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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08359/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 836/2022 depositata il30/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 820/2023Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 8359/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con sentenza in data 30.5.2022 Il Tribunale di Brindisi rigettava l’appellointerposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] del medesimo circondario e con la quale era stata rigettata ladomanda dallo stesso proposta per il risarcimento dei danni subiti dalveicolo da lui condotto in un sinistro occorso in data 5.3.2018.[OSCURATO:PERSONA] di Pace non aveva infatti ritenuto adeguatamente provato che ilveicolo camper, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e condotto da BuccoleriIvan, sopraggiunto da tergo, avesse sospinto la vettura [OSCURATO:PERSONA], ferma in corrispondenza di un incrocio, fino al centro diquest’ultimo andando a collidere con un altro veicolo Audi proveniente dasinistra.L’appellante aveva ivi allora ribadito le proprie istanze anche istruttorie,mentre la compagnia assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto, Allianzs.p.a., aveva chiesto il rigetto della domanda.

Il conducente e laproprietaria del camper erano rimasti contumaci.Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che anche alla luce dei chiarimentiresi dal c.t.u. in corso di giudizio, la dinamica del sinistro non era stataadeguatamente provata, rigettava l’appello.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato insei motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimastiintimati.ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 820/2023Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 8359/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con il primo motivo il ricorrente denuncia la «violazione ed errataapplicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., per omesso esame didocumenti prodotti in giudizio (fotografie), con riferimento alla valutazionedella CTU, in relazione all'art 360 n. 5 c.p.c.».Lamenta che il giudice del gravame non ha ritenuto adeguatamentesupportati gli esiti della c.t.u. integrata in quel grado di giudizio poichénon ha esaminato anche le fotografie dei mezzi coinvolti nel sinistroprodotte dalla compagnia assicurativa già innanzi al giudice di prime cure;tali fotografie avrebbero evidenziato che la striscia gialla rilevata dalgiudicante, e ritenuta dalla stessa incompatibile con la dinamica descritta,non si rilevava sui mezzi, ma era solo il riflesso delle luci del veicolovenuto in collisione.Il motivo è inammissibile.Il ricorrente non si confronta con le complessive argomentazioni contenutenella motivazione della sentenza impugnata ed in forza delle quali ilgiudice ha, da un lato, ritenuto che le conclusioni cui era pervenuto ilconsulente tecnico d’ufficio non fossero convincenti neppure a seguito deichiarimenti richiesti in secondo grado e non dissipassero quindi i dubbisulla dinamica del sinistro già evidenziati dal giudice di prime cure.Da altro lato, il medesimo giudicante ha chiarito che la ricostruzionedell’incidente come descritta dall’attore non trovava adeguato confortoneppure nelle dichiarazioni rese dal teste escusso.Si riportano i seguenti passaggi alle pagg.9 e 10 della decisione:” ladinamica come descritta dall’appellante trova conferma solo nelledichiarazioni dell’unico teste escusso il quale fornisce qualche elementoche si pone in contraddizione con quanto dichiarato dall’appellante e daquanto emerge dalle fotografie allegate alla CTU in primo grado.

E ciò inquanto il teste, seppure ha confermato la dinamica per come descrittaNumero registro generale 820/2023Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 8359/2026Data pubblicazione 03/04/2026dall’appellante, chiarisce che l’urto del camper con il veicolo è di lieveentità tanto da non ricordare se nella parte anteriore il camper avessesubito qualche danno.

Dichiarava altresì che l’Audi A3 che collideva con lae che non ricordava che vi fossero altri colori… Inoltre il teste affermavache l’auto attorea non riportava danni sulla parte posteriore dovel’appellante assumeva di essere stato urtato dal camper: urto questo cheessendo stato di lieve entità spiegherebbe l’assenza dei danni inconseguenza di tale urto sia sulla parte anteriore del camper che sullaparte posteriore del veicolo attoreo, ma non spiegherebbe invece come acausa di una spinta lieve l’autovettura sia stata proiettata in avanti, manel contempo nessuno dei due veicoli abbia riportato danni’.Orbene da tali passaggi si evince chiaramente che la dinamica del sinistroè stata ritenuta dubbia in considerazione non tanto della pur affermataesistenza di una striscia gialla lungo la portiera sinistra della [OSCURATO:PERSONA] (apag.10 della sentenza), quanto della mancanza di prova in meritoall’effettiva spinta da parte del camper del veicolo attoreo in mezzoall’incrocio ove era poi avvenuta la collisione con l’Audi.

Ciò per assenza ditracce significative di danni nella parte posteriore della [OSCURATO:PERSONA] e nellaparte anteriore del camper, danni neppure ricordati dal teste.Il fatto, dunque, che il giudice del gravame non abbia fatto riferimento allefotografie inserite nel fascicolo di parte di Allianz non implica che egli nonle abbia esaminate e, d’altra parte, il ricorrente non ne afferma larilevanza al fine della dimostrazione dell’esistenza dei danni in questionenon ricordati dal teste.Il vizio di cui all’art.360 n.5 c.p.c. allora non risulta dedotto in modoconforme ai criteri dettati dalla giurisprudenza di questa Corte (per tuttiCass.

S.U. n.8053/2014, Cass.

S.U. n.8054/2014) secondo cui, inosservanza delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,Numero registro generale 820/2023Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 8359/2026Data pubblicazione 03/04/2026secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass.n. 4654/2024, Cass. n.13578/2020), proprio perché di tale decisività nonsi dà adeguato conto nel ricorso.Parte ricorrente, infatti, non si limita ad individuare il preteso fattoomesso, cioè la rappresentazione emergente dalle fotografie consideratedal c.t.u. in sede di redazione della sua relazione, che sarebbero statequelle prodotte da Allianz che ritraevano le auto immediatamente dopo ilsinistro, ma sostiene che le dichiarazioni rese a chiarimento in appellodallo stesso c.t.u. non avrebbero riguardato quelle foto, donde il loroomesso esame, bensì quelle allegate alla sua relazione, che riproducevanola [OSCURATO:PERSONA] al momento della perizia.Senonché, nell’illustrazione del motivo che il c.t.u. nel rendere ichiarimenti si sia riferito alle une piuttosto che alle altre foto, lo si sostienein modo del tutto assertorio e, pertanto, l’assunto dell’omesso esameappare privo di dimostrazione.Anche a voler poi considerare esistente il preteso omesso esame dellefotografie prodotte da Allianz, palese sarebbe comunque l’assenza didecisività per come richiesta dall’art. 360 n. 5 c.p.c, giacché, come sievince dalla motivazione sopra riportata, il Tribunale ha desunto lamancata prova della dinamica del sinistro quanto alla dimostrazionedell’urto che l’auto attorea avrebbe subito posteriormente dal camper nongià solo sulla base dell’apprezzamento delle emergenze fotografiche, maanche ed in modo autonomo dalla inspiegabilità dell’assenza di danniall’auto attorea nella parte posteriore e da quella dell’assenza di danninella parte anteriore del camper rispetto alla proiezione in avanti cheNumero registro generale 820/2023Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 8359/2026Data pubblicazione 03/04/2026l’auto attorea avrebbe subito in conseguenza dell’urto (si veda la quartaproposizione della sentenza a pag. 20).Neppure sono correttamente dedotte le violazioni di cui agli artt.115 e 116c.p.c. atteso che all’uopo occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, haposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (si veda già Cass. n. 11892 del2016, il cui principio di diritto, già ribadito – sebbene in motivazioneespressa, ma non massimata sul punto - da Sez.

U, Sentenza n. 16598del 05/08/2016, è costantemente ribadito: ex multis, Cass., Sez.

Un., n.20867 del 2020).

E tale deduzione è completamente mancatanell’argomentazione del motivo.Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza per «violazione ederrata applicazione dell'art. 2697 c.c. per omesso esame di documentiprodotti in giudizio in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c».Assume, nuovamente, che la sentenza deve reputarsi illegittima avendo ilgiudice ignorato del tutto la documentazione fotografica depositata ingiudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e costituente prova acquisita agliTuttavia, la violazione del precetto di cui all’art.2697 c.c., è configurabilesoltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova aduna parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazioneNumero registro generale 820/2023Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 8359/2026Data pubblicazione 03/04/2026che il giudice ha svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile,quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del riformulatoart. 360, primo comma, n.5. c.p.c. (si vedano Cass. n. 13395/2018 esuccessive conformi; e già, in motivazione espressa, sebbene nonmassimata sul punto, Cass. Sez.

Un. n. 16598/2016, nonché, di seguito,Cass. n. 26769/2018 e le successive conformi).Con il terzo motivo si lamenta la «violazione dell'articolo 115 del c.p.c. aisensi dell'articolo 360, n. 4 del medesimo codice».Si deduce che l'errore commesso dal giudice di merito per il frettoloso edisattento esame delle sole fotografie allegate alla relazione di CTU, noninveste l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno,del fatto che si intende provare, ma costituisce un errore di percezione,cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, che,investendo una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra leparti, è sindacabile ai sensi dell'articolo 360, n. 4 del codice di proceduracivile, per violazione dell'articolo 115 del medesimo codice.Il preteso errore di percezione, che parrebbe evocare, senza dirlo, ilconcetto di travisamento, di cui ai limitati ambiti indicati da Cass., Sez.Un. n. 5792 del 2024, in disparte l’errata evocazione del paradigmadell’art. 115, anziché di quello dell’art. 360 n. 5 c.p.c., soggiace comunquealla duplice valutazione di inammissibilità del primo motivo, di cui nellasostanza segna una ripetizione.Non si verte infatti in tema di erronea ricognizione del contenuto dielementi probatori offerti in giudizio, ma soltanto in tema diapprezzamento degli stessi da parte del giudice.Con il quarto motivo il ricorrente si duole invece della «violazione ederrata applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., per omessoNumero registro generale 820/2023Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 8359/2026Data pubblicazione 03/04/2026esame di documenti acquisiti agli atti del giudizio, con riferimento allavalutazione della prova testimoniale, in relazione all'art 360 n.5 c.p.c.».Il motivo è inammissibile perché denuncia nuovamente la violazione dellenorme già indicate, seppur con riferimento alla valutazione della provatestimoniale, ma senza osservare i criteri con cui essa deve esserededotta come indicato con riguardo ai precedenti punti.Peraltro, il preciso richiamo a quanto emerso dalle dichiarazioni resedall’unico teste escusso esclude altresì che i vizi denunciati ricorrano per lavalutazione della prova testimoniale, dovendosi dare atto che il giudice delgravame non menziona una dichiarazione del teste in merito alla lieveentità dell’urto, ma soltanto trae la conseguenza di essa da quanto riferitodal teste in merito all’assenza del ricordo di danni attinenti alla partefrontale del camper e posteriore della Punto.Ancora, con il quinto motivo si assume la «nullità della sentenza permotivazione carente, illogica e contraddittoria, in violazione dell'art. 132co.2 n. 4 c.p.c., in relazione all'art 360 n. 4 c.p.c.»Si evidenzia che la motivazione riportata sarebbe ictu oculi carente eillogica oltre che contraddittoria, nella parte in cui si afferma che ladinamica trovi riscontro esclusivamente nelle dichiarazioni del teste e che ipunti d'urto non siano stati dimostrati.Si osserva che «a seguito della riforma del 2012 scompare il controllosulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma restail controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o dellamera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibilecontraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della motivazione, ossia conriferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio dimotivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata… perNumero registro generale 820/2023Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 8359/2026Data pubblicazione 03/04/2026cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è soloquella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante esentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza",nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile".» (Cass.

S.U. nn. 8053/2014 e 8054/2014).

Il sindacatodi legittimità è dunque ridotto al ‘minimo costituzionale’.Ne consegue che il vizio come dedotto è inammissibile in quanto, da unlato, si fonda su elementi istruttori e dunque su elementi desunti altrove,rispetto al contenuto intrinseco della sentenza impugnata e, da altro lato,critica una motivazione comunque esistente, logica e comprensibilesecondo lo stesso argomentare di parte ricorrente.Infine, con il sesto ed ultimo motivo si contesta l’ «omesso esame delmotivo d'appello relativo alla mancata considerazione delle dichiarazionicontenute nel modello CAI (constatazione amichevole di incidente), inrelazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione dell’art. 111 Cost.;Violazione e mancata applicazione dell'art. 143, comma 2, CodiceAssicurazioni Private, in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c..»Vi si sostiene che, dopo aver erroneamente escluso la valenza probatoriadella CTU, il Tribunale non ha tenuto in debita considerazione quantodichiarato dai conducenti dei veicoli coinvolti nel modulo CAI, da valutarsiunitamente agli ulteriori elementi istruttori acquisiti in atti.Il motivo è inammissibile.Il motivo è inammissibile, in quanto lamenta l’omesso esame del CAIsenza dimostrare che l’appello l’avesse lamentata.

Poiché il Tribunale nonNumero registro generale 820/2023Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 8359/2026Data pubblicazione 03/04/2026se ne occupa sarebbe stato necessario allegare e dimostrare se e dove nefosse stato investito.Infine, anche tale doglianza non è dedotta secondo i già richiamati criterirelativi al vizio di cui all’art.360 n.5. c.p.c. con particolare riferimento alrequisito di decisività del fatto la cui considerazione sarebbe stata omessa.I motivi proposti, allora, riguardano in sostanza integralmente lavalutazione del materiale probatorio acquisito in atti e tendono asottoporre a questa Corte una nuova valutazione della vicenda fattuale ilcui esame è precluso in sede di legittimità.Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.Nulla sulle spese in assenza di costituzione delle controparti.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il

17.3. 2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 836/2022 depositata il30/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 820/2023Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 8359/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con sentenza in data 30.5.2022 Il Tribunale di Brindisi rigettava l’appellointerposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] del medesimo circondario e con la quale era stata rigettata ladomanda dallo stesso proposta per il risarcimento dei danni subiti dalveicolo da lui condotto in un sinistro occorso in data 5.3.2018.[OSCURATO:PERSONA] di Pace non aveva infatti ritenuto adeguatamente provato che ilveicolo camper, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e condotto da BuccoleriIvan, sopraggiunto da tergo, avesse sospinto la vettura [OSCURATO:PERSONA], ferma in corrispondenza di un incrocio, fino al centro diquest’ultimo andando a collidere con un altro veicolo Audi proveniente dasinistra.L’appellante aveva ivi allora ribadito le proprie istanze anche istruttorie,mentre la compagnia assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto, Allianzs.p.a., aveva chiesto il rigetto della domanda. Il conducente e laproprietaria del camper erano rimasti contumaci.Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che anche alla luce dei chiarimentiresi dal c.t.u. in corso di giudizio, la dinamica del sinistro non era stataadeguatamente provata, rigettava l’appello.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato insei motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimastiintimati.ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 820/2023Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 8359/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con il primo motivo il ricorrente denuncia la «violazione ed errataapplicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., per omesso esame didocumenti prodotti in giudizio (fotografie), con riferimento alla valutazionedella CTU, in relazione all'art 360 n. 5 c.p.c.».Lamenta che il giudice del gravame non ha ritenuto adeguatamentesupportati gli esiti della c.t.u. integrata in quel grado di giudizio poichénon ha esaminato anche le fotografie dei mezzi coinvolti nel sinistroprodotte dalla compagnia assicurativa già innanzi al giudice di prime cure;tali fotografie avrebbero evidenziato che la striscia gialla rilevata dalgiudicante, e ritenuta dalla stessa incompatibile con la dinamica descritta,non si rilevava sui mezzi, ma era solo il riflesso delle luci del veicolovenuto in collisione.Il motivo è inammissibile.Il ricorrente non si confronta con le complessive argomentazioni contenutenella motivazione della sentenza impugnata ed in forza delle quali ilgiudice ha, da un lato, ritenuto che le conclusioni cui era pervenuto ilconsulente tecnico d’ufficio non fossero convincenti neppure a seguito deichiarimenti richiesti in secondo grado e non dissipassero quindi i dubbisulla dinamica del sinistro già evidenziati dal giudice di prime cure.Da altro lato, il medesimo giudicante ha chiarito che la ricostruzionedell’incidente come descritta dall’attore non trovava adeguato confortoneppure nelle dichiarazioni rese dal teste escusso.Si riportano i seguenti passaggi alle pagg.9 e 10 della decisione:” ladinamica come descritta dall’appellante trova conferma solo nelledichiarazioni dell’unico teste escusso il quale fornisce qualche elementoche si pone in contraddizione con quanto dichiarato dall’appellante e daquanto emerge dalle fotografie allegate alla CTU in primo grado. E ciò inquanto il teste, seppure ha confermato la dinamica per come descrittaNumero registro generale 820/2023Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 8359/2026Data pubblicazione 03/04/2026dall’appellante, chiarisce che l’urto del camper con il veicolo è di lieveentità tanto da non ricordare se nella parte anteriore il camper avessesubito qualche danno. Dichiarava altresì che l’Audi A3 che collideva con lae che non ricordava che vi fossero altri colori… Inoltre il teste affermavache l’auto attorea non riportava danni sulla parte posteriore dovel’appellante assumeva di essere stato urtato dal camper: urto questo cheessendo stato di lieve entità spiegherebbe l’assenza dei danni inconseguenza di tale urto sia sulla parte anteriore del camper che sullaparte posteriore del veicolo attoreo, ma non spiegherebbe invece come acausa di una spinta lieve l’autovettura sia stata proiettata in avanti, manel contempo nessuno dei due veicoli abbia riportato danni’.Orbene da tali passaggi si evince chiaramente che la dinamica del sinistroè stata ritenuta dubbia in considerazione non tanto della pur affermataesistenza di una striscia gialla lungo la portiera sinistra della [OSCURATO:PERSONA] (apag.10 della sentenza), quanto della mancanza di prova in meritoall’effettiva spinta da parte del camper del veicolo attoreo in mezzoall’incrocio ove era poi avvenuta la collisione con l’Audi. Ciò per assenza ditracce significative di danni nella parte posteriore della [OSCURATO:PERSONA] e nellaparte anteriore del camper, danni neppure ricordati dal teste.Il fatto, dunque, che il giudice del gravame non abbia fatto riferimento allefotografie inserite nel fascicolo di parte di Allianz non implica che egli nonle abbia esaminate e, d’altra parte, il ricorrente non ne afferma larilevanza al fine della dimostrazione dell’esistenza dei danni in questionenon ricordati dal teste.Il vizio di cui all’art.360 n.5 c.p.c. allora non risulta dedotto in modoconforme ai criteri dettati dalla giurisprudenza di questa Corte (per tuttiCass. S.U. n.8053/2014, Cass. S.U. n.8054/2014) secondo cui, inosservanza delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,Numero registro generale 820/2023Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 8359/2026Data pubblicazione 03/04/2026secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass.n. 4654/2024, Cass. n.13578/2020), proprio perché di tale decisività nonsi dà adeguato conto nel ricorso.Parte ricorrente, infatti, non si limita ad individuare il preteso fattoomesso, cioè la rappresentazione emergente dalle fotografie consideratedal c.t.u. in sede di redazione della sua relazione, che sarebbero statequelle prodotte da Allianz che ritraevano le auto immediatamente dopo ilsinistro, ma sostiene che le dichiarazioni rese a chiarimento in appellodallo stesso c.t.u. non avrebbero riguardato quelle foto, donde il loroomesso esame, bensì quelle allegate alla sua relazione, che riproducevanola [OSCURATO:PERSONA] al momento della perizia.Senonché, nell’illustrazione del motivo che il c.t.u. nel rendere ichiarimenti si sia riferito alle une piuttosto che alle altre foto, lo si sostienein modo del tutto assertorio e, pertanto, l’assunto dell’omesso esameappare privo di dimostrazione.Anche a voler poi considerare esistente il preteso omesso esame dellefotografie prodotte da Allianz, palese sarebbe comunque l’assenza didecisività per come richiesta dall’art. 360 n. 5 c.p.c, giacché, come sievince dalla motivazione sopra riportata, il Tribunale ha desunto lamancata prova della dinamica del sinistro quanto alla dimostrazionedell’urto che l’auto attorea avrebbe subito posteriormente dal camper nongià solo sulla base dell’apprezzamento delle emergenze fotografiche, maanche ed in modo autonomo dalla inspiegabilità dell’assenza di danniall’auto attorea nella parte posteriore e da quella dell’assenza di danninella parte anteriore del camper rispetto alla proiezione in avanti cheNumero registro generale 820/2023Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 8359/2026Data pubblicazione 03/04/2026l’auto attorea avrebbe subito in conseguenza dell’urto (si veda la quartaproposizione della sentenza a pag. 20).Neppure sono correttamente dedotte le violazioni di cui agli artt.115 e 116c.p.c. atteso che all’uopo occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, haposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (si veda già Cass. n. 11892 del2016, il cui principio di diritto, già ribadito – sebbene in motivazioneespressa, ma non massimata sul punto - da Sez. U, Sentenza n. 16598del 05/08/2016, è costantemente ribadito: ex multis, Cass., Sez. Un., n.20867 del 2020). E tale deduzione è completamente mancatanell’argomentazione del motivo.Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza per «violazione ederrata applicazione dell'art. 2697 c.c. per omesso esame di documentiprodotti in giudizio in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c».Assume, nuovamente, che la sentenza deve reputarsi illegittima avendo ilgiudice ignorato del tutto la documentazione fotografica depositata ingiudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e costituente prova acquisita agliTuttavia, la violazione del precetto di cui all’art.2697 c.c., è configurabilesoltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova aduna parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazioneNumero registro generale 820/2023Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 8359/2026Data pubblicazione 03/04/2026che il giudice ha svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile,quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del riformulatoart. 360, primo comma, n.5. c.p.c. (si vedano Cass. n. 13395/2018 esuccessive conformi; e già, in motivazione espressa, sebbene nonmassimata sul punto, Cass. Sez. Un. n. 16598/2016, nonché, di seguito,Cass. n. 26769/2018 e le successive conformi).Con il terzo motivo si lamenta la «violazione dell'articolo 115 del c.p.c. aisensi dell'articolo 360, n. 4 del medesimo codice».Si deduce che l'errore commesso dal giudice di merito per il frettoloso edisattento esame delle sole fotografie allegate alla relazione di CTU, noninveste l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno,del fatto che si intende provare, ma costituisce un errore di percezione,cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, che,investendo una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra leparti, è sindacabile ai sensi dell'articolo 360, n. 4 del codice di proceduracivile, per violazione dell'articolo 115 del medesimo codice.Il preteso errore di percezione, che parrebbe evocare, senza dirlo, ilconcetto di travisamento, di cui ai limitati ambiti indicati da Cass., Sez.Un. n. 5792 del 2024, in disparte l’errata evocazione del paradigmadell’art. 115, anziché di quello dell’art. 360 n. 5 c.p.c., soggiace comunquealla duplice valutazione di inammissibilità del primo motivo, di cui nellasostanza segna una ripetizione.Non si verte infatti in tema di erronea ricognizione del contenuto dielementi probatori offerti in giudizio, ma soltanto in tema diapprezzamento degli stessi da parte del giudice.Con il quarto motivo il ricorrente si duole invece della «violazione ederrata applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., per omessoNumero registro generale 820/2023Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 8359/2026Data pubblicazione 03/04/2026esame di documenti acquisiti agli atti del giudizio, con riferimento allavalutazione della prova testimoniale, in relazione all'art 360 n.5 c.p.c.».Il motivo è inammissibile perché denuncia nuovamente la violazione dellenorme già indicate, seppur con riferimento alla valutazione della provatestimoniale, ma senza osservare i criteri con cui essa deve esserededotta come indicato con riguardo ai precedenti punti.Peraltro, il preciso richiamo a quanto emerso dalle dichiarazioni resedall’unico teste escusso esclude altresì che i vizi denunciati ricorrano per lavalutazione della prova testimoniale, dovendosi dare atto che il giudice delgravame non menziona una dichiarazione del teste in merito alla lieveentità dell’urto, ma soltanto trae la conseguenza di essa da quanto riferitodal teste in merito all’assenza del ricordo di danni attinenti alla partefrontale del camper e posteriore della Punto.Ancora, con il quinto motivo si assume la «nullità della sentenza permotivazione carente, illogica e contraddittoria, in violazione dell'art. 132co.2 n. 4 c.p.c., in relazione all'art 360 n. 4 c.p.c.»Si evidenzia che la motivazione riportata sarebbe ictu oculi carente eillogica oltre che contraddittoria, nella parte in cui si afferma che ladinamica trovi riscontro esclusivamente nelle dichiarazioni del teste e che ipunti d'urto non siano stati dimostrati.Si osserva che «a seguito della riforma del 2012 scompare il controllosulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma restail controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o dellamera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibilecontraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della motivazione, ossia conriferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio dimotivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata… perNumero registro generale 820/2023Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 8359/2026Data pubblicazione 03/04/2026cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è soloquella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante esentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza",nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile".» (Cass. S.U. nn. 8053/2014 e 8054/2014). Il sindacatodi legittimità è dunque ridotto al ‘minimo costituzionale’.Ne consegue che il vizio come dedotto è inammissibile in quanto, da unlato, si fonda su elementi istruttori e dunque su elementi desunti altrove,rispetto al contenuto intrinseco della sentenza impugnata e, da altro lato,critica una motivazione comunque esistente, logica e comprensibilesecondo lo stesso argomentare di parte ricorrente.Infine, con il sesto ed ultimo motivo si contesta l’ «omesso esame delmotivo d'appello relativo alla mancata considerazione delle dichiarazionicontenute nel modello CAI (constatazione amichevole di incidente), inrelazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione dell’art. 111 Cost.;Violazione e mancata applicazione dell'art. 143, comma 2, CodiceAssicurazioni Private, in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c..»Vi si sostiene che, dopo aver erroneamente escluso la valenza probatoriadella CTU, il Tribunale non ha tenuto in debita considerazione quantodichiarato dai conducenti dei veicoli coinvolti nel modulo CAI, da valutarsiunitamente agli ulteriori elementi istruttori acquisiti in atti.Il motivo è inammissibile.Il motivo è inammissibile, in quanto lamenta l’omesso esame del CAIsenza dimostrare che l’appello l’avesse lamentata. Poiché il Tribunale nonNumero registro generale 820/2023Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 8359/2026Data pubblicazione 03/04/2026se ne occupa sarebbe stato necessario allegare e dimostrare se e dove nefosse stato investito.Infine, anche tale doglianza non è dedotta secondo i già richiamati criterirelativi al vizio di cui all’art.360 n.5. c.p.c. con particolare riferimento alrequisito di decisività del fatto la cui considerazione sarebbe stata omessa.I motivi proposti, allora, riguardano in sostanza integralmente lavalutazione del materiale probatorio acquisito in atti e tendono asottoporre a questa Corte una nuova valutazione della vicenda fattuale ilcui esame è precluso in sede di legittimità.Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.Nulla sulle spese in assenza di costituzione delle controparti. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 17.3. 2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08359/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris