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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 agosto 1993

Cassazione n. 20244/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1993 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto in abitazione a lui ascritto in rubrica (fatto del 27.8.2013).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue.

I) Intervenuta prescrizione del reato, per insussistenza della contestata aggravante.

II) Vizio di motivazione in punto di riconoscimento dell'imputato, effettuato mediante riconoscimento fotografico da parte delle persone offese e caratterizzato da gravi e insanabili incongruenze, oltre che da modalità illegittime.

III) Inattendibilità della teste Mastrolembo, non presente al fatto.

IV) Violazione dei diritti 'della difesa per mancata assunzione di prova decisiva, avendo il Tribunale revocato l'ordinanza ammissiva del teste della difesa.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo essenzialmente dedotto censure in fatto, oltre che reiterative di quelle già formulate in sede di appello, rispetto alle quali la Corte territoriale ha già risposto adeguatamente.

5.1. Il primo motivo non considera che la Corte territoriale, nella specie, ha motivatamente, e quindi insindacabilmente, ritenuto integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., per cui il termine massimo di prescrizione non è ancora maturato.

5.2. I motivi secondo e terzo reiterano censure di merito già compiutamente affrontate dalla Corte territoriale, risolvendosi nella prospettazione di una diversa lettura degli elementi di prova, notoriamente non consentita in sede di legittimità.

Le conformi sentenze di merito hanno fornito ampia e adeguata risposta in punto di responsabilità, con particolare riguardo alla ravvisata attendibilità delle dichiarazioni e delle individuazioni fotografiche delle persone offese, anche rispetto al prospettato fattore invalidante le modalità di acquisizione.

5.3. Il quarto motivo deduce una nullità palesemente insussistente, atteso che nessuna violazione del diritto di difesa può derivare dalla motivata revoca di una prova testimoniale precedentemente ammessa, in ragione della ritenuta esaustività dell'istruttoria svolta; peraltro, la censura è stata prospettata anche in maniera aspecifica, in quanto mancante di confronto con le citate argomentazioni del giudicante sul punto.

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1993 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto in abitazione a lui ascritto in rubrica (fatto del 27.8.2013). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Intervenuta prescrizione del reato, per insussistenza della contestata aggravante. II) Vizio di motivazione in punto di riconoscimento dell'imputato, effettuato mediante riconoscimento fotografico da parte delle persone offese e caratterizzato da gravi e insanabili incongruenze, oltre che da modalità illegittime. III) Inattendibilità della teste Mastrolembo, non presente al fatto. IV) Violazione dei diritti 'della difesa per mancata assunzione di prova decisiva, avendo il Tribunale revocato l'ordinanza ammissiva del teste della difesa. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo essenzialmente dedotto censure in fatto, oltre che reiterative di quelle già formulate in sede di appello, rispetto alle quali la Corte territoriale ha già risposto adeguatamente. 5.1. Il primo motivo non considera che la Corte territoriale, nella specie, ha motivatamente, e quindi insindacabilmente, ritenuto integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., per cui il termine massimo di prescrizione non è ancora maturato. 5.2. I motivi secondo e terzo reiterano censure di merito già compiutamente affrontate dalla Corte territoriale, risolvendosi nella prospettazione di una diversa lettura degli elementi di prova, notoriamente non consentita in sede di legittimità. Le conformi sentenze di merito hanno fornito ampia e adeguata risposta in punto di responsabilità, con particolare riguardo alla ravvisata attendibilità delle dichiarazioni e delle individuazioni fotografiche delle persone offese, anche rispetto al prospettato fattore invalidante le modalità di acquisizione. 5.3. Il quarto motivo deduce una nullità palesemente insussistente, atteso che nessuna violazione del diritto di difesa può derivare dalla motivata revoca di una prova testimoniale precedentemente ammessa, in ragione della ritenuta esaustività dell'istruttoria svolta; peraltro, la censura è stata prospettata anche in maniera aspecifica, in quanto mancante di confronto con le citate argomentazioni del giudicante sul punto. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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