CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10818/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i raccolta generale 10818/2026Data pubblicazione 23/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. L’Agenzia delle entrate emetteva l’avviso di accertamento n.TYU01T100377/2009, notificato in data 10/11/2009, per l’annod'imposta 2005 a titolo di IVA, con il quale, ai sensi dell'art. 54 deld.P.R. 633/1972, accertava una maggiore imposta sul valoreaggiunto di euro 19.110,00, interessi per euro 1.938,48 e sanzioniamministrative di euro 23.887,50, per avere il contribuente registratoe contabilizzato acquisti imponibili di euro 119.200,00 con ilparticolare regime dell'art. 36 del d.l. 41/1995 anziché con quelloordinario. L’Agenzia delle entrate emetteva poi l’avviso di irrogazionedelle sanzioni n. TXUIRT100004/2010, per l’anno d'imposta 2005 atitolo di IVA, notificato in data 15/07/2010, con il quale irrogavasanzioni per complessivi euro 25.302,00, di cui euro 19.110,00 peromessa o inesatta annotazione sui registri IVA, ai sensi dell'art. 23 -24 D.P.R 633/1972, ed euro 6.192,00 per irregolarità relative allacompilazione dei modelli Intrastat, per avere il contribuenteeffettuato acquisti e vendite di autovetture con l'applicazione delregime di cui al d.l. 41/1995.2. Il contribuente impugnava con separati ricorsi sia l’avviso diaccertamento che l’atto di contestazione delle sanzioni.Nel corso dell’appello instaurato dall’Agenzia avverso la sentenzadi primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente edannullato l’avviso di accertamento, il contribuente, avvalendosi delledisposizioni di cui all'art. 39, comma 12, del d.l. 98/2011, definiva lalite con il pagamento della somma di euro 1.911,00, pari al 10% dellemaggiori imposte accertate ai fini IVA.Numero registro generale 22001/2017Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 10818/2026Data pubblicazione 23/04/2026Relativamente al ricorso presentato contro l'atto di irrogazionedelle sanzioni n. TYUIRTI00004/2010, pendente dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Enna, il contribuentepresentava istanza di definizione della lite pendente, definendo le solesanzioni irrogate per le irregolarità riscontrate nella compilazione deimodelli Intrastat per l’ammontare di euro 6.192,00, in quantoriteneva che le sanzioni comminate per omessa o inesattaannotazione sui registri IVA di cui all'art. 23 del d.P.R. 633/1972 pariad euro 19.110,00, anche se notificate con atto separato, non eranodovute in quanto collegate al tributo oggetto di definizione agevolata.[OSCURATO:PERSONA] rigettava l’istanza di definizione inquanto il valore della lite era superiore ad euro 20.000.00.3. [OSCURATO:PERSONA] di Enna, riuniti i ricorsi(avverso l’atto di contestazione delle sanzioni ed avverso il diniego didefinizione), dichiarava fondato il ricorso proposto dal contribuenteritenendo illegittimo il diniego di definizione della lite fiscale pendentee dichiarando che la lite doveva ritenersi definita ai sensi dell’art. 39,comma 12, del d.l. 98/2011.4. [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenzadi primo grado rigettando l’appello principale.5. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo ad un unico motivo. Il contribuente ha depositatocontroricorso.6. Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 39, comma 12, del d.l. 98/2011, convertitodalla legge 111/2011, rilevando che erroneamente la CommissioneNumero registro generale 22001/2017Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 10818/2026Data pubblicazione 23/04/2026Tributaria Regionale aveva ritenuto definibile la lite relativa allesanzioni dell’avviso di irrogazione ammontanti ad euro 25.302,00, anulla rilevando la contemporanea definizione della lite relativaall’avviso di accertamento per la medesima annualità, trattandosi disanzioni di tipo formale diverse da quelle irrogate con l’avviso diaccertamento.2. In via preliminare devono esaminarsi le eccezioni diimprocedibilità e di inammissibilità del ricorso proposte dalcontroricorrente.2.1. L’ eccezione di improcedibilità genericamente proposta aisensi dell’art. 369 c.p.c. è infondata, atteso che, a fronte dellanotificazione del ricorso in data 14/09/2017, l’Agenzia ha provvedutoal deposito del ricorso in data 4/10/2017 con i relativi allegati.2.2. L’eccezione di inammissibilità proposta ai sensi dell’art. 366,primo comma, n. 6 c.p.c. è infondata. Quest’ultima disposizionenormativa va interpretata alla luce della pronuncia della Corte aSezioni Unite, del 18/3/2022, n. 8950, e cioè in modo noneccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessadel diritto in contesa, non traducendosi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamentodel ricorso, onere insussistente laddove nel ricorso sia puntualmenteindicato il contenuto degli atti richiamati e sia specificamentesegnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; non vi è,dunque, un obbligo di integrale trascrizione degli atti, bensì lanecessità di una puntuale indicazione del contenuto e la segnalazionedella loro presenza nel fascicolo di merito. Tale interpretazione ècoerente con la giurisprudenza della Corte Edu (in particolare, sent.Succi et al.c. Italia del 28 ottobre 2021, che ha ribadito la necessitàdi evitare che il rispetto del requisito formale incida negativamentesulla sostanza del diritto conteso), dovendo ritenersi assicurata laNumero registro generale 22001/2017Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 10818/2026Data pubblicazione 23/04/2026compatibilità del principio di autosufficienza con quello di cui all'art. 6,par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità,non si trasmodi in un eccessivo formalismo, e, di conseguenza,rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli attiprocessuali sui quali l’atto introduttivo si fondi, avvenga,alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone ipassaggi essenziali, con il riferimento idoneo ad identificare la fasedel processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass. sez.1, del 19/04/2022, n. 12481).Nell’ottica del superamento di vuoti formalismi, dunque, lalettura complessiva del ricorso volto a sostenere la violazione o lafalsa applicazione della legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 3 c.p.c., consente di individuare le norme di legge che siassumono violate e le ragioni sottese alla denunciata censura,laddove si ponga particolare attenzione alle argomentazioni espostead illustrazione della censura in rubrica, consentendo alla Corte diesercitare il proprio sindacato con riferimento al vizio rilevato, e,prima ancora, garantendo il rispetto delle regole processuali e delcontraddittorio ampiamente assicurato con le argomentazionicontenute nel controricorso.3. Le ulteriori eccezioni di inammissibilità del ricorso vannodisattese alla luce dell’accoglimento del ricorso.3.1. L’articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,concernente “Disposizioni in materia di riordino della giustiziatributaria”, al comma 12 disciplina la definizione delle liti fiscali“minori”. In particolare, prevede che “Al fine di ridurre il numero dellependenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi ele risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui alcomma 92 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui èNumero registro generale 22001/2017Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 10818/2026Data pubblicazione 23/04/2026parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni gradodel giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, adomanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio,con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16della legge 27 dicembre 2002, n. 289” .Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 48/E del24/10/2011 il valore della lite, da assumere come base di calcolodella definizione, è dato: a) dall’ammontare dell’imposta o maggioreimposta accertata che forma oggetto di contestazione nel giudizio diprimo grado, con esclusione di interessi, eventuali sanzioni ed altriaccessori collegati al tributo, anche se irrogati con separatoprovvedimento; b) dall’importo della sanzione, per le causeriguardanti esclusivamente un atto di irrogazione di sanzionecollegata al tributo accertato non oggetto di contestazione; c)dall’importo della sanzione, per le liti riguardanti provvedimentisanzionatori non collegati al tributo.Tale criterio di calcolo è espresso all’articolo 16, comma 3, letterac), legge n. 289/2002.Da quanto premesso si evince che ove con provvedimentoseparato siano state irrogate sanzioni collegate a un tributo non più incontestazione è consentito chiudere la lite per la parte ancorapendente avendo riguardo all’ammontare delle sanzioni; conriferimento a sanzioni amministrative comunque irrogate da Ufficifinanziari, come evidenziato nella circolare del 21 febbraio 2003, n.12/E, emanata con riferimento all’articolo 16 legge n. 289/2002, èammessa la possibilità di definire anche le liti pendenti dinanzi alleCommissioni Tributarie o al Giudice ordinario concernenti sanzioniamministrative comunque irrogate da Uffici finanziari. Tale possibilitàdiscende dalla modifica apportata dall’articolo 12, comma 2, dellaNumero registro generale 22001/2017Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 10818/2026Data pubblicazione 23/04/2026legge 28 dicembre 2001, n. 448, all’articolo 2 del d.lgs. n. 546 del1992, che ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, lagiurisdizione speciale delle [OSCURATO:PERSONA] a tutte lecontroversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie,comprese le sanzioni amministrative non tributarie irrogate dagliUffici finanziari. Deve, in ogni caso, trattarsi di sanzioni che, anche senon strettamente correlate alla violazione di norme disciplinanti ilrapporto tributario, siano connesse con violazioni di disposizioniriconducibili all’ordinamento giuridico tributario e attinenti allagestione dei tributi.Da tanto consegue che la possibilità di estinguere con ladefinizione agevolata le sanzioni riguarda sia quelle strettamentecollegate al tributo, eventualmente già definito, come nel caso inesame, sia quelle non direttamente correlate, sempre nei limitidell’importo stabilito di euro 20.000,00, attesa la ratio sottesa allacitata disposizione normativa di definizione delle liti c.d. minori.3.2. Nel caso in esame sussiste la violazione di legge contestataapplicato la disposizione di cui all’art. 39 comma 12, del d.l. 98/2011ritenendo definibile la lite relativa all’atto di contestazione in quantodoveva essere considerata la sanzione per il solo importo di euro6.192,00, atteso che l’ulteriore sanzione di euro 19.110,00 stantel’accessorietà rispetto al tributo doveva ritenersi venuta meno con ladefinizione agevolata della controversia relativa all’avviso diaccertamento. L’assunto non può essere condiviso, tanto più che lesanzioni oggetto dell’atto di contestazione, pur riferendosigeneticamente all’accertamento della maggiore IVA, si collocano traquelle non strettamente collegate al tributo quale conseguenza dellaviolazione sostanziale ma rientrano in altro ambito correlato alleviolazioni di natura formale autonomamente contestabili.Numero registro generale 22001/2017Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 10818/2026Data pubblicazione 23/04/2026Da tanto consegue che l’importo dell’atto di contestazionesuperiore ad euro 20.000,00 non consentiva la definizione agevolataed il diniego della lite deve ritenersi legittimo.4. In definitiva, il ricorso va accolto con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio al giudice del merito per il nuovo esame e per laregolamentazione delle spese.La Corte, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]