinato una modifica essenziale della imputazione», la Corte d'appello avrebbe erroneamente rigettato tale richiesta. 1.3. «violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) (...) in relazione all'art. 62-bis cod. pen., nonché in ordine ai criteri che, ex art. 133 cod. pen., sovraintendono alla dosimetria della pena» per avere la Corte d'appello confermato il giudizio estremamente negativo effettuato dal giudice di primo grado in relazione al trattamento sanzionatorio, senza operare una corretta valutazione delle risultanze processuali in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche. La Corte d'appello si sarebbe limitata a riprodurre «una apodittica valutazione negativa della personalità dell'imputato, basata essenzialmente sul suo certificato penale», senza analizzare «situazioni o circostanze che effettivamente incidono sull'apprezzamento della "qualità" del reato o della capacità a delinquere» dell'imputato ed omettendo di valutare la circostanza, evidenziata nel relativo atto di appello, che a carico dell'imputato si registra un solo precedente penale, molto risalente nel tempo (2009) e per un fatto di indole diversa da quello per cui si procede. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Invero, la censura con cui si ritiene il reato estinto per prescrizione è manifestamente infondata, in ragione del chiaro dettato testuale di cui all'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. che, attraverso l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "ovvero" distingue chiaramente i casi di rinvio dell'udienza dovuti a cagione dell'impedimento delle parti ovvero alla richiesta dell'imputato o del suo difensore, prevedendo soltanto nel primo caso che il termine di sospensione dovuto al rinvio dell'udienza sia di giorni sessanta (aumentato di quelli relativi alla durata del legittimo impedimento se l'udienza viene fissata in data successiva alla cessazione della causa che l'ha determinato).(Sez. 7, ord. n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469 - 01; Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753 - 01). Ciò nondimeno, pur avendo effettuato un errore di calcolo - dato che l'ammontare del periodo intercorso tra il 09/02/2021 ed il 04/11/2021 deve individuarsi nel termine di mesi otto e giorni ventitré (e non già nel termine di mesi otto e giorni venticinque come indicato dalla Corte d'appello) - la Corte territoriale ha correttamente tenuto conto dell'intero periodo, piuttosto che di soli giorni sessanta come acriticamente indicato dal ricorrente. Pertanto, alla data di commissione del reato, da individuarsi il 09/06/2014, deve aggiungersi il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei, così da pervenirsi al 09/12/2021, al quale deve aggiungersi il termine di sospensione di mesi otto e giorni ventitré. Ne deriva che il termine di prescrizione del reato è maturato il 01/09/2022, data successiva alla sentenza di appello che risulta deliberata il 07/07/2022. 2. Parimenti, il motivo con cui si lamenta la nullità della sentenza di primo grado a causa della mancata notifica all'imputato del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui è stata modificata la data del commesso reato, è inammissibile, poiché riproduttivo di censura già proposta con l'atto di appello e adeguatamente vagliata e disattesa dalla sentenza impugnata. Invero, nel caso di specie, il fatto di reato risulta definito in tutti i suoi elementi essenziali attraverso la minuziosa descrizione della condotta delittuosa che l'imputato ha realizzato il 09/06/2021, giorno in cui è stata presentata la falsa denuncia, e non il 13/08/2013, giorno in cui è avvenuto il presunto incidente stradale al quale la falsa denuncia fa riferimento. Infatti, la modificazione della data del commesso reato dal 13/08/2013 al 09/06/2014 non risulta idonea a mutare la consistenza del fatto, non avendo in alcun modo inciso sui tratti essenziali dell'imputazione, compiutamente descritti ab origine. Pertanto, posto che «la precisazione della data del commesso reato non costituisce una modifica dell'imputazione rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. pen. ove non conduca alla modifica di un tratto essenziale dell'imputazione» (Sez. 3, n. 29405 del 04/04/2019, Cordaro, Rv. 276547-01), e non incida sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv. 274159-01), la Corte d'appello ha correttamente rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado. Più dettagliatamente, «in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto - qual è la data del commesso reato - non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente, determina una nullità assoluta qualora l'elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi; qualora, invece, la modifica non investa il nucleo sostanziale dell'addebito e non reca pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, l'omessa notificazione del verbale di udienza contenente tale modifica, determina una nullità relativa, non deducibile con l'impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all'udienza successiva (Sez. 2, n. 46342 del 26/10/2016, Furfaro, Rv. 268320-01). 3. L'ultimo motivo con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico poiché, limitandosi a richiamare sommariamente «situazioni o circostanze che incidono sull'apprezzamento della qualità del reato e della capacità a delinquere» ovvero, «qualsiasi elemento di giudizio dal quale trarre la meritevolezza di una diminuzione di pena» il ricorrente ha omesso di indicare in modo puntuale gli elementi di segno positivo utili ai fini di un giudizio favorevole. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, per cui il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260851-01). Ciò nondimeno, la Corte d'appello non ha trascurato la circostanza dedotta dal ricorrente per cui egli risulterebbe gravato da un solo precedente, assai remoto nel tempo e per di più, espressione di un reato dalla diversa indole. Anzi, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che tale circostanza è stata esplicitamente disattesa a causa: delle modalità del fatto, particolarmente insistenti e ostinate tenuto conto che l'imputato si era già recato dinanzi al Giudice di pace di Napoli al fine di ottenere un indebito risarcimento per lo stesso incidente mai verificatosi (domanda di risarcimento del danno che è stata, infatti, respinta in quanto non provata in fatto e in diritto, posto che, sulla scorta del materiale probatorio acquisito, anche in quella sede il sinistro è stato ritenuto falso); della personalità dell'imputato, gravato da due condanne a pena complessiva di oltre due anni (e non soltanto da un precedente come riferito dalla difesa dell'imputato); ed infine, dalla condotta processuale, affatto collaborativa e sprovvista di alcuna possibile rilevanza positiva (pag. 3 sentenza di appello). Poiché «la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione» (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Cardidi, Rv. 242419 - 01), la Corte d'appello ha correttamente motivato il diniego de quo, anche in considerazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Infine, tenuto conto del fatto che l'imputato è stato condannato ad un anno di reclusione, pena coincidente con il minimo edittale previsto dall'art. 642 cod. pen., risulta del tutto "ultronea" la censura con cui si lamenta «l'eccessiva dosimetria della pena». 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 256463; S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). 5. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente