CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09558/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21746-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 453/6/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 21746 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo nei confronti della CTR del Lazio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva invece accolto il ricorso del contribuente relativamente ad una cartella di pagamento per II.DD 2008 Con istanza depositata anteriormente all'udienza camerale il contribuente chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6 c.10 d.l.n.119/2018. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte 21025/2019 alla stregua della disposizione suindicata. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza il ricorrente dava atto dell'intervenuta condono perfezionatosi con il pagamento di tutte le rate delle quali ha prodotto i modelli F24. Alla luce della documentazione prodotta e della richiesta proveniente dallo stesso ricorrente, deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio. Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, "Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio ; spese compensate. Roma 8.3.2022 Il Presidente ( dott tv~ecci) DE 0 siTATO 9 Nsfif5b.firiA CAN