CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 26717/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA]. n. sez. 980/2025 CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 15123/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto a carico del medesimo la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 con l’aggravante del numero di persone superiore a dieci. Secondo l’imputazione provvisoria, per quel che in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] farebbe parte dell’associazione dedita al narcotraffico con a capo [OSCURATO:PERSONA], dal quale avrebbe acquistato consistenti quantitativi di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26717/2025 Roma, lì, 21/07/2025 sostanza stupefacente, anche attraverso [OSCURATO:PERSONA], che provvedeva a spacciare grazie alla collaborazione di altre persone. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso la citata ordinanza deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto ininfluente, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, il lungo periodo di tempo intercorso tra i fatti contestati, fermi al 2019, e lo svolgimento di attività lavorativa, specie allorché la ditta presso cui aveva lavorato senza un regolare contratto si è ora impegnata ad assumere il ricorrente con regolare contratto. In ordine alla rilevanza del lungo tempo trascorso, il Tribunale ha aderito all’orientamento che reputa il decorso del tempo ininfluente, a fronte di contrapposto ed ormai prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui, specie in ipotesi corrispondenti a quelle prese in esame nel presente procedimento in cui vengono contestati fatti di reato risalenti a sette anni addietro, si rendeva necessaria una più attenta valutazione della perdurante pericolosità. Irrilevante risulta sia il sequestro, in occasione dell’esecuzione della misura cautelare, del quantitativo di 0,43 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, essendo il Donsanti persona tossicodipendente, sia l’arresto avvenuto in data 1 settembre 2023, fatto occasionale in quanto non collegato al reato associativo contestato. 2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare in carcere rispetto a quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato. 2. Si premette come entrambi i motivi rivolgono censure alla parte della decisione che ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e adeguata la misura della custodia cautelare in carcere, omettendo ogni censura in ordine alla gravità indiziaria. 3. Occorre, innanzitutto, osservare – come messo in rilievo nel ricorso e nel corpo dell’ordinanza impugnata - che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede, in ipotesi di sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, una presunzione relativa sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia in ordine all’adeguatezza della misura cautelare in carcere; dette presunzioni possono essere superate tramite idonee e precise allegazioni da cui possa inferirsi l’assenza del rischio di recidiva, ovvero l’adeguatezza di differente misura. Questa Corte ha avuto modo di precisare che, specie in ordine alle ipotesi di reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché, risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo delitto, circa la tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, 2018, Busillo, Rv. 272153). 4. Alla luce delle sopra evidenziate direttrici che governano la valutazione che il giudice della cautela deve operare in ordine all’esame delle esigenze cautelari afferenti al partecipe dell’associazione dedita al narcotraffico, si osserva come il Tribunale giunga a vagliare l’esistenza delle esigenze cautelari solo dopo aver valutato la consistenza del ruolo assunto dal ricorrente all’interno del sodalizio che, per capacità di far confluire guadagni illeciti (nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro) e quantità di sostanza stupefacente acquistata e venduta (nell’ordine di centinaia di chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina) e per numero di persone coinvolte, è stato ritenuto di primaria rilevanza. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha confutato tutti i motivi con cui si intendeva accreditare una lettura riduttiva delle emergenze indiziarie che invece caratterizzavano il ruolo del Donsanti; solo dopo tale penetrante vaglio in cui ha avuto modo di apprezzare l’accusa provvisoriamente contestata al ricorrente e la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è pervenuta al ritenere sussistente le esigenze cautelari e la adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame ha ritenuto, con giudizio logico e privo di lacune, che le allegazioni della difesa non fossero di tale portata da superare la presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza, avendo apprezzato specifiche risultanze, ritenute prevalenti rispetto alle allegazioni che tendevano a smentire la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura in concreto applicata. 5. È vero che il Tribunale ha espressamente ritenuto di aderire, in punto di presunzione relativa e presupposti per il suo superamento, specie sotto il profilo del cosiddetto “tempo silente”, a quella giurisprudenza - che afferma essere maggioritaria - secondo cui la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., deroga, in quanto speciale, a quella generale ex art. 274 cod. proc. pen., sicché detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo che emergano elementi di segno contrario, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, dep. 2021, Panese, Rv. 280248 - 01) e che detta presunzione, quando riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., opera anche in ipotesi di mero decorso del tempo, che non inciderebbe sulla attualità e concretezza del pericolo avendo una incidenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02). Ma, d’altra parte, la decisione ha anche preso in esame e dato atto dell’esistenza di un distinto orientamento che, aderendo ad un’esegesi costituzionalmente orientata della citata presunzione, richiede la ponderazione da parte del giudice anche del dato temporale, specie quando lo stesso si presenti di consistenza tale da poter rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272 - 01). 6. In disparte l’intima – ed in quanto tale inconferente - adesione da parte del Collegio della cautela ad un orientamento rispetto all’altro, ciò che rileva in questa sede è che il Tribunale abbia rilevato come – a prescindere dall’orientamento che si intenda seguire - in considerazione delle concrete modalità di partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico di significativa quantità, del tempo non eccessivo e dell’arresto operato nel 2023 per reati della stessa specie, valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, non si potesse ipotizzare che fosse stata superata la presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza dell’unica misura della custodia cautelare in carcere. Sotto questo profilo, risulta corretta ed in linea anche con la più rigorosa giurisprudenza di legittimità la valorizzazione dell’arresto operato nel 2023 che si sostiene essere evento occasionale ed estraneo al delitto associativo contestato. Questa Corte ha infatti statuito come, proprio in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293). In conformità con il citato principio, il Tribunale ha correttamente rilevato non essere necessario che l’attualizzazione delle esigenze riguardasse ipotesi di reato identiche, essendo invece determinante che il ricorrente non si fosse allontanato dall’ambiente criminale legato al modo degli stupefacenti, elemento che ha fatto ritenere sub-valente la prospettata futura regolarizzazione di un rapporto lavorativo già svolto in precedenza, che non aveva evidentemente sortito alcun effetto positivo o special-preventivo sulla persona del ricorrente. Corretta risulta, altresì, la parte della decisione che ha ritenuto non documentata la disponibilità di una abitazione nel differente luogo ove – se del caso – eseguire la misura cautelare domiciliare; la produzione della documentazione in questa sede (allegata al ricorso per cassazione) e, pertanto sottratta al vaglio del giudice di merito, deve ritenersi inidonea a confutare la legittimità del provvedimento impugnato. 7. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8. L’attuale stato cautelare dell’indagato impone la trasmissione alla Cancelleria della Corte per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]