CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08712/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di due delitti di furto in abitazione; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e altre ipotesi di furto separatamente giudicate, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è altresì indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 15 g