Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08130/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23970/2020 R.G. proposto da:Ma.de. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione giudiziaria in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Guarino-interveniente-controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiCarmine Gruosso, [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 23970/2020Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 8130/2026Data pubblicazione 01/04/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campaniasezione distaccata di Salerno n. 9247/2019 depositata il 10/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La vicenda riguarda un errore di valutazione catastale compiuto nel2008, quando un immobile di Salerno fu considerato ultimato eassoggettato ad una rendita elevata, nonostante fosse in realtà allo statogrezzo.

Tale errore è stato successivamente riconosciuto dalla stessaAgenzia delle Entrate tramite perizie tecniche.2.

Nel 2015 la società proprietaria ha indi presentato un’istanza dicorrezione per errore materiale, ottenendo la rideterminazione della renditain misura inferiore.

La controversia verte, nello specifico, sull’efficaciatemporale di tale rettifica: il contribuente ne sostiene la retroattività,trattandosi di correzione di un errore originario e non di una variazionedell’immobile, mentre il Comune e l’Agenzia negano la retroattivitàrichiamando l’art. 74 della L. n. 342/2000.3.

In giudizio, la CTP – con la sentenza 3376/2018 - aveva accolto latesi del contribuente, ma in seguito al gravame, la CTR, con la sentenzameglio in epigrafe indicata, ha riformato la decisione, riconoscendo efficaciaalla nuova rendita solo dalla notifica dell’atto.4.

Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistitocon controricorso sia l’Agenzia delle Entrate che il comune.5.

E’ stata formulata proposta di definizione anticipata, e la difesadella contribuente (in persona del liquidatore della società) ha chiesto ladiscussione della controversia.6.

Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.Numero registro generale 23970/2020Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 8130/2026Data pubblicazione 01/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.(Cass. 09/03/2025, n. 6271)1.1.

Sempre in via preliminare si deve dare atto dell’intervento delfallimento, che è da ritenersi ammissibile alla luce della più recentegiurisprudenza di questa Corte di legittimità: il fallimento di una delle partiche si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione delprocesso ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominatodall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere diriassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare; questonon esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 ilcuratore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio dilegittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia purenei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge (Cass.06/11/2023, n. 30785 (Rv. 669228 - 01) e 13/03/2024, n. 6642).2.

Con un unico motivo di ricorso, si contesta la mancata retroattivitàdella rendita catastale rettificata, sostenendo che essa derivi dallacorrezione di un errore originario dell’amministrazione e non da unavariazione dell’immobile.

In particolare, si evidenzia che nel 2008 l’immobileera stato erroneamente valutato come ultimato, mentre si trovava allo statogrezzo, circostanza poi riconosciuta dallo stesso Ufficio sulla base didocumentazione fotografica e perizia tecnica.Il ricorrente precisa altresì che la nuova rendita è stata attribuita aseguito di un’istanza di correzione per errore materiale e non tramiteprocedura DOCFA per modifiche fisiche del bene.

Da ciò deriva la censuraNumero registro generale 23970/2020Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 8130/2026Data pubblicazione 01/04/2026alla decisione della CTR, che ha escluso l’efficacia retroattiva della renditacorretta.

Secondo il ricorso, la rettifica, finalizzata a sanare un erroreoriginario nel presupposto della valutazione, deve produrre effetti anche peri periodi d’imposta precedenti.A sostegno di tale tesi viene richiamato l’art. 74 della L. n. 342/2000,affermando che, trattandosi di atti amministrativi diretti a determinare labase imponibile, il riconoscimento dell’errore impone l’applicazione dellarendita corretta fin dall’origine.3.

Il ricorso non merita accoglimento.4.

Come evidenziato nella proposta di definizione accelerata, il ricorsoè da ritenersi manifestamente inammissibile per violazione del principio dispecificità previsto dall’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.In particolare, contrariamente a quanto replicato in memoria da partedel ricorrente, il motivo è privo di rubrica e non espone in modo puntuale leragioni della censura, né indica gli errori imputati alla sentenza impugnatain relazione alle fattispecie di vizio previste dall’art. 360 c.p.c.Ciò contrasta con la natura del giudizio di cassazione come giudizio acritica vincolata, limitato alla verifica di specifici errori di diritto o diprocedura, che devono essere dedotti in modo tassativo e analitico.4.1.

La censura non specifica, inoltre, sotto quale dei vizi tipicitassativamente elencati dall’art. 360, primo comma, c.p.c. vieneprospettata, così rimettendo alla Corte anche una inammissibileinterpretazione della censura: il ricorso per cassazione, secondo quantodisposto dall'art. 366, n. 4, c.p.c., deve contenere, a pena diinammissibilità, tra l'altro, "i motivi per i quali si chiede la cassazione", iquali devono avere i caratteri della specificità, della completezza e dellariferibilità alla decisione impugnata.

Ciò comporta, fra l'altro, l'esposizionedi argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotteviolazioni di norme o principi di diritto. (Cass. 11/06/2003, n. 9371 (Rv.564161 - 01)).

Rimettere al giudice di legittimità il compito di individuareNumero registro generale 23970/2020Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 8130/2026Data pubblicazione 01/04/2026le singole obiezioni teoricamente avanzabili, al fine di ricondurle ad uno deimezzi di impugnazione previsti dall'articolo 360 del codice di proceduracivile, e successivamente determinare quali disposizioni potrebbero esserepertinenti a tale scopo, comporta perciò l’attribuzione, in modoinammissibile, al giudice di legittimità del compito di definire il contenutogiuridico delle contestazioni sollevate dal ricorrente (Cass. 05/07/2025, n.18355).5.

Alla luce di quanto sopra va confermata la proposta di definizioneaccelerata, stante la manifesta inammissibilità.6.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misuraindicata in dispositivo.7.

Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 96c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore diparte vittoriosa e la condanna al pagamento della cassa delle ammende disomma compresa tra i 500 ed i 5000 euro.

Le stesse sono liquidate nellamisura indicata in dispositivo.8.

In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA].de. [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in favore del Comune in euro 6.000,00 percompensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; in euro 6.000,00in favore dell’amministrazione, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 23970/2020Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 8130/2026Data pubblicazione 01/04/2026Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna parte controricorrente, aisensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma c.p.c., un importo di euro3.000,00.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma c.p.c. condanna partericorrente al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23970/2020 R.G. proposto da:Ma.de. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione giudiziaria in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Guarino-interveniente-controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiCarmine Gruosso, [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 23970/2020Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 8130/2026Data pubblicazione 01/04/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campaniasezione distaccata di Salerno n. 9247/2019 depositata il 10/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La vicenda riguarda un errore di valutazione catastale compiuto nel2008, quando un immobile di Salerno fu considerato ultimato eassoggettato ad una rendita elevata, nonostante fosse in realtà allo statogrezzo. Tale errore è stato successivamente riconosciuto dalla stessaAgenzia delle Entrate tramite perizie tecniche.2. Nel 2015 la società proprietaria ha indi presentato un’istanza dicorrezione per errore materiale, ottenendo la rideterminazione della renditain misura inferiore. La controversia verte, nello specifico, sull’efficaciatemporale di tale rettifica: il contribuente ne sostiene la retroattività,trattandosi di correzione di un errore originario e non di una variazionedell’immobile, mentre il Comune e l’Agenzia negano la retroattivitàrichiamando l’art. 74 della L. n. 342/2000.3. In giudizio, la CTP – con la sentenza 3376/2018 - aveva accolto latesi del contribuente, ma in seguito al gravame, la CTR, con la sentenzameglio in epigrafe indicata, ha riformato la decisione, riconoscendo efficaciaalla nuova rendita solo dalla notifica dell’atto.4. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistitocon controricorso sia l’Agenzia delle Entrate che il comune.5. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata, e la difesadella contribuente (in persona del liquidatore della società) ha chiesto ladiscussione della controversia.6. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.Numero registro generale 23970/2020Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 8130/2026Data pubblicazione 01/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.(Cass. 09/03/2025, n. 6271)1.1. Sempre in via preliminare si deve dare atto dell’intervento delfallimento, che è da ritenersi ammissibile alla luce della più recentegiurisprudenza di questa Corte di legittimità: il fallimento di una delle partiche si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione delprocesso ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominatodall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere diriassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare; questonon esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 ilcuratore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio dilegittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia purenei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge (Cass.06/11/2023, n. 30785 (Rv. 669228 - 01) e 13/03/2024, n. 6642).2. Con un unico motivo di ricorso, si contesta la mancata retroattivitàdella rendita catastale rettificata, sostenendo che essa derivi dallacorrezione di un errore originario dell’amministrazione e non da unavariazione dell’immobile. In particolare, si evidenzia che nel 2008 l’immobileera stato erroneamente valutato come ultimato, mentre si trovava allo statogrezzo, circostanza poi riconosciuta dallo stesso Ufficio sulla base didocumentazione fotografica e perizia tecnica.Il ricorrente precisa altresì che la nuova rendita è stata attribuita aseguito di un’istanza di correzione per errore materiale e non tramiteprocedura DOCFA per modifiche fisiche del bene. Da ciò deriva la censuraNumero registro generale 23970/2020Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 8130/2026Data pubblicazione 01/04/2026alla decisione della CTR, che ha escluso l’efficacia retroattiva della renditacorretta. Secondo il ricorso, la rettifica, finalizzata a sanare un erroreoriginario nel presupposto della valutazione, deve produrre effetti anche peri periodi d’imposta precedenti.A sostegno di tale tesi viene richiamato l’art. 74 della L. n. 342/2000,affermando che, trattandosi di atti amministrativi diretti a determinare labase imponibile, il riconoscimento dell’errore impone l’applicazione dellarendita corretta fin dall’origine.3. Il ricorso non merita accoglimento.4. Come evidenziato nella proposta di definizione accelerata, il ricorsoè da ritenersi manifestamente inammissibile per violazione del principio dispecificità previsto dall’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.In particolare, contrariamente a quanto replicato in memoria da partedel ricorrente, il motivo è privo di rubrica e non espone in modo puntuale leragioni della censura, né indica gli errori imputati alla sentenza impugnatain relazione alle fattispecie di vizio previste dall’art. 360 c.p.c.Ciò contrasta con la natura del giudizio di cassazione come giudizio acritica vincolata, limitato alla verifica di specifici errori di diritto o diprocedura, che devono essere dedotti in modo tassativo e analitico.4.1. La censura non specifica, inoltre, sotto quale dei vizi tipicitassativamente elencati dall’art. 360, primo comma, c.p.c. vieneprospettata, così rimettendo alla Corte anche una inammissibileinterpretazione della censura: il ricorso per cassazione, secondo quantodisposto dall'art. 366, n. 4, c.p.c., deve contenere, a pena diinammissibilità, tra l'altro, "i motivi per i quali si chiede la cassazione", iquali devono avere i caratteri della specificità, della completezza e dellariferibilità alla decisione impugnata. Ciò comporta, fra l'altro, l'esposizionedi argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotteviolazioni di norme o principi di diritto. (Cass. 11/06/2003, n. 9371 (Rv.564161 - 01)). Rimettere al giudice di legittimità il compito di individuareNumero registro generale 23970/2020Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 8130/2026Data pubblicazione 01/04/2026le singole obiezioni teoricamente avanzabili, al fine di ricondurle ad uno deimezzi di impugnazione previsti dall'articolo 360 del codice di proceduracivile, e successivamente determinare quali disposizioni potrebbero esserepertinenti a tale scopo, comporta perciò l’attribuzione, in modoinammissibile, al giudice di legittimità del compito di definire il contenutogiuridico delle contestazioni sollevate dal ricorrente (Cass. 05/07/2025, n.18355).5. Alla luce di quanto sopra va confermata la proposta di definizioneaccelerata, stante la manifesta inammissibilità.6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misuraindicata in dispositivo.7. Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 96c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore diparte vittoriosa e la condanna al pagamento della cassa delle ammende disomma compresa tra i 500 ed i 5000 euro. Le stesse sono liquidate nellamisura indicata in dispositivo.8. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA].de. [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in favore del Comune in euro 6.000,00 percompensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; in euro 6.000,00in favore dell’amministrazione, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 23970/2020Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 8130/2026Data pubblicazione 01/04/2026Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna parte controricorrente, aisensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma c.p.c., un importo di euro3.000,00.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma c.p.c. condanna partericorrente al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo
Sentenza Cassazione n. 08130/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris