CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28258/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello ha liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 231.575,24 a titolo di riparazione per la ingiusta de- tenzione da costui subita per 982 giorni di custodia cautelare in carcere, siccome indagato per il reato di cui agli artt. 61, nn. 5 e 11, 575 e 699 cod. pen. (omicidio aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - in [OSCURATO:PERSONA] 1'8 febbraio 2011). 2. La Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre per Cassa- zione avverso la suindicata ordinanza per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che sin dal primo momento, quando non era ancora indagato, il Ghinea aveva fornito una versione che rivelava stridenti contraddizioni rispetto a quanto pro- spettato da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, all'indomani del decesso di [OSCURATO:PERSONA]!, il Ghinea abbandonava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per trasferirsi presso ignota dimora, dh_lla quale lo stesso evitava di fornire indicazioni ai propri interlocutori, allo scopo dì rendersi irreperibile. Contestualmente, il Ghinea effettuava numerose telefonate verso coloro i quali erano di volta in volta escussi dai Carabinieri per rendere dichiarazioni in merito alla morte di [OSCURATO:PERSONA], insistendo con loro per conoscere le domande poste dagli inquirenti al fine di comprendere l'andamento delle indagini e il suo eventuale coin- volgimento nella vicenda. In particolare, nel corso della conversazione telefonica con [OSCURATO:PERSONA], il Ghinea lo invitava a concordare con lui la versione dei fatti da fornire ai Carabinieri in vista dell'imminente convocazione del predetto, per essere sentito in qualità di persona informata sui fatti. [OSCURATO:PERSONA] aveva mentito dichiarando di essere rimasto solo in casa tra le ore 12.00 e le ore 19.00; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e l'Enache avevano dichiarato di aver lasciato alle ore 13.00 il Costei che dormiva sul divano, ma alle ore 16.00 il Costei era in casa agonizzante. Nelle ore successive, l'indagato, dopo aver cercato l'aiuto del Murdare, non tentava di contattare [OSCURATO:PERSONA], ma non rispondeva neppure ai vicini di casa che bussavano, nel pomeriggio, alla porta dell'abitazione. Evidente- mente, l'indagato, con tale comportamento, perseguiva il fine di impedire la consta- tazione della morte, mentre egli si trovava in casa. Successivamente, infatti, usciva dopo le ore 20.00, come dichiaravano i coniugi Zamfirache e, alle ore 21.45, si recava dalla [OSCURATO:PERSONA], in casa della quale si tratteneva per cinque minuti. Al contrario, l'indagato raccontava agli inquirenti di essere rimasto in casa da solo dalle ore 12.00 k alle ore 19.00, ora nella quale si era recato dalla Busuioc. Ricorre un onere di rappresentazione e di allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare le sue prospettazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario e di rilevare l'errore nel quale si è incorsi nell'instaurazione dello stato detentivo. Qualora il Ghinea avesse evidenziato già in sede di interrogatorio di garanzia le circostanze a proprio discarico, accertate solo in seguito, nel corso del giudizio, avrebbe consentito al giudice di rilevare immediatamente le incongruenze che ave- vano determinato la sentenza di assoluzione. 3. Nella memoria difensiva del 12 luglio 2021, la difesa del Ghinea evidenzia che l'intera vicenda si basava sull'erroneo convincimento di un perito della Procura che aveva confuso una morte accidentale con un'azione omicidiaria. L'impianto accusa- torio non aveva trovato nessun riscontro nel corso del dibattimento. L'unico motivo di gravame doveva essere ritenuto aspecifico, in quanto già va- gliato dal Giudice della riparazione, in violazione dell'art. 591 cod. proc. pen.. Il ri- corrente, peraltro, propone questioni di fatto già risolte nel giudizio di legittimità, mai rappresentate in precedenza, in violazione dell'art. 609 cod. proc. pen.. Nella condotta del Ghinea non era configurabile un'ipotesi di dolo o colpa grave. Le sole evenienze sfortunate consistevano nell'incidente domestico avvenuto ai danni del coinquilino ubriaco, alle soglie del corna etilico, e nell'errore del medico legale intervenuto sul posto, che aveva scambiato una morte accidentale con un atto orni- cidiario. Inoltre, non era stata valutata la circostanza che il Ghinea si era sottoposto ad interrogatorio a seguito dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari e dinanzi alla Corte di assise di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Vanno premesse talune linee portanti della disciplina dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, così come delineate dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, è di interesse rammentare che idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. 4'è non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi ter- mini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche "la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod pierumque accidit secondo le regole di espe- rienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale I e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevol-mente ritenuta in pericolo. Poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi dell'art.314, comma 1, cit., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non vo- luta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 dei 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). Nella prospettiva del sindacato di legittimità è decisivo rimarcare che esso è li- mitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il [OSCURATO:PERSONA] ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni dei giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253325). Dovendosi tener conto del fatto che va tenuta distinta l'operazione logica propria del Giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del Giudice della riparazione. Questi, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'a- zione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espres- samente, Sez. U, n. 43 del 1995, dep. 1996, cit., Rv. 203638). 1.1. Va poi osservato che, in base al costante orientamento di questa Corte, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Ma- strogiovanni, Rv. 247682). Analogamente si è affermato che, in tema di vizio della motivazione della sen- tenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valuta- zione critica e argomentata, compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori cikk) acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322).Più recentemente, in ipotesi di giudizio ordinario, si è sottolineato che, in pre- senza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico/ su ogni punto a lui devoluto (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Tarricone, Rv. 274719). 2. Tanto premesso sui principi generali in tema di riparazione per ingiusta deten- zione e di motivazione apparente, va rilevato che coglie certamente nel segno la censura di un sostanziale vuoto motivazionale, per non aver la Corte dì Appello espresso alcuna valutazione in merito ai comportamento processuale ed extraproces- suale del Ghinea. La Corte territoriale ha ritenuto insussistente la colpa grave a carico dell'istante, alla luce della contraddittorietà e dell'incertezza degli elementi a suo carico nonché dell'inattendibilità delle dichiarazioni dei testi, evidenziando che non era neanche stato accertato se la morte dovesse essere ricondotta ad una caduta accidentale. Una simile motivazione non consente di rendere palesi le ragioni fattuali e di diritto poste a base della decisione. Ricorre, in altri termini, un'ipotesi di motivazione apparente e, dunque, inesi- stente; ravvisabile quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente ine- sistente nei termini delineati dalla giurisprudenza riportata nel paragrafo precedente. [OSCURATO:PERSONA] a quo, peraltro, non ha fornito risposta ai rilievi della Procura ricorrente, che indica plurimi elementi processuali, dai quali si desumerebbe la sussistenza del dolo o della colpa grave in capo al Ghinea. 3. Stante la mera apparenza della motivazione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Catanzaro. Al riguardo è opportuno precisare i limiti del potere del Giudice del rinvio, deri- vanti per effetto dello ius superveniens. Con l'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 dell'8 novembre 2021, entrato in vigore il 14 dicembre 2021, inerente alle "Disposi- zioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di pre- senziare al processo nei procedimenti penali", ha aggiunto al primo comma dell'art. 6 314 cod. proc. pen. il seguente periodo "L'esercizio da parte dell'imputato della fa- coltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo". Ne consegue che la modifica legislativa esclude la rilevanza, a fini riparativi, della scelta difensiva di non rispondere, ed impone di precisare che il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà difensiva di difendersi tacendo non conosce nessuna limita- zione. Pertanto, tutti i rilievi della Procura ricorrente relativi a tale profilo non possono formare oggetto di valutazione. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio non potrà, in nessun caso, fare ricorso a siffatto comporta- mento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che deve essere rinvenuta in altri comportamenti (mentre potrà eventualmente far riferimento, in un senso o nell'altro, alle dichiarazioni rese dal Ghinea nelle fasi processuali successive all'interrogatorio di garanzia e richiamate nell'istanza difensiva - se acquisite agli atti del procedimento). P. Q. M. Annull