CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 19824/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 giugno 2021 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 27 novembre 2020 del Tribunale di Bari resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni uno mesi otto di reclusione ed euro seimila di multa la pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato la mancata disapplicazione della recidiva. In specie l'unica condanna precedente risaliva ad oltre dieci anni prima dei fatti di cui al procedimento, ed il Giudice avrebbe dovuto provvedere a verificare il presupposto formale della pregressa sanzione e il presupposto sostanziale della maggiore colpevolezza in tal modo esplicata. In ragione dì ciò, atteso il tempo trascorso e trattandosi di fatti di lieve entità, la Corte territoriale avrebbe infine dovuto giungere alla chiesta disapplicazione. 2.2. Col secondo motivo è stata contestata la mancata valutazione di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alla recidiva. In specie la Corte territoriale, con percorso motivazionale illogico e fondato sul mero esame dei precedenti, aveva infatti provveduto nel senso dell'equivalenza senza adempiere criticamente al fine di giustificare il proprio operato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, il non contestato riepilogo dei motivi di appello, operato dalla Corte territoriale, evidenzia che l'odierno ricorrente - che nelle more del gravame aveva comunque dichiarato di insistere solamente sulle doglianze relative alla rideterminazione della pena - non aveva in ogni caso mai contestato l'applicazione della recidiva, invocando semmai un favorevole bilanciamento, in regime di prevalenza ovvero di equivalenza, con le attenuanti generiche. 3.2. In relazione al secondo motivo di censura, questa Corte di legittimità ha ripetutamente annotato che, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (ex plurimis, Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub o e altro, Rv. 258874). In specie la Corte territoriale, operando in modo certamente non arbitrario, ha giustificato la valutazione di equivalenza in ragione della "significanza" dei precedenti dell'imputato; né risulta ictu ocuii l'eventuale illogicità del percorso argomentativo seguito, tenuto invero presente che comunque la sentenza impugnata si è riferita ai "registrati precedenti penali", e non ad uno solo come preteso dal ricorrente, né siffatto rilievo è stato fatto oggetto di specifica smentita. Infatti, quanto a detto ultimo punto, e contrariamente alle affermazioni difensive, a carico dell'odierno ricorrente il certificato penale evidenzia due ulteriori precedenti (uno irrevocabile nel 2018 e l'altro nel 2021, quest'ultimo comunque per fatti anteriori al reato per cui si procede), sempre attinenti a reati in materia di stupefacenti. 4. La manifesta complessiva infondatezza dell'impugnazione, che non si confronta con la sentenza e neppure col materiale istruttorio, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08/04/2022 Il Consigliere estens e [OSCURATO:PERSONA] ent