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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 09121/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 16 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Como il 24 novembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648 bis cod. pen., artt. 110, 482 cod. pen. e 48, 110, 479 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di cui al capo B), risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio di merito (si veda, in particolare, la pagina 5 della sentenza impugnata, in cui si rileva che, sulla base delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ritenute attendibili, e del messaggi scambiati con l'imputato, era provato che il ricorrente era stato l'autore, quantomeno come concorrente, della contraffazione delle targhe e del libretto dell'auto); Considerato che anche il secondo, il terzo e il quarto motivo, con cui si censurano l'affermazione della responsabilità per i reati di cui ai capi C) e A) nonché la ritenuta esistenza di riscontri individualizzanti delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], contengono doglianze già disattese dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata, ove, in particolare, si evidenzia che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano pienamente attendibili, come già ritenuto da altri giudici di merito a seguito di scrupoloso vaglio, e supportate da riscontri individualizzanti); Rilevato che le deduzioni, formulate nei motivi del ricorso, per un verso, non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 16 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Como il 24 novembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648 bis cod. pen., artt. 110, 482 cod. pen. e 48, 110, 479 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di cui al capo B), risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio di merito (si veda, in particolare, la pagina 5 della sentenza impugnata, in cui si rileva che, sulla base delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ritenute attendibili, e del messaggi scambiati con l'imputato, era provato che il ricorrente era stato l'autore, quantomeno come concorrente, della contraffazione delle targhe e del libretto dell'auto); Considerato che anche il secondo, il terzo e il quarto motivo, con cui si censurano l'affermazione della responsabilità per i reati di cui ai capi C) e A) nonché la ritenuta esistenza di riscontri individualizzanti delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], contengono doglianze già disattese dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata, ove, in particolare, si evidenzia che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano pienamente attendibili, come già ritenuto da altri giudici di merito a seguito di scrupoloso vaglio, e supportate da riscontri individualizzanti); Rilevato che le deduzioni, formulate nei motivi del ricorso, per un verso, non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il