CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21033/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/9/2021 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; lette le conclusioni per i ricorrenti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 settembre 2021 il Tribunale di Cosenza ha condannato Marco e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.500,00 euro di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 75, in relazione all'art. 65, e 95, in relazione agli artt. 93 e 94, d.P.R. 380/2001 (per avere, quali proprietari, realizzato due capannoni con struttura in acciaio, della superficie di 480,00 e 109,00 metri quadri, in assenza del permesso di costruire, senza provvedere alla denuncia allo sportello unico per l'edilizia dell'inizio di lavori da eseguire in zona sismica e in mancanza della preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale; in Latteria), accertato in data 11 maggio 2017), prosciogliendoli dal reato di cui all'ari:. 44 del medesimo d.P.R. 380/2001 perché estinto a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. In primo luogo, hanno denunciato un vizio della motivazione nella parte relativa alla individuazione del momento dal quale far decorrere l'inizio del termine di prescrizione delle contravvenzioni, in quanto l'opera abusiva, in relazione alla quale erano state ravvisate dette contravvenzioni, era stata ultimata all'inizio del 2016, come si ricavava dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel corso del suo esame, aveva spiegato che la piattaforma in cemento era stata realizzata nel dicembre 2015 e la tettoia nei primi giorni del 2016, tanto che il capannone alla data del sopralluogo della polizia giudiziaria, eseguito nel maggio 2017, era completato e al di sotto di esso erano ricoverate le automobili degli addetti alla stazione di servizio e degli avventori del bar e dell'officina adiacenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione di dette contravvenzioni, da qualificare come reati istantanei, doveva farsi decorrere dal completamento delle opere, dunque dal gennaio 2016. 2.2. Con un secondo motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla mancata considerazione della richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, avanzata nel corso della discussione finale e non considerata dal Tribunale, in quanto il comportamento contestato non poteva dirsi abituale, essendo entrambi gli imputati incensurati, ed essendosi gli stessi attivati per conseguire il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ottenuto in considerazione della conformità delle opere agli sl:rumenti urbanistici vigenti sia all'epoca di realizzazione delle opere sia al momento del rilascio del titolo abilitativo.3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, non adeguatamente considerata dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 2. Il primo motivo, con cui è stato lamentato l'omesso rilievo della estinzione per prescrizione delle contravvenzioni addebitate ai ricorrenti, che avrebbero natura di reati istantanei, con la conseguente decorrenza del relativo termine di prescrizione dal completamento delle opere, dunque dal gennaio 2016, che sarebbe interamente spirato alla data della pronuncia della sentenza impugnata, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, essendo privo di analisi delle condotte e di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, sia perché è volto a sindacare un accertamento di fatto sulla base di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare delle dichiarazioni di uno dei due imputati, proponendone una diversa lettura, da contrapporre a quella del giudice del merito. La ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata e, in particolare, dell'epoca di ultimazione dell'intervento edilizio, da cui decorre il termine di prescrizione delle contravvenzioni addebitate ai ricorrenti, che hanno natura di reati permanenti (cfr. Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, dep. 2022, Amodeo, Rv. 282410; Sez. 3, n. 9275 del 18/10/2018, dep. 04/03/2019, D'Antoni, Rv. 275140; Sez. 3, n. 12235 del 11/02/2014, Petrolo, Rv. 258738; Sez. 3, n. 29737 del 04/06/2013, Vella, Rv. 255823), non è manifestamente illogica e, dunque, non può essere sindacata sul piano delle valutazioni di merito, né della lettura degli elementi di prova, posto che nel giudizio di legittimità è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Il Tribunale di Cosenza ha, infatti, escluso che al momento della decisione le contravvenzioni contestate ai ricorrenti fossero estinte per prescrizione, computando il decorso del relativo termine a far tempo dalla data del loro accertamento, sulla base del rilievo che al momento del sopralluogo compiuto dalla polizia giudiziaria tali opere non erano ancora state completate, come desumibile dalle fotografie in atti (dalle quali emerge che vi erano elementi strutturali incompleti, posto che vi erano tubi incompleti che fuoriuscivano dalla platea in cemento) e chiaramente riferito dal teste Lupo: si tratta di motivazione che costituisce corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di queste Corte in ordine alla natura permanente di dette contravvenzioni (in quanto la persistenza della condotta antigiuridica e la connessa protrazione della lesione all'interesse pubblico di vigilare sulla regolarità tecnica di ogni costruzione in zona sismica, sussistono sino a quando l'amministrazione competente non è stata posta nella condizione di aprire il necessario procedimento amministrativo o di attivare i relativi controlli, cfr. Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015, dep. 2016, Stabile, Rv. 266015) e appare frutto di una lettura non manifestamente illogica delle risultanze istruttorie, ma anzi pienamente logica, alla quale i ricorrenti si sono limitati a contrapporne una alternativa fondata esclusivamente sulle dic:hiarazioni in ordine all'epoca di ultimazione dei lavori di uno dei coimputati, con la conseguente manifesta infondatezza della, peraltro generica, censura. 3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata lamentata la mancanza di motivazione in ordine alla esclusione della applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, non è fondato. Va ribadito che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (così Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097; v. anche, in termini più generali, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500). Ora, nel caso in esame, dalla contestazione risulta che gli imputati hanno realizzato un capannone con struttura in acciaio (costituito da una struttura delle dimensioni di 30 metri x 16 metri e della superficie di 480 metri quadri, con 12 pilastri, capriata metallica, tetto in lamiera grecata coibentata a due falde e senza tamponatura) e un altro capannone pure con struttura in acciaio (costituito da una struttura delle dimensioni 12,60 metri x 8,60 metri e della superficie di 109 metri quadri, tamponato perimetralmente in lamiera coibentata e utilizzato per la vendita di penumatici). La realizzazione di tali opere, certamente non modeste, è stata evidenziata, sottolineandone le caratteristiche, nella sentenza impugnata, laddove ne è anche stato illustrato il mancato completamento.Si tratta di motivazione che, proprio in considerazione della, del tutto evidente, non modesta entità dell'intervento edilizio abusivo, quale si desume senza la necessità di speciali indagini né di valutazioni approfondite dalla sola descrizione delle opere, può essere ritenuta sufficiente. E', infatti, evidente, dal solo richiamo alle caratteristiche delle opere abusive realizzate dagli imputati, che la lesione inferta ai beni protetti attraverso la loro realizzazione non può certi dirsi modesta, proprio in considerazione delle loro dimensioni e caratteristiche e del conseguente impatto sull'ambiente, sul territorio, sull'assetto urbanistico e anche sulla sicurezza sismica, cosicché può ritenersi sufficiente la loro descrizione per ritenere giustificato l'implicito diniego della applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, essendo ciò sufficiente per escludere che l'offesa sia stata di particolare tenuità. 4. Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati deve, dunque, essere respinto, a cagione della inammissibilità del primo motivo e della infondatezza del secondo, non essendo ancora spirato il termine massimo di prescrizione, decorrente dalla data di accertamento dei reati, dunque dal li. maggio 2017. Consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pag