CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 12512/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMA_ Ldato avviso alle parti;"3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto da parte di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma, e rilevata la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 625 -bis, co. 4, c.p.p., si rileva che il ricorso sia straordinario, poiché proposto dal ricorrente fuori dei casi consentiti: - Ovvero senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge I. Difatti, il ricorso proposto dal ricorrente, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma (notificata all'interessato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), risulta essere emesso in data 7.11.2023, fuori del termine consentito dei 15 gg, così previsto dall'art. 585, co. 1, c.p.p. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21.2.2024